Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17144 del 29/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17144 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA

sul ricorso 19182-2011 proposto da:
EQUITALIA CERIT SPA 05141390483 – quale Agente della
Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo
studio degli avvocati LOMONACO GIUSEPPE e BRUNO CUCCHI,
che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
ACHILLI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE DI
GENESI() PAGLIUCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/07/2014

avverso la sentenza n. 21/24/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE del 18.2.2011, depositata il 18/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

Equitalia Cerit spa ha proposto ricorso contro Roberto Achilli per la cassazione
della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana,
confermando la sentenza di primo grado, ha annullato una iscrizione
ipotecaria effettuata a garanzia di crediti tributari vantati nei confronti del
contribuente, giudicandola illegittima ai sensi dell’articolo 170 cc perché
incidente su beni costituiti in fondo patrimoniale per la famiglia.
Con l’unico complesso motivo di ricorso Equitalia Cerit deduce, sotto un
triplice profilo, la violazione degli articolo 170 cc e 77 DPR 602/73.
La società contribuente non si è costituita.
Dopo il deposito della relazione ex art. 380 bis cpc, notificata a Equitalia Cerit,
la causa veniva chiamata alla discussione nella camera di consiglio del 5.12.13,
alla quale il procuratore della ricorrente chiedeva termine per depositare
l’avviso di ricevimento “non regolarizzato” della notifica a mezzo posta del
ricorso e per rinnovare la notifica stessa. La Corte concedeva il termine
richiesto e rinviava a nuovo ruolo.
All’esito del rinnovo della notifica il contribuente si costituiva con
controricorso, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso.
La causa veniva discussa nuovamente all’udienza del 4.6.14, per la quale il
contro ricorrente depositava memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall’esame degli atti del giudizio si rileva che la sentenza gravata fu depositata
il 18.3.11; il termine di impugnativa ex art. 327 cpc scadeva quindi il 3.5.12.

Ric. 2011 n. 19182 sez. MT – ud. 04-06-2014
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il primo tentativo di notifica del ricorso per cassazione fu tempestivamente
effettuato da Equitalia Cerit

mediante consegna dell’atto all’ufficiale

giudiziario il 14.7.11; l’Ufficiale Giudiziario eseguì la notifica a mezzo posta il
16.7.11, inviando il plico al difensore del contribuente, avv. Antonluigi Ferraro.
Tale notifica non fu in alcun modo perfezionata, come emerge dal rilievo che il

assegnatole all’udienza del 5.12.13 -risulta privo di qualunque indicazione.
Dopo il tentativo di notifica del 14.7.11 la ricorrente non ha svolto alcun altro
tentativo di notifica del ricorso fino alla notifica effettuata il 4.2.14 (dopo il
decorso del termine ex art. 327 cpc), in ottemperanza all’ordine giudiziale di
rinnovazione.
Tanto rilevato, si osserva che la rinnovazione della notifica effettuata il 4.2.14 —
e la conseguente costituzione dell’intimato — avrebbero sanato con efficacia ex
tunc una prima tempestiva notifica nulla; ma nella presente fattispecie non
esiste alcuna notifica, ancorché nulla, che possa essere sanata ex tunc dalla
relativa rinnovazione, in quanto il primo tentativo di notifica non si è in alcun
modo concluso, come il Collegio può rilevare dall’esame del relativo avviso di
ricevimento, prodotto dalla ricorrente solo dopo l’udienza del 5.12.13.
Ciò premesso, si osserva che questa Corte ha reiteratamene affermato che
qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine
perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente,
questi ha l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del
processo – di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento
notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente
notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento,
sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine
ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la
comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e assumere
le informazioni del caso (sentt. 21154/10, 20830/13). Nella specie la ricorrente,
dopo il tentativo di notifica del 14.7.11 non andato a buon fine, ha omesso
qualunque ripresa dell’attività notificatoria, attendendo inerte l’adunanza di
discussione della causa per chiedere, quasi un anno e mezzo dopo detto
tentativo di notifica, un termine per una nuova notifica.
Ric. 2011 n. 19182 sez. MT – ud. 04-06-2014
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relativo avviso di ricevimento – prodotto dalla ricorrente solo nel termine

La nuova notifica conseguentemente effettuata, però, non solo non può
considerarsi una rinnovazione di notifica (mancando qualunque notifica
precedente, ancorché viziata) ma nemmeno può considerarsi la prosecuzione
dell’iter notificatorio tempestivamente intrapreso il 14.7.11, essendo stata posta
in essere dopo un tempo palesemente eccessivo e solo dopo l’adunanza di

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, perché notificato solo dopo la
scadenza del termine ex art. 327 cpc.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del presente
giudizio, che liquida in € 3.600, oltre € 100 per esborsi accessori di legge

Così deciso in Roma il 4 giugno 2014.

discussione del ricorso.

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