Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17144 del 17/08/2016
Cassazione civile sez. I, 17/08/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 17/08/2016), n.17144
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERNABAI Renato – Presidente –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17172-2014 proposto da:
C.O.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 8, presso l’avvocato FRANCESCO PRECENZANO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI FERRARA, QUESTURA DI FERRARA, MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimati –
avverso la decisione del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il
06/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANTONELLO CIERVO, con delega,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con decreto del 3 maggio 2014 il Prefetto di Ferrara ha disposto l’espulsione della sedicente cittadina ecuadoregna C.O.M.E., già destinataria di un precedente decreto di espulsione del Prefetto di Novara. Il Questore di Ferrara, occorrendo accertamenti supplementari in ordine alla sua identità e nazionalità, ne ha disposto il trattenimento presso il Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria in Roma.
2. – Con decreto del 6 maggio 2014 il Giudice di pace di Roma ha disposto la convalida del trattenimento della C.O., rilevando la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo numero 286 del 1998, stante l’esistenza del provvedimento presupposto e l’attuale efficacia dello stesso, così disattendendo gli argomenti svolti in contrario dal difensore, il quale – per quanto rileva – aveva eccepito la nullità del decreto di espulsione per essere lo stesso carente di traduzione e si era altresì opposto, per conseguenza, alla convalida del trattenimento in quanto l’atto presupposto era nullo.
3. – Contro detto decreto di convalida C.O.M.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Il Prefetto di Ferrara, il Questore di Ferrara ed il Ministro dell’interno, nei cui confronti il ricorso è stato proposto, non hanno spiegato difese.
Disposta la trattazione della causa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Collegio, rilevata all’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., ha rimesso la causa al presidente di questa sezione per la trattazione in pubblica udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. – Il ricorso contiene un motivo svolto sotto il titolo: “Violazione e falsa applicazione di norme di legge in riferimento all’art. 24 Cost., al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, artt. 6 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’art. 5 Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.
Lamenta la C.O.M.E. che il Giudice di Pace abbia convalidato il trattenimento quantunque il provvedimento presupposto, ossia il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ferrara, fosse nullo e, dunque, privo di efficacia giuridica, mancando della traduzione delle motivazioni che avevano determinato l’adozione dell’atto e recando la sola traduzione degli obblighi imposti dal decreto e del suo regime di impugnabilità.
5. – Il ricorso è inammissibile.
Esso va proposto nei confronti del Ministero dell’interno, vertice gerarchico dell’amministrazione (Cass. 30 dicembre 2013, n. 28749; Cass. 6 marzo 2003, n. 3354; Cass. 30 luglio 2003, n. 11696; Cass. 19 novembre 2003, n. 17533; Cass. l dicembre 2005, n. 26223; in senso diverso ma in un diverso quadro normativo Cass. 17 luglio 2006, n. 16212).
E’ dunque inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Prefetto e Questore.
Occorre poi premettere che:
-) avverso il decreto di espulsione prefettizia è previsto ricorso giurisdizionale secondo la disciplina del rito sommario di cognizione, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 18; autorità competente alla decisione è il giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione;
-) il trattenimento disposto ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 che presuppone a monte il decreto di espulsione è sottoposto a convalida da parte del giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.
In tale contesto, nella giurisprudenza di questa Corte si è motivatamente formato un orientamento limitativo della sindacabilità del provvedimento di espulsione in sede di convalida del trattenimento da parte del giudice di pace. In tal senso è stato detto: “In tema di immigrazione, al giudice della convalida del temporaneo restringimento dello straniero compete soltanto un controllo limitato alla esistenza ed efficacia del decreto espulsivo, non esteso (neppure in via incidentale) alle ragioni che avrebbero potuto portare al suo annullamento, se rappresentate in sede di ricorso avverso l’espulsione” (p. es Cass. 27 luglio 2010, n. 17575; v. pure Cass. 15 giugno 2011, n. 13113; Cass. 17 dicembre 2010, n. 25657; Cass. 29 novembre 2010, n. 24166; Cass. 29 febbraio 2008, n. 5715).
In tale prospettiva è stato rilevato che va esclusa la sussistenza di un obbligo di indagine officiosa estesa alla validità dell’espulsione, dovendosi ritenere tale soluzione coerente ai precetti della effettività della tutela proveniente dalla Corte Europea e dalle difettive dell’Unione, poichè il sistema nazionale assegna all’espellendo una doppia e completa tutela, quella a cognizione piena ed a domandai propria del ricorso avverso la espulsione, e quella officiosa (ma immediata) sulle condizioni di legalità della misura restrittiva incidente sulla libertà personale (Cass. 30 luglio 2014, n. 17407).
Un limitato margine di sindacabilità è stato ammesso in casi circoscritti e determinati. In tal senso è stato stabilito che, in materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto del questore di trattenimento dello straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione, pur non potendo sindacare la legittimità di quest’ultimo, è comunque tenuto – alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 in relazione all’art. 5, par. 1 CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare) a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua spettanza, la manifesta illegittimità, consistente nell’avere l’Amministrazione agito al di fuori della propria competenza ovvero in mala fede (Cass. 5 giugno 2014, n. 12609).
Ma, evidentemente, la denunciata parziale omissione della traduzione del decreto di espulsione non dà luogo ad una ipotesi di esorbitanza dell’attività della pubblica amministrazione dal proprio ambito di competenza, nè tantomeno di malafede.
6. – Nulla per le spese.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2016