Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17144 del 11/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/07/2017), n. 17144
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2076/2016 proposto da:
ANTELUPI SRL, in persona del legale elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, 17, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA DEL
NOSTRO, rappresentata e difesa dall’avvocato BONAVENTURA CANDIDO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 844/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 09/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 9 dicembre 2014, ha rigettato il gravame della Antelupi srl avverso l’impugnata sentenza che aveva accolto la revocatoria del pagamento, di Lire 52 milioni circa, effettuato dalla società (OMISSIS). srl, poi fallita, nel periodo sospetto.
L’unico motivo di ricorso della Antelupi (per violazione di legge in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza) è inammissibile, essendosi il giudice d’appello uniformato al principio secondo il quale, in tema di revocatoria fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, può ritenersi provata dal curatore la scientia decoctionis dell’altra parte presuntivamente, alla stregua dell’avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti, sì da esonerare il curatore dal provare che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest’ultimo risultando, in tal caso, traslato l’onere di dimostrare il contrario (Cass. n. 526/2016).
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Fallimento (OMISSIS). svolto difese.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017