Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17144 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. un., 10/08/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 10/08/2011), n.17144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE

5697, presso lo studio dell’avvocato BATTISTA DOMENICO, rappresentata

e difesa dall’avvocato CATTARINI Riccardo, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la decisione n. 233/2008 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 30/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che è stata depositata e notificata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c., del seguente tenore: “1. L’avv. B.C. ricorre avverso la decisione del Consiglio nazionale forense del 30 dicembre 2008 con la quale è stata dichiarata inammissibile, perchè tardiva, l’impugnazione proposta avverso la decisione in data 19 marzo 2007 con la quale il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano le ha irrogato la sanzione disciplinare della censura.

2. L’unico motivo di ricorso con il quale, deducendo la violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50, la ricorrente critica il principio secondo cui il termine per l’impugnazione della decisione del Consiglio dell’ordine decorre dalla notificazione all’incolpato e deduce, comunque, che la notifica, effettuata presso il proprio studio milanese sarebbe nulla per avere trasferito lo studio professionale a (OMISSIS), non si conclude con la formulazione del quesito di diritto come richiesto dall’art. 366 bis, introdotto con la L. n. 40 del 2006, art. 6, vigente alla data di presentazione del ricorso.

3. Sulla base di quanto rilevato il procedimento appare idoneo ad essere deciso in Camera di consiglio”.

che nessuna delle parti ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il collegio condivide le valutazioni espresse nella relazione;

che non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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