Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17144 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17144 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 15427-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti 2013
1069

contro

CECCATO TITO CCCTTI43T14L736F, CECCATO GIULIANO
CCCGLN42D01L736V, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio
dell’avvocato VERINO MARIO ETTORE, che li rappresenta

e

Data pubblicazione: 10/07/2013

e difende unitamente agli avvocati CECCHINATO ALVISE,
GEREMIA SUSANNA;
– controricorrenti

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
depositata il 05/04/2012;

udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

I

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

IN FATTO
Con ricorso del 20.12.2011 Tito e Giuliano Ceccato adh alio la Corte
d’appello di Trento chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al
pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art.2 della legge 24 marzo

diritti dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con legge n.848/55, per
l’eccessiva durata di una causa civile iniziata innanzi al Tribunale di Venezia
nel 1993 e definita dalla Corte d’appello di Venezia, in sede di rinvio, con
sentenza del 13.4.2011.
Resisteva il Ministero della GiustIzla che eccepiva in via preliminare la
prescrizione decennale della pretesa azionata.
Respinta detta eccezione, la Corte d’appello accoglieva la domanda.
Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia,
formulando un unico mezzo d’annullamento.
Tito e Giuliano Ceccato resistono con controricorso.
Il Ministero ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo d’impugnazione l’Avvocatura generale dello Stato
denuncia la viel_azione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 1173 c.c., in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Si richiama, al riguardo, a Cass. n. 4524/10, la quale ha ritenuto che il
diritto di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di
violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il
3

2001, n.89, in relazione all’art.6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei

profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, p.1, della
Convenzione, ad una equa riparazione, secondo quanto previsto dalla L. 24
marzo 2001, n. 89, art. 2, ha natura indennitaria e non risarcitoria, e ad esso
non è applicabile il termine di prescrizione breve previsto dall’art. 2947 c.c.

La questione della soggezione del diritto all’equo indennizzo per la durata
irragionevole di un processo, ai sensi della legge n. 89/01, alla prescrizione
ordinaria ex art. 2946 c.c., è stata di recente risolta dalle S.U. di questa Corte
con sentenza n. 16783/12, nel senso che la previsione della sola decadenza
dall’azione giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni subiti
a causa dell’irragionevole durata del processo, contenuta nell’art. 4 della legge
24 marzo 2001, n. 89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine
di sei mesi dai passaggio in giudicato della decisione che ha definito il
procedimento presupposto, esclude la decorrenza dell’ordinaria termine di
prescrizione, in tal senso deponendo non solo la lettera dell’art. 4 richiamato,
norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche una lettura dell’art.
2967 c.c. coerente con la rubrica dell’art. 2964 c.c., che postula la decorrenza
del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell’atto o il
riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della
decadenza; inoltre, in tal senso depone, oltre all’incompatibilità tra la
prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la
difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo
alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri
previsti per la sua determinazione, nonché il frazionamento della pretesa
indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della
4

2. – Il motivo è infondato.

prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo
ultradecermale nella definizione del processo.
A tale enunciazione di diritto occorre uniformarsi, ai sensi dell’art. 374,
comma 3 c.p.c., non ravvisandosi, né essendo state dedotte dalla parte

nuova e diversa nresa di posizione delle S.U. sulla medesima questione.
3. – Il ricorso va pertanto respinto.
4. – L’esistenza del contrasto che ha provocato la rimessione della
questione anzi detta alle S.U., costituisce ragione eccezionale, ai sensi dell’art.
92, comma 2 c.p.c. come modificato dall’art. 45, comma 11, legge n. 69/09,
per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 18.4.2013.

ricorrente nella propria memoria ex art. 378 c.p.c., ragioni per provocare una

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