Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17143 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/07/2020, dep. 16/06/2021), n.17143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1526/2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliata, in Ravenna, alla via Meucci

n. 7/D, presso lo studio dell’avv. A. Maestri, che lo rappresenta e

difende per procura unita al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato,che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da O.S., cittadina nigeriana, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato alla richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

La richiedente asilo ha riferito di provenire dall’Edo State e di avere conosciuto nel (OMISSIS) un ragazzo di nome E. con il quale era andata a convivere. Una sera il suo ragazzo era uscito per recarsi con un amico presso un club, lasciandola a casa e al rientro egli le era sembrato “strano”. Il giorno successivo le era stato riferito che il suo ragazzo faceva parte di un Cult segreto (del quale la ricorrente nulla sapeva) ed aveva ucciso un ragazzo appartenente ad un altro Cult. Per paura, insieme ad E. aveva lasciato la Nigeria il 7.8.16 passando per il Niger e la Libia, poi, lì aveva perso i contatti con E. a seguito di una sparatoria ed era, quindi, giunta in Italia da sola, senza avere più notizie di E.. Adesso aveva un nuovo compagno, era incinta, e temeva in caso di rientro in Nigeria di essere uccisa.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha valutato il racconto della richiedente non verosimile, generico e incoerente. Non sussistono, quindi, ad avviso del tribunale i motivi di persecuzione che giustificherebbero il riconoscimento dello status di rifugiati ma neppure i presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendosi prospettata la ricorrenza di un danno grave derivante da una condanna a morte ovvero dalla sottoposizione a trattamenti inumani. Sulla base delle fonti internazionali, il tribunale ha accertato, altresì, l’assenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, in quanto la regione di provenienza della ricorrente (Edo State), è fuori dall’epicentro delle violenze di (OMISSIS). Infine, il tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria per l’assenza di ragioni di vulnerabilità che precludòno il rimpatrio.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Il PG ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo e (ii) secondo profilo, aventi medesima rubrica, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, tenendo conto anche del paese di transito e cioè, la Libia; (iii) sotto un terzo profilo, per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Va, in via preliminare, evidenziato come la ricorrente abbia espressamente dichiarato di prestare acquiescenza al diniego dello status di rifugiato e del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il primo e secondo motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè strettamente connessi, sono inammissibili, perchè generici, in quanto non censurano nessuna ratio decidendi del provvedimento impugnato, in particolare, non censurano il giudizio di non credibilità, ma si consumano in astratte considerazioni di diritto, in generale. Inoltre, nella vicenda non è rilevabile alcuna questione di “genere” (in particolare, sulla condizione della donna) che rileverebbe ai soli fini della sussidiaria a cui la ricorrente ha rinunciato.

Il secondo motivo è inammissibile, quanto al profilo del dedotto omesso esame di un fatto decisivo, in quanto, il tribunale ha esaminato la materia oggetto di controversia, con motivazione senz’altro al di sopra del “minimo costituzionale”; mentre è infondato per il resto, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva della richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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