Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17143 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 14/08/2020), n.17143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8273/2019 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in Macerata, piazza della

Vittoria n. 1, presso lo studio dell’avv. Paolo Paciaroni, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2706/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- R.M., proveniente dal Bangladesh, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato;

protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con ordinanza depositata in data 19 dicembre 2017, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il richiedente ha presentato ricorso quanto ai punti della protezione sussidiaria e, in via gradata, della protezione umanitaria – avanti alla Corte di Appello di Ancona. Che lo ha respinto con sentenza depositata in data 28 novembre 2018.

La Corte territoriale ha ritenuto, in particolare, che – “sulla base del narrato” del richiedente – “non trovavano riscontri di sorta” le fattispecie previste dalle D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b; e che l’ipotesi di conflitto armato, ovvero di violenza generalizzata, di cui alla lett. c. del medesimo articolo, non era comunque ravvisabile nella fattispecie: “non essendo in alcun modo dimostrata la presenza di un rischio di tal genere”.

Con riferimento alla protezione umanitaria, la Corte territoriale ha poi rilevato che “non sono state specificamente allegate, nè possono ritenersi dimostrate specifiche situazioni soggettive tali da giustificare tale concessione”.

3.- Avverso questo provvedimento R.M. ha presentato ricorso, adducendo tre motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto attività difensiva nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale: (i) col primo motivo, per “violazione di legge e omesso esame circa un fatto decisivo (artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) – D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); (ii) col secondo motivo, ex artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per “violazione di legge e omesso esame circa un fatto decisivo – D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, art. 6, comma 2 e art. 14, lett. c) – vizio di motivazione”; (iii) col terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; dell’art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1; e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1 c ter”.

5.- I primi due motivi di ricorso, che appaiono suscettibili di esame unitario, censurano la motivazione svolta dalla Corte territoriale in tema di protezione sussidiaria. Questa si è limitata a leggere le dichiarazioni del richiedente, senza procedere “ad accertare, con riferimento all’attualità, la dedotta sussistenza di una situazione di instabilità socio politica e di violenza indiscriminata nel Paese di provenienza”. Così facendo, il giudice del merito ha violato, in specie, il dovere di cooperazione istruttoria, che pure connota in modo forte l’intera disciplina della protezione internazionale.

6.- I motivi sono fondati.

Stando alla struttura che propriamente la informa, la pronuncia della Corte marchigiana ha rovesciato per intero sul richiedente l’onere della prova dei fatti da questi allegati. Di conseguenza, essa non ha in alcun modo colto le peculiarità normative che caratterizza la materia della protezione internazionale.

Come chiarito già dalla sentenza di Cass., 13 dicembre 2016, n. 25534, tuttavia, nell’ambito di questa materia “non opera il tradizionale principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario”: il “giudice prescindendo da preclusioni o impedimenti processuali – ha il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa… essendo necessario temperare l’asimmetria della posizione delle parti”. Più in particolare, il giudice è tenuto anche d’ufficio a verificare – secondo i migliori strumenti di conoscenza e informazione che si manifestino disponibili – se nel Paese da cui proviene il richiedente sia in atto una situazione oggettivamente qualificabile come di conflitto armato ovvero di violenza generalizzata.

A queste regole non si è attenuta la pronuncia impugnata.

7.- L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta assorbimento del terzo, che riguarda il tema della protezione umanitaria.

8.- Il ricorso va dunque accolto con riferimento al primo e al secondo motivo, assorbito il terzo.

Di conseguenza, va cassato per quanto di ragione la sentenza impugnata e la controversia correlativamente rinviata alla Corte di Appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Cote di Appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

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