Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17143 del 11/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1623/2016 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE

5697, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO ASCANIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO FELICE LAMICELA;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONETTA

PIZZOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1456/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Catania, con sentenza 4 novembre 2014, in accoglimento del gravame di M.C., le ha riconosciuto un assegno di separazione, a carico del coniuge A.G., pari a Euro 400,00 ed ha aumentato a Euro 800,00 il contributo per il figlio minore.

L’unico motivo formulato dal ricorrente A.G. è inammissibile: esso introduce cumulativamente e inestricabilmente vizi eterogenei (violazioni di norme di diritto, sostanziali e processuali, vizi motivazionali), senza far comprendere con chiarezza le doglianze prospettate, con l’effetto di devolvere impropriamente al giudice di legittimità il compito di isolare discrezionalmente le singole censure (Cass., sez. un., n. 9100/2015 e 7931/2013), ed al fine di indurre questa Corte a un improprio riesame degli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito nella comparazione delle situazioni reddituali delle parti (a proposito della riconducibilità ad A. di alcuni esercizi commerciali); il profilo concernente il mezzo ex art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile alla luce di SU n. 8053/2014.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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