Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17143 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17143 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 28703-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DEL GUERCIO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato CARLEO
ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per
atto Notaio Carla Ruggiero del 29/04/2013, rep. n. 2390 in atti;

51.45
Al

Data pubblicazione: 10/07/2013

17143/13
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 245/52/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 22/09/2010,
depositata il 06/10/2010;

26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
udito l’Avvocato Marrone Pio difensore della ricorrente che si riporta
agli scritti;
udito l’Avvocato Carleo Roberto difensore del controricorrente che
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 28703 sez. MT – ud. 26-06-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 28703/11

Ricorrente: agenzia territorio
Controricorrente: Raffaele Del Guercio

Sentenza
Svolgimento del processo

l. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 245/52/10, depositata il 6
ottobre 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Raffaele Del Guercio, relativa all’avviso di accertamento, concernente la revisione della rendita catastale di un immobile urbano
di sua proprietà, adibito ad abitazione, veniva ritenuta fondata.
In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto di
classamento non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere tutti gli elementi di valutazione concreti, onde mettere
l’interessato nella condizione di approntare un’adeguata difesa,
mentre invece si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche dell’unita immobiliare, che dell’edificio in cui esso è
ubicato, come pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure
il preventivo contraddittorio con la parte. Del Guercio te
con controricorso.
Motivi della decisione
2.

Col primo motivo la ricorrente deduce violazion i norme

di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo
conteneva tutti gli elementi necessari a stabilire il diverso
classamento attraverso l’indicazione della categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò in base ai dati forniti dallo stesso contribuente, oltre che alla segnalazione del
Comune, ai caratteri tipologici e costruttivi delle unità similari

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

della zona, mentre invece riteneva applicabile la disciplina di
cui all’art. 1, comma 336 L. n. 311 del 2004, concernente la diversa ipotesi che la singola unità immobiliare abbia subito delle
modifiche in concreto.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale

cio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in
cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni
sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non è stato adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012). Del resto la disciplina indicata non rileva a fronte delle carenze motivazionali a d
sopra.
Dunque sul punto la sentenza impugnata ris

in mo-

do giuridicamente corretto.
3. Col secondo, terzo, quarto e quinto motivi la ricorrente
denunzia violazione di norme di legge, giacché l’atto impositivo
doveva ritenersi regolarmente motivato mediante l’indicazione della categoria, della classe e della rendita, senza necessità di visita sopralluogo e di preventivo contraddittorio.
Si tratta all’evidenza di censure, che rimangono assorbite da
quanto enunciato in relazione al primo motivo.
4.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi
per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e

2

l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di uffi-

3

della questione trattata, alla luce della ormai univoca giurisprudenza adottata da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e compensa le spese

zione civile, il 26 giugn 2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Se-

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