Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17142 del 17/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 17/08/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 17/08/2016), n.17142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10731-2015 proposto da:

RHOFRI FATIMA, nella qualità di amministratore di sostegno e

rappresentante legale di R.H., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio ALFREDO e GIUSEPPE PLACIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato NINFA RENZINI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIMINI;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di RIMINI, depositato il

17/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere per carenza d’interesse; in subordine inammissibilità o

in ulteriore subordine per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Cassazione osservato e ritenuto: – che con provvedimento del 13-17.10.2014 il Giudice di Pace di Rimini, visto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13. comma 8 respingeva il ricorso che R.H., nato in (OMISSIS), aveva proposto contro il nuovo decreto di espulsione Prot. n. 39/2014 emesso nei suoi confronti in data 10.03.2014, dal Prefetto della Provincia di Rimini. Il decreto di espulsione era stato preceduto dal provvedimento espulsivo n. 12 del 7.02.2014, emesso dal Prefetto di Ascoli Piceno, corredato dall’ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale ed annullato il 22-26.11.2014 dal G.d.P. di Ascoli Piceno; che R.F., in veste di amministratrice di sostegno (decreto del 5.11.2014, di nomina da parte del Giudice Tutelare) e rappresentante del fratello R.H., ha proposto ricorso in questa sede contro il provvedimento in data 13-17.10.2014 del Giudice di Pace di Rimini, ricorso notificato al Prefetto della Provincia di Rimini che non ha svolto difese; che con “memoria” depositata il 27.06.2008 il difensore della ricorrente Avv.to Ninfa Renzini ha instato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere affermando e documentando la sopravvenuta revoca dell’impugnato decreto espulsivo n. 39 del 10.03.2014, attuata il 10.06.2015 (Prot. n 0011940), in via di autotutela, dal Prefetto di Rimini; – che ricorrono i presupposti per l’invocata declaratoria.

PQM

Dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2016

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