Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17142 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23474/2015 proposto da:

S.G., (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – C.F. e P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO DI BLASI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso

lo studio dell’avvocato CRISTIANO AUGUSTO TOFANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALVISE BRAGADIN;

– controricorrente –

e contro

F.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2135/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza in data 8 settembre 2015, ha rigettato il reclamo della (OMISSIS) srl in liquidazione avverso la sentenza di fallimento, dichiarato su istanza di un creditore, F.L..

La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Fallimento (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 309 c.p.c., L. Fall., artt. 6, 18 e 111 e art. 111 Cost. e vizio di motivazione, per avere dichiarato il fallimento nonostante la sopravvenuta desistenza, in fase di reclamo, dell’unico creditore istante.

Il motivo è infondato, alla luce del principio secondo cui la desistenza o rinuncia dell’unico creditore istante, rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento, non comporta la revoca della sentenza di fallimento (Cass. n. 8980/2016, n. 7817/2017).

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. L. Fall., per non avere potuto partecipare al procedimento per la dichiarazione di fallimento davanti al Tribunale, a causa di problemi tecnici inerenti al proprio indirizzo pec, non imputabili ad essa.

Il motivo è infondato. Come rilevato nella sentenza impugnata, la cancelleria, a norma della L. Fall., art. 15, ha notificato il ricorso introduttivo e il decreto presidenziale all’indirizzo pec del debitore risultante dalla certificazione della Camera di commercio; avendo il sistema restituito alla cancelleria la ricevuta di avvenuta consegna dell’atto, questo si deve intendere messo a disposizione del destinatario con conseguente perfezionamento della notifica.

Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 9 e 9 bis, per avere rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia in favore del Tribunale di Rovigo, dove la (OMISSIS) aveva sempre svolto l’attività (nel Comune di Rosolina); a suo avviso, non rilevava il trasferimento della sede in provincia di Venezia (a (OMISSIS)), in prossimità della dichiarazione di fallimento (cioè in data 8 aprile 2014), quando era ormai radicata la competenza del Tribunale di Rovigo.

Il motivo è inammissibile. Premesso che la questione dell’incompetenza territoriale L. Fall., ex art. 9, deve essere eccepita o rilevata non oltre l’udienza di comparizione, convocata L. Fall., ex art. 15, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento (Cass. n. 5257/2012), la ricorrente non ha censurato la ratio decidendi, enunciata nella sentenza impugnata, circa la tardività dell’eccezione di incompetenza e, di conseguenza, la decadenza della reclamante dal rilievo dell’incompetenza per territorio.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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