Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17142 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17142 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 19537-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORI080416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
BORSELLI CRISTINA, BORSELLI AGOSTINO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo
studio dell’avvocato ELEFANTE TULLIO, che li rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

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Data pubblicazione: 10/07/2013

-

CantfOliCOTICIltC

avverso la sentenza n. 155/20/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 3/05/2010, depositata
il 24/05/2010;

26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
udito l’Avvocato Marrone Pio difensore della ricorrente che si riporta
agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 19537 sez. MT – ud. 26-06-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

>

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 19537/11

Ricorrente: agenzia territorio
Controricorrenti: Agostino e Cristina Borselli

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 155/28/10, depositata il 24 maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicchè l’opposizione di
Agostino e Cristina Borselli, relativa all’avviso di accertamento
concernente la revisione della rendita catastale di un immobile
urbano di loro proprietà, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che quell’atto non era congruamente
motivato in ordine agli elementi di valutazione, sicché i contribuenti non venivano posti nella condizione di approntare
un’adeguata difesa. I due Borselli resistono con contro ico
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce vio azione

norme

di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto i ositivo
conteneva tutti gli elementi necessari a stabilire il diverso
classamento attraverso l’indicazione della categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò in base ai dati forniti a suo tempo dagli stessi contribuenti, oltre che dalle rilevazioni dei tecnici per gli immobili similari nella stessa zona,
trattandosi di riclassamento dovuto alla variazione ed aggiornamento della rendita, essendo quella precedente ormai non più congrua, atteso che esso non scaturiva da intervenute variazioni edilizie.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale
l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di uffi1

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

cìo dì un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in
cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le

si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti
del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere i
presupposti del riclassamento, mentre invece ciò non era stato adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012).
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Anche il secondo motivo, concernente vizio di motivazione
circa la congruità di quella relativa all’avviso di accertamento,
rimane assorbito come sopra.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi
per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e
della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e compensa le spese.
Così deciso in R
zione civile,

, nella camera di consiglio della
ugno 2013.

trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo l’atto con cui

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