Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17141 del 17/08/2016
Cassazione civile sez. I, 17/08/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 17/08/2016), n.17141
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3028-2011 proposto da:
C.A., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FEDERICO CESI 21, presso l’avvocato PATRIZIA PARENTI, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA OMBRONE 14, presso l’avvocato GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA
SCALA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO AURELIA IMMOBILIARE S.R.L. N. (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MONZA, depositato il 23/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato P. PARENTI che si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato G. CAPUTI, con delega, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’improcedibilità in
subordine rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.A., ammesso al passivo del fallimento di Aurelia Immobiliare s.r.l. per un credito discendente dal’inadempimento di un contratto preliminare di compravendita regolarmente trascritto, con riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2775-bis c.c., proponeva reclamo avverso il progetto di ripartizione depositato il 7-10-2010, nel quale egli era stato postergato alla Banca regionale europea s.p.a., titolare di prelazione ipotecaria di primo grado.
Per quanto in effetti dovesse condividersi la doglianza dell’avv. C. in ordine alla violazione del contraddittorio, essendo stato il piano di ripartizione modificato su originario reclamo della Banca, senza che egli fosse stato interpellato, il tribunale di Monza riteneva di doversi conformare all’insegnamento adottato sul tema dalle sezioni unite di questa corte con sentenza n. 21045-09.
L’avv. C. ricorre per cassazione articolando un solo motivo al quale la Banca regionale europea s.p.a. replica con controricorso.
Non svolge difese il fallimento.
Le parti costituite hanno depositato una memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 12 att. c.c., art. 2775-bis c.c. e art. 2748 c.c., comma 2, censura la decisione per aver erroneamente ritenuto che il privilegio ipotecario vantato dalla Banca dovesse prevalere sul privilegio speciale vantato da esso medesimo in relazione al credito derivante dal contratto preliminare trascritto.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, avendo il tribunale conformato la decisione alla giurisprudenza di questa corte che l’esame del motivo non induce a mutare.
Le sezioni unite – nella sopra citata sentenza n. 2104509 – hanno affermato il principio per cui il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775-bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato a una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dall’art. 2748 c.c., comma 2 e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti.
Contro tale specifica ratio si infrangono tutti i rilievi del ricorrente.
Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi della L. Fall., art. 72), il conseguente credito del promissario acquirente, benchè assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice.
L’orientamento invero si è consolidato in base alla giurisprudenza successiva di questa sezione (v. Sez. 1^ n. 4195-12; n. 17270-14) e a esso va data ulteriore continuità.
Spese alla soccombenza.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida, in favore della Banca, in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2016