Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17141 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. III, 16/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 16/06/2021), n.17141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38718/2019 proposto da:

J.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE EUGENIO

15, presso lo studio dell’avvocato VITO TROIANO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3161/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a due motivi (articolati sotto diversi profili), J.Y., cittadino gambiano, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bologna, resa pubblica il 6 novembre 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine perchè, in prossimità delle elezioni presidenziali del 2016, il padre, esponente politico sostenitore del Presidente in carica, lo aveva costretto a rifugiarsi in Senegal e di qui era poi transitato prima in Niger e poi in Libia) era generico e inattendibile; b) non sussistevano, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, poichè la vicenda narrata dal richiedente non era credibile e, in riferimento alla sua situazione soggettiva ed oggettiva, non si rinvenivano “i presupposti per affermare che, in riferimento al paese d’origine, il rimpatrio (lo)possa privare… della titolarità dei diritti umani”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito di “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Il ricorso, con due articolati motivi, denuncia: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, art. 1 Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,7,14-17, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti, per non aver la Corte territoriale valutato la situazione socio-politica del Gambia; b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non essersi la Corte territoriale pronunciata in merito alla richiesta di protezione umanitaria.

2. – Il ricorso è inammissibile in tutta la sua articolazione.

2.1. – Con esso, non è data contezza, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, di una pur sommaria esposizione dei fatti di causa, mancando ogni intelligibile riferimento alla vicenda personale di esso richiedente, allo svolgimento del giudizio di primo grado e a quello di gravame (non essendovi cenno alle doglianze ivi veicolate); esposizione che non è neppure dato ricavare, in modo quantomeno comprensibile, dallo sviluppo dei motivi di ricorso.

Inoltre, le stesse prospettate doglianze sono affatto generiche, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè in assenza della indicazione specifica e intelligibile dei contenuti degli atti e documenti su cui le censure medesime si fondano, oltre ad essere del tutto omessa, di detti atti e documenti, la necessaria localizzazione processuale (ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Infine, con il ricorso non è veicolata una idonea critica della ratio decidendi della sentenza impugnata, la cui portata non viene presa in considerazione dal ricorrente, avendo la Corte territoriale soffermato le proprie valutazioni in punto di credibilità del narrato e, comunque, statuito sull’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA