Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17141 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 14/08/2020), n.17141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7361/2019 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in Macerata, piazza della

Vittoria n. 1, presso lo studio dell’avv. Paolo Paciaroni, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2468/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- S.R., proveniente dalla terra del Bangladesh, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con ordinanza depositata in data 30 agosto 2017, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il richiedente ha presentato ricorso avanti alla Corte di Appello di Ancona: in via principale, per il riconoscimento della protezione sussidiaria; in via subordinata, per il riconoscimento di quella umanitaria. La Corte marchigiana ha respinto il ricorso con sentenza depositata in data 13 novembre 2018.

3.- La sentenza ha ritenuto che il racconto svolto dal richiedente sia “non credibile perchè generico, intrinsecamente non verosimile e del tutto privo di indicazioni di dettaglio indispensabili per attivare i poteri istruttori del giudice”. Ha quindi escluso che l’attuale situazione politica, sociale ed economica del Bangladesh integri i presupposti prescritti dalla norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Ha escluso, altresì, la sussistenza di motivi atti a giustificare il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria: “la documentazione prodotta relativa all’attività lavorativa solo di recente intrapresa non è indicativa di stabile inserimento nel tessuto sociale dello Stato italiano”.

4.- Avverso questo provvedimento S.R. ha presentato ricorso, adducendo quattro motivi di cassazione.

5.- Il Ministero ha depositato atto di costituzione tardiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale: (i) col primo motivo, per nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4, “vizio di ultrapetizione o extrapetizione del provvedimento impugnato”; (ii) col secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14, lett. b) e c) e omesso esame circa un fatto decisivo vizio di motivazione”; (iii) col terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, art. 6, comma 2 e art. 14, lett. b) e omesso esame di fatto decisivo – vizio di motivazione”; (iv) col quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; dell’art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1; e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1 c ter”.

7.- Con il primo motivo, il ricorrente afferma che la pronuncia si è macchiata del vizio di extrapetizione, posto che non era stata formulata nessuna domanda in tema di diritto di rifugio.

8.- Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non indica i passi della pronuncia ove questa avrebbe ipoteticamente statuito sullo specifico tema che viene così evocato. Del resto, il ricorrente non risulta comunque avere interesse a impugnare la pronuncia che afferma sia stata emessa sul diritto di rifugio, posta in particolare la compensazione delle spese del giudizio che è stata decisa dalla Corte territoriale.

9.- Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono suscettibili di un esame unitario.

Con questi motivi, il ricorrente censura la decisione impugnata, rimproverandole di non avere accertato la situazione politica, sociale ed economica presente nel Bangladesh, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti fissati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. E di essersi nei fatti limitata, per contro, ad affermare la non credibilità e contraddittorietà del racconto svolto dal richiedente asilo.

10.- Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati, con specifico riferimento alla fattispecie normativa delineata nell’art. 14 lett. c. D.Lgs. n. citato (“conflitto armato” ovvero “violenza generalizzata” nel Paese di provenienza del richiedente).

In proposito si deve osservare, prima di ogni altra cosa, che, secondo i risultati raggiunti dalla giurisprudenza di questa Corte, “anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2009, art. 14, lett. c.” permane comunque il dovere di cooperazione istruttoria del giudice (cfr., Cass., 2 maggio 2020, n. 8819; Cass., 7 febbraio 2020, n. 2954; Cass., 31 gennaio 2019, n. 3016; Cass., 24 maggio 2019, n. 14283).

In effetti, tale peculiare fattispecie non fa riferimento a una situazione specificamente inerente alla persona del richiedente, secondo quanto accade invece nelle ipotesi considerate nelle lett. a. e b. dell’art. 14. Concerne per contro una situazione diffusa, che viene a connotare una data situazione spazio-temporale, così come per l’appunto avviene nei casi di conflitto armato e di violenza generalizzata. La sussistenza di una simile situazione prescinde completamente, dunque, dalla credibilità o non credibilità del racconto del richiedente.

Come ha perspicuamente rilevato la citata pronuncia di Cass., n. 8819/2020 già sul piano logico l’accertamento della eventuale sussistenza, in fattispecie concreta, dei presupposti prescritti dall’art. 14, lett. c. “deve precedere e non seguire qualsiasi valutazione sulla credibilità del ricorrente”.

11.- Alla rilevazione della positiva sussistenza del dovere di approfondimento istruttorio segue che non può ritenersi corretta e adeguata la decisione del giudice del merito che, nel respingere la richiesta di protezione, si limiti a fornire indicazioni generiche e approssimative sulla situazione del Paese interessato dalla domanda del richiedente.

Chè ciò equivale, come appare evidente, a negare la stessa sussistenza di un dovere di questo tipo (cfr. Cass., 28 giugno 2018, n. 17075).

L’assolvimento del quale comporta, invece, l’assunzione – e quindi pure la relativa indicazione nell’ambito del tessuto motivazionale – di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione (tra le altre, cfr. in particolare Cass., 12 dicembre 2108, n. 28990; Cass., 19 aprile 2019, n. 11096).

Dal che deriva pure, inter alla, la necessità di riportare, nel contesto della motivazione svolta, le fonti di informazione utilizzate, come quelle che per l’appunto stanno a fondamento e giustificazione del convincimento che nel concreto viene espresso dal giudice.

12.- Nei fatti, la sentenza impugnata rilevata la non credibilità del racconto del richiedente – si è limitata a “richiamare integralmente la puntuale e aggiornata ricostruzione della situazione socio-politica del Bangladesh svolta dal primo giudice, a cui si fa rinvio”.

Come si vede, si tratta di un richiamo nudo e di carattere meramente formale: del tutto muto, cioè, sui termini e contenuti specifici della motivazione effettivamente svolta dal giudice del primo grado.

Ora, secondo l’orientamento generale della giurisprudenza di questa Corte, “va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronuncia di primo grado in modo acritico e senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Cass., 5 agosto, 2019, n. 20883).

13.- Nel concreto della valutazione relativa alla fattispecie dell’art. 14, lett. c., peraltro, la sentenza impugnata si manifesta viziata pure per un’ulteriore, e più specifica, ragione.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14 l’accertamento della situazione del Paese di origine – a cui è tenuto il giudice del merito dev’essere effettuato con riferimento aggiornato al tempo della decisione che questi viene ad assumere (cfr. Cass., 17 maggio 2019, n. 13449, ove pure ulteriori, ampi riferimenti; cfr. altresì, per il rilievo della “condizione di attualità” la già citata pronuncia di Cass., n. 26728/2019). Ciò che, in effetti, risponde pure alla sostanza del precetto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 8, comma 3, che esige che ciascuna domanda di protezione internazionale sia esaminata alla luce di informazioni che appaiano “costantemente aggiornate”.

Ne segue che, nel valutare la situazione del Paese di provenienza, il giudice non può comunque basarsi su informazioni che, in quel momento, risultino “non più attuali” (anche perchè, nel caso, siano “superate da altre e più aggiornate fonti”: così, di recente, Cass., 21 ottobre 26728). Nè può appoggiarsi – senza alcun controllo di permanente attualità e quindi in modo assiomatico – sulle risultanze della valutazione compiuta dal giudice nel precedente grado del giudizio. Secondo quanto propriamente posto in essere dalla pronuncia impugnata.

14.- L’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso comporta assorbimento del quarto motivo.

15.- Il ricorso va dunque accolto con riferimento al secondo e al terzo motivo, assorbito il quarto e dichiarato invece inammissibile il primo motivo.

Di conseguenza, va cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata e la controversia correlativamente rinviata alla Corte di Appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative al giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Cote di Appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

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