Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17141 del 11/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/07/2017),  n. 17141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4585-2017 proposto da:

S.L., padre del Minore S.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SASSARI 9, presso lo studio dell’avvocato

ANNA LAURA VARGIU, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AVVOCATO GENERALE DELLO STATO PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE – DISTACCATA SASSARI, P.E. curatore minore,

C.A.R., S.G.M., ASSESSORE PRO TEMPORE AI SERVIZI

SOCIALI DEL COMUNE DI SASSARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7/2016 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 19/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA

GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 19.12.2016, La Corte di appello di Cagliari, sezione per i minorenni staccata di Sassari, ha confermato la sentenza con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore S.C., nato il (OMISSIS), dall’unione di S.L. ed P.E.. La Corte ha ritenuto: a) il padre inadeguato, perchè incapace di considerare globalmente le esigenze del bambino, come dimostrato dai comportamenti e dalle acquisite relazioni, nonostante i progetti di sostegno attivati nel corso di ben sette anni; b) l’affidamento alla zia paterna S.G.M. non praticabile, in assenza di rapporti significati tra la stessa ed il bambino e di elementi che ne facessero prevedere un esito positivo. Il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il primo motivo, con cui si deduce la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, in relazione alla statuizione sub a) della narrativa, è inammissibile. Nonostante sia stata dedotta la violazione di legge, la censura tende in concreto ad una rilettura delle emergenze processuali circa l’idoneità del ricorrente a farsi carico delle esigenze del figlio, com’è documentato dal fatto che la critica non riguarda un’erronea lettura della fattispecie normativa indicata, di cui non viene indicato alcun tipo di erronea interpretazione, neppure in raffronto alla giurisprudenza della Corte dei diritti umani, ma è riferita, direttamente, ai dati fattuali rilevabili dalle acquisite relazione dei servizi, che deporrebbero, a dire del ricorrente, per la sua capacità genitoriale.

3. Contrariamente, poi, a quanto si afferma nel ricorso, la Corte non ha sanzionato le ridotte capacità economiche del ricorrente, in quanto tali, ma ha dedotto dal suo dedicarsi a “modesti lavoretti” idonei a soddisfare le sue esigenze, la sua inclinazione a vivere alla giornata e l’assenza di progettualità di vita che comprenda anche il figlio; laddove la capacità genitoriale non può esser dedotta in riferimento al rapporto col figlio G., fratello consanguineo del minore, non essendo ulteriormente chiarita la condizione di tale figlio, con chi egli viva e quali siano i suoi effettivi rapporti col ricorrente, il quale, come si apprende dalla sentenza, ha dichiarato di averlo incontrato per brevi periodi di vacanza (cfr. pag. 4).

4. Col secondo motivo, si deduce la contraddittorietà della motivazione in riferimento alla statuizione sub b) della narrativa. Il motivo è inammissibile sia perchè deduce il vizio di motivazione, mentre il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis ha ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione -a prescindere beninteso dal confronto con le risultanze processuali- al minimo costituzionale; sia perchè la censura non tiene conto che la sentenza ha escluso l’esistenza di rapporti significativi tra la zia ed il minore, richiesti espressamente dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 12, per escludere lo stato d’abbandono.

5. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte degli intimati. Trattandosi di processo esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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