Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17140 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in Canicattì, via

Cavallotti 12, presso lo studio dell’avv. Di Miceli Salvator, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sez. 13^, n. 68, depositata il 6.2.2006.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

– che la contribuente, in regime ordinario d’imposta, propose ricorso avverso diniego di rimborso iva, per il secondo trimestre dell’anno 2001, su interventi di recupero edilizio in relazione ad immobili destinati ad attività agrituristica;

– che, a fondamento del diniego, l’Agenzia, pur rilevata l’effettiva ristrutturazione dell’immobile, aveva ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il rimborso, non essendo, al tempo, iniziata l’attività agrituristica e non potendo il costo considerarsi inerente alla mera attività agricola in atto esercitata;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello della contribuente, dalla commissione regionale;

– che in particolare – preso atto che, da comunicazione della contribuente emergeva che l’attività agrituristica aveva avuto inizio l’1.1.2002 i giudici di appello motivarono il proprio convincimento con il rilievo che la contribuente “non era nelle condizioni obiettive e subiettive di poter richiedere il rimborso dell’iva esborsata in un periodo antecedente di un anno l’inizio dell’attività agrituristica denunciata; nè poteva essere concesso il rimborso perchè i fabbricati oggetto della ristrutturazione si trovavano ed appartenevano alla medesima ditta che sul fondo esercitava attività agricola, in quanto non rientravano nel novero dei beni strumentali propri di tale attività; ne tanto meno poteva essere richiesto il rimborso in oggetto per l’attività agrituristica in quanto l’inizio attività aveva luogo in data successiva alla ristrutturazione dei beni strumentali, quando anche per questa attività non rientravano ancore nel novero dei beni strumentali”. – rilevato:

– che, avverso tale decisione, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, deducendo violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis e vizio di motivazione e censurando la decisione impugnata per non aver considerato che l’iva chiesta a rimborso riguardava costi relativi ad un fabbricato rurale incidente su fondo adibito ad attività agricola e strumentali alla sua già disposta destinazione agrituristica;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso.

osservato:

– che, nella giurisprudenza di questa Corte, è riscontrabile il principio secondo cui l’imposta pagata per l’acquisto di un bene non strettamente inerente all’attività in atto esercitata può essere portata in detrazione, a condizione che il contribuente fornisca la prova di tale inerenza, dimostrando la sussistenza di circostanze, in virtù delle quali l’acquisto stesso possa essere ritenuto prodromico all’espletamento effettivo di nuove attività dell’impresa (Cass. 11765/08, 7808/08, 8583/06, 5739/05, 1863/04).

considerato:

– che, non apparendo la sentenza impugnata ispirata al richiamato criterio, il ricorso della contribuente si rivela manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

ritenuto:

che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna dell’Agenzia alla refusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna dell’Agenzia alla refusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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