Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17140 del 17/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 17/08/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 17/08/2016), n.17140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1920-2011 proposto da:

BANCA AGRILEASING S.P.A., – BANCA PER IL LEASING DELLE BANCHE DI

CREDITO COOPERATIVO/CASSE RURALI ED ARTIGIANE S.P.A., in perso del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso l’avvocato SAVERIO GIANNI, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO CELLFIN S.R.L., (C.F. (OMISSIS)), in perso del Curatore

avv. T.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso l’avvocato STEFANO COEN, rappresentato

e difeso dall’avvocato DIEGO MANENTE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBULE di ROVIGO, depositato il 15/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato S. GIANNI che si riporta

(dichiara che il ricorso non ricorso non risulta essere stato

notificato);

udito il P.M., in perso del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per: improcedibile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 15 dicembre 2010 il Tribule di Rovigo ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da Banca Agrileasing S.p.A. – Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane S.p.A. – contro il decreto del giudice delegato che aveva denegato l’ammissione al passivo del Fallimento Cellfin S.r.l. di propri crediti pecuniari nonchè concernenti la restituzione di beni, derivanti dalla stipulazione con la società poi fallita, e dal successivo idempimento da parte sua, di alcuni contratti di leasing.

Il Tribule, nel respingere l’opposizione, ha osservato:

-) che il giudice delegato aveva disatteso l’ammissione al passivo per: a) carenza di data certa dei contratti di leasing nonchè della cessione di uno di essi da parte di u società terza a Cellfin S.r.l.; b) non opponibilità alla procedura della validazione temporale a mezzo marca temporale ed a mezzo timbro postale giacchè non idonea ad essere riferita alla sottoscrizione dei contratti; c) impossibilità di individuare i macchiri oggetto dei leasing;

-) che era prelimire la soluzione al quesito concernente la certezza della data dei menzioti contratti;

-) che a tale scopo, tenuto conto della tura impugtoria del procedimento di opposizione allo stato passivo e, conseguentemente, della immissibilità di nuove produzioni documentali in applicazione dell’art. 345 c.p.c., non poteva tenersi conto dei CD-ROM, prodotti soltanto in sede di opposizione, contenenti i file sottoposti a validazione temporale mediante marca temporale;

-) che, conseguentemente, il Tribule aveva correttamente escluso il credito per le restituzioni “in quanto la data può con certezza essere attribuita solo alla redazione materiale del documento e non già alla firma (id est: la conclusione del contratto) mediante la validazione temporale effettuata a mente del disposto del D.P.C.M. 13 genio 2004, n. 14.146”.

2. – Contro il decreto Banca Agrileasing S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione per due motivi.

Il Fallimento Cellfin S.r.l. ha resistito con controricorso.

Ha depositato memoria Iccrea Banca Impresa S.p.A., la nuova denomizione sociale di Agrileasing S.p.A.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. – Il ricorso contiene due motivi.

3.1. – Con il primo motivo si denuncia: “Falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione alla L. Fall., artt. 98 e 99”.

Si sostiene in breve che il Tribule avrebbe errato nel fare applicazione delle disposizioni richiamate in rubrica e, conseguentemente, a giudicare immissibile la produzione dei CD-ROM contenenti i contratti di leasing sottoposti a validazione temporale.

3.2. Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Nella specifica fattispecie:

contraddittoria ed errata valutazione di un fatto di causa e conseguente violazione di legge”.

Il motivo pone l’accento sulla circostanza che Banca Agrileasing S.p.A. aveva chiesto già al giudice delegato termine, erroneamente non concesso, per produrre i CD-ROM già ricordati, con l’ulteriore conseguenza che la decisione adottata dal Tribule nel decreto impugto era errata anche nel quadro di applicazione dell’art. 345 c.p.c..

4. – Il Procuratore Generale ha formulato eccezione di improcedibilità del ricorso per avere la società ricorrente affermato che il decreto impugto sarebbe stato notificato, producendo tuttavia u copia conforme e non la copia notificata del decreto medesimo.

In effetti questa Corte ha ribadito più volte che la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pe di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugta con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funziole al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale della tempestività dell’esercizio del diritto di impugzione, il quale, u volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugta gli è stata notificata, limitandosi a produrre u copia autentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere, quindi, dichiarato improcedibile (Cass. 11 maggio 2010, n. 11376; Cass. 27 genio 2015, n. 1443).

Nondimeno, se è pur vero che nel caso di specie la società ricorrente ha allegato l’intervenuta notificazione del decreto impugto (si veda l’intestazione del ricorso per cassazione), è altrettanto vero che esso è stato pubblicato il 15 dicembre 2010 ed il ricorso per cassazione è stato passato alla notifica il 12 genio 2011, di guisa che, indipendentemente dalla produzione della copia notificata del provvedimento impugto, nessu questione di tempestività dell’impugzione proposta può realmente porsi.

L’eccezione di improcedibilità va pertanto disattesa.

5. – Il ricorso va accolto.

5.1. – Il primo motivo va accolto.

Questa Corte ha avuto modo di sottolineare con riguardo a diverse fattispecie la ipplicabilità dell’art. 345 c.p.c. al giudizio di opposizione allo stato passivo, nonostante la sua tura latamente impugtoria.

L’ipplicabilità dell’articolo 345 c.p.c. è stata affermata in particolare con specifico riguardo alle produzioni documentali (Cass. 25 febbraio 2011, n. 4708; Cass. 9 maggio 2013, n. 11026).

Conseguentemente, in applicazione del principio in proposito formulato da questa Corte, al quale in questa sede va data continuità, il Tribule ha errato nel giudicare immissibile la produzione dei CD-ROM dai quali risultava la validazione temporale mediante apposizione di marca temporale dei contratti di leasing in discorso.

La sentenza va pertanto cassata e rinviata al medesimo Tribule in diversa composizione che procederà a riesame della controversia tenendo conto della menziota produzione.

5.2. – Il secondo motivo è assorbito.

6. – La sentenza è cassata e rinviata al Tribule di Rovigo in diversa composizione che si atterrà al principio dianzi indicato.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugto e rinvia anche per le spese al Tribule di Rovigo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2016

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