Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1714 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25656/2008 proposto da:

D.S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato

SPINOSO ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato FASCI’ Lorenzo

con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato PLACANICA

CESARE, rappresentata e difesa dall’avvocato NESCI Antonio con delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il

12/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato LORENZO FASCI’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, depositato il 28 luglio 2008, D.S.F., premesso che nei suoi confronti pendeva un procedimento esecutivo promosso da M.M.; che egli aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., deducendo che nè il precetto nè il pignoramento immobiliare gli erano mai stati notificati e sulla base di tanto insistendo perchè, previa sospensione dell’esecuzione, gli atti del procedimento venissero annullati; che il giudice dell’esecuzione aveva fissato il termine perentorio di 45 giorni per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, secondo le indicazioni di cui all’art. 618 cod. proc. civ., chiedeva al giudice adito di fissare, ex art. 618 cod. proc. civ., comma 1, l’udienza per la comparizione delle parti innanzi a sè, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto nonchè, all’esito dell’espletamento della stessa, un termine per la introduzione del giudizio di merito.

Il giudice dell’esecuzione fissava l’udienza del 26 agosto 2008 per la comparizione delle parti, contestualmente provvedendo ad assegnare al ricorrente termine fino al 18 agosto 2008 per la notificazione del ricorso e del decreto.

In tale udienza, constatato che nessuno era presente e che parte opponente non aveva provveduto a notificare il ricorso e il provvedimento di fissazione dell’udienza nel termine stabilito, il decidente dichiarava l’improcedibilità del ricorso.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione D.S. F., articolando un unico motivo.

Resiste con controricorso M.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con l’unico motivo l’impugnante lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 618, 163 bis e 181 cod. proc. civ., nonchè delle disposizioni della legge sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (L. n. 742 del 1969).

Ricordato il contenuto normativo del primo comma dell’art. 618 cod. proc. civ., denuncia il ricorrente il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis cod. proc. civ.. E invero nella fattispecie tra il termine perentorio entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza – 18 agosto 2008 – e il giorno dell’udienza fissata dal giudice dell’esecuzione – 26 agosto 2008 – intercorrevano solo 8 giorni liberi, con palese violazione della norma processuale testè richiamata. Aggiunge che, in ogni caso, l’udienza non poteva essere fissata all’interno del periodo di sospensione, e che, una volta constatata la mancata comparizione delle parti, il giudice avrebbe dovuto fare applicazione del disposto dell’art. 181 cod. proc. civ..

2.1 Il ricorso è infondato.

A norma dell’art. 618 cod. proc. civ., proposta opposizione agli atti esecutivi, il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè nonchè il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza stabilita, assunti, se del caso i provvedimenti, anche sospensivi, ritenuti indilazionabili, assegna un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Ciò posto, la singolarità della fattispecie dedotta in giudizio sta nel fatto che, per quanto riportato nello stesso ricorso, l’opponente, dopo avere chiesto e ottenuto, ex art. 618 cod. proc. civ., la fissazione di un termine per la proposizione del giudizio di merito, anzichè andare a introdurlo, ha reiterato la procedura di cui al primo comma della norma codicistica innanzi richiamata.

L’indubbia anomalia del provvedimento è quindi strettamente connessa all’anomalia dell’iniziativa giudiziaria ad esso sottesa, iniziativa che andava semmai dichiarata tout court inammissibile.

Non può tuttavia sostenersi che vi sia stato malgoverno delle norme delle quali, nell’unico motivo di ricorso, l’impugnante ha denunciato la violazione.

Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.

La peculiarità della fattispecie consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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