Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1714 del 23/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 23/01/2019), n.1714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 17419-2018 proposto da:

P.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA PARTESOTTI;

– ricorrente –

contro

REGIONE VENETO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 3213/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Che con ordinanza del 27/9/2017 questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dalla Regione Veneto avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva condannato la Regione alla stabilizzazione del dipendente P.K., aveva così disposto: “condanna la Regione Veneto al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.130,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge”, e ciò in ragione della circostanza, indicata in motivazione, dell’essere la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio;

che, tuttavia, la Corte d’appello di Venezia, adita dal difensore del dipendente per la liquidazione delle spese di patrocinio per l’attività svolta dinanzi alla Suprema Corte, aveva rigettato la relativa istanza poichè dalla documentazione prodotta dall’interessato il 6/3/2018 e relativa integrazione risultava nel periodo di riferimento (anni dal 2013 al 2017) il suo stato di occupazione e il superamento del limite di reddito;

che, pertanto, risalendo la descritta situazione agli anni antecedenti all’ordinanza di questa Corte e non essendo possibile ottemperare al disposto relativo alle spese di cui alla predetta ordinanza, il ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore materiale mediante eliminazione a pg. 3 punto 5 della locuzione “con applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133, essendo la parte vittoriosa stata ammessa al gratuito patrocinio” e nel dispositivo la sostituzione della locuzione “in favore dello Stato” con quella “in favore di P.K.”;

la Regione Veneto non si è costituita in giudizio;

parte ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Nel caso in esame con l’istanza di correzione di errore materiale è rappresentato un errore di giudizio, ancorchè fondato sull’erronea ammissione dell’istante al patrocinio a spese dello Stato;

non ricorre, pertanto, un’ipotesi di errore correggibile mediante il procedimento azionato, poichè l’istanza formulata a tale titolo investe un processo di revisione o formulazione ex novo della volontà del giudice e non solo il mezzo espressivo di detta volontà e l’adesione all’istanza della controparte non consente di modificare l’assunto;

conseguentemente l’istanza va dichiarata inammissibile;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., 17/09/2013, n. 21213).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

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