Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1714 del 23/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19928-2015 proposto da:

Avv. S.M., elettivamente domiciliato in MILANO, VIA GIOVANNI

DA PROCIDA 16, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

05/05/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 4 maggio 2016, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“L’Avv. S.M. ha proposto opposizione, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170 avverso il decreto della Corte d’appello di Milano che, in data 17 dicembre 2014, ne aveva respinto l’istanza di liquidazione del compenso professionale.

Il Presidente delegato della Corte d’appello di Milano, con ordinanza in data 4 maggio 2015, in riforma dell’opposto decreto, ha liquidato in favore dell’Avv. S.M. il compenso di Euro 660, oltre accessori di legge.

Non essendovi stata costituzione in causa del Ministero della giustizia, con la stessa ordinanza si sono stimate non ripetibili le spese del procedimento di opposizione, salvo che per l’importo di Euro 49 quale costo del contributo unificato.

Per la cassazione dell’ordinanza del Presidente delegato della Corte d’appello l’Avv. S.M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 luglio 2015, sulla base di un motivo.

L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il motivo – con cui si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e art. 92 c.p.c., comma 2 – appare manifestamente fondato.

Infatti, in tema di spese di giustizia, il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di mancata liquidazione dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese (art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., commi 1 e 2) (Cass., Sez. 6-2, 12 agosto 2011, n. 17247). D’altra parte, in tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92 c.p.c., comma 2, può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla contumacia della controparte, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass., Sez. 3, 19 ottobre 2015, n. 21083). Il ricorso, ad avviso del relatore, può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi accolto”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, cassata l’ordinanza l’impugnata là dove si dichiarano non ripetibili le spese del giudizio di opposizione, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

che, ferme le altre statuizioni dell’ordinanza impugnata, il Ministero della giustizia deve essere condannato alle spese processuali sostenute dall’Avv. S. nel giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 400 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta, ferme le altre statuizioni in essa contenute, e condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese sostenute dall’Avv. S. nel giudizio di opposizione, che liquida in complessivi Euro 400 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge; pone a carico del Ministero le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600, di cui Euro 500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA