Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17139 del 17/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 17/08/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 17/08/2016), n.17139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

UNICREDIT Crediti management Bank s.p.a. (già incorporante per

fusione Capitalia s.p.a.), in persona del q.d., rappr. e dif.

dall’avv. Lorenzo Reganati, elett. dom. presso lo studio dell’avv.

Gianfranco Graziadei, in Roma, via Antonio Gramsci n. 54, come da

procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

Fallimento Alben 2 s.p.a., in persona del curatore fallim. p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Roberto Li Mura, elett. dom. presso lo

studio dell’avv. Rosaria Internullo, in Roma, via A. Baiamonti n. 4;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Catania 7.9.2010, n. 1005, 4442

Cron.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 28 giugno 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

La banca Unicredit Credit management bank s.p.a. (incorporante Capitalia s.p.a.) impugna la sentenza App. Catania 7.9.2010, n.1005 che ebbe a rigettare il suo appello avverso la sentenza Trib. Catania 18.9.2001, la quale aveva accolto la domanda di revocatoria fallimentare promossa dal curatore del fallimento Alben 2 s.p.a. fino a Lire 407.989.184 e ad accogliere parzialmente l’appello incidentale della curatela, così dichiarando ulteriormente inefficaci verso la massa rimesse bancarie per Euro 19.703,76, infine condannando la banca al pagamento delle spese, incluse quelle di c.t.u. di primo grado.

Anche secondo il collegio, ricordato che il periodo sospetto doveva retrodatarsi di un anno dal 27.6.1991 (cioè dall’ammissione della società debitrice al concordato preventivo, seguito il 24.6.1993 dal fallimento) e che la domanda andava inquadrata nella L. Fall., art. 67, comma 2 (per la versione anteriore alla riforma del 2005), la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’azione era desumibile già dalla lettura del bilancio del 1989 (disponibile alla banca dal marzo 1990), stante l’ingente voce del debito verso fornitori (1,8 miliardi Lire) contro un modesto utile di esercizio (123 milioni Lire) e la genericità della invocata valorizzazione di altre voci come le rimanenze e gli acquisti, anzi la prima costituendo sintomo di “stagnazione dell’attività sociale”. Risultavano inoltre una consistente esposizione debitoria di Alben 2, richiedente un affidamento e però con capitale di poco superiore a 200 milioni Lire, il ricorso ad un terzo concedente ipoteca a garanzia del plurimo debito bancario, il mancato pagamento di un assegno per 15 milioni Lire per mancanza di fondi e nonostante il maggior importo dell’affidamento in corso, il rifiuto di pagamento – ancora anteriore, datato novembre 1989 di 4 assegni su altra banca, circostanza presumibilmente portata a conoscenza della Centrale rischi e così attinta anche dalla convenuta-appellante principale.

Quanto all’appello incidentale, il suo accoglimento per ulteriori rimesse di Lire 28.151.796 conseguiva dal fatto che la corrispondente affluenza in un “conto insoluti” era stata il mero frutto di allegazioni, per di più processualmente tardive, della banca, peraltro mai documentalmente meglio dimostrate, discendendone perciò l’erroneità della ritenuta compensazione, difettando la prova che esse realizzassero dei semplici giroconti.

Il ricorso è affidato a due motivi ed è resistito con controricorso dal Fallimento.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione, avendo errato la corte d’appello nel conferire valenza significativa alle circostanze enumerate quali indizi di conoscenza dello stato d’insolvenza, anche considerando la loro epoca rispetto alle rimesse revocate.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, quanto all’art. 2697 c.c., e L. Fall., art. 67, ove la sentenza ha mal collegato le operazioni revocabili (datate dal giugno al novembre 1990) ad eventi successivi a tale periodo, riferibili a terzi o a fatti dubbi.

I motivi, da trattare congiuntamente stante l’indubbia connessione, sono inammissibili. Va in primo luogo osservato che già questa Corte, con indirizzo cui dare continuità, ha statuito che, in tema di azione revocatoria fallimentare, la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando, da sola, la prova dell’effettiva conoscenza dei sintomi dell’insolvenza, impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività; ne consegue che la scientia decoctionis non può escludersi solo perchè, in sede di concessione o di rinnovo di un fido, abbia effettuato un qualunque esame dei bilanci della correntista poi fallita, concluso con la mera affermazione della sua solvibilità, dovendosi, piuttosto, verificare – per scongiurare analisi funzionali non all’accertamento della solvibilità del cliente, ma alla protezione della stessa banca da eventuali revocatorie – se sia stato svolto un esame critico ed attento della effettività, della coerenza e della congruità delle singole voci esposte nei bilanci, e se i criteri di giudizio in concreto utilizzati corrispondano o meno alla prassi degli istituti nella concessione del credito (Cass. 17208/2014). Orbene, nella vicenda il giudice di merito ha condotto un apprezzamento di una pluralità di elementi in parte afferenti al contesto operazionale diretto e dunque relativo al rapporto della banca con la cliente fallita, in altra parte propri della gestione finanziaria riferibile alla medesima società, offrendo una lettura indiziante di netta significatività della situazione non florida se non di sofferenza di Alben 2 s.p.a., risalente agli inizi del periodo sospetto, per come collocato nell’anno anteriore all’accesso al concordato preventivo.

Ed infatti, la plausibilità della censita sproporzione tra un alto valore di rimanenze, il cospicuo indebitamento verso i fornitori ed il modesto utile di esercizio già del 1989 converge su un dato di allarme per una movimentazione lenta o scarsa del magazzino (e dunque della vivacità commerciale) del cliente affidato, di per sè oggetto di monitoraggio continuo della banca finanziatrice con affidamento. Si tratta di circostanza che è stata valutata dalla corte d’appello in modo analitico e non isolato, poichè correlata ad altri fattori come il ricorso a garanzia ipotecaria di un terzo (logicamente coerente con un rafforzamento speciale dell’affidabilità patrimoniale) a fronte dell’indebitamento bancario, l’omesso pagamento di un assegno per mancanza di disponibilità (sul punto avendo anche la corte d’appello ravvisato implausibile l’invocata distinzione, in seno alla stessa banca, tra un settore presso cui risultava l’inadempimento – peraltro per cifra modesta – e altro che curava la gestione del fido), il rifiuto di pagamento di 4 assegni da parte di altra banca, il rafforzamento del giudizio bancario di piazza sull’incaglio di un debitore affidato incapace di fronteggiare un assegno. Può dunque dirsi che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio per cui la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purchè idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività, mentre la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass. 3336/2015).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna della banca alle spese del procedimento e liquidazione come meglio da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 7.200,00, (di cui 200 per esborsi), oltre alla somma a forfait del 15% sui compensi ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2016

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