Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17139 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. III, 16/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 16/06/2021), n.17139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38305/2019 proposto da:

M. M.D. K., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato EDOARDO VAGGINELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 363/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato ad un solo motivo, M. M.D. K., cittadino del Bangladesh, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, resa pubblica il 3 giugno 2019, che ne dichiarava inammissibile il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine, con la propria famiglia, per sfuggire alle minacce di un uomo assai potente che si era impadronito con violenza della propria casa intimandogli di non tornare più) era scarsamente credibile e, in ogni caso, relativo a vicenda meramente privata, riconducibile a tutela penale ordinaria; b) non sussistevano, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), in quanto, nella zona di Gaibandha, parte nord del Bangladesh, non risultava esservi una situazione di conflitto armato generalizzato e di violenza indiscriminata nei confronti della popolazione civile; d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di un significativo radicamento in Italia del richiedente e di una specifica sua condizione di vulnerabilità.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito di “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con l’unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, per non aver la Corte territoriale valutato la gravità della situazione del Bangladesh ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e della protezione umanitaria.

1.1. – Il motivo è fondato per quanto di ragione, ossia in relazione alla censura concernente la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c), con assorbimento dell’ulteriore doglianza in punto di protezione umanitaria (dovendosi rammentare, comunque, che a tale specifico riguardo rilevano i principi enunciati da Cass., S.U., n. 29459/2019 e ribaditi, più di recente, da Cass. n. 3320/2021 (pp. 10/11)).

Il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

E’, infatti, dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione generalizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che dev’essere aggiornato al momento della decisione, con specifica indicazione delle fonti tenute presenti così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 17075/2018, Cass. n. 28990/2018, Cass. n. 11312/2019, Cass. n. 8230/2020).

Verifica, questa, che la Corte territoriale non ha operato correttamente, posto che ha unicamente menzionato, in modo affatto generico e senza alcuna datazione, un rapporto di Amnesty International, relativo al solo profilo della instabilità politica (indicata, peraltro, come gravemente critica).

4. – Va, dunque, accolto il ricorso per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata e la causa rinviata alla causa alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che dovrà applicare, nella delibazione del gravame, i principi innanzi enunciati, nonchè provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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