Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17139 del 11/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/07/2017),  n. 17139

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2493/2017 proposto da:

M.E.N.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato IACOPO TOZZI;

– ricorrente –

contro

B.N.L.G.F. elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NOMENTANA 76 presso imposto dalla legge lo studio

dell’avvocato MARCO SELVAGGI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALBERTO BIANCHI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.E.N.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato IACOPO TOZZI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE 150/2016, depositato il

21/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto in data 21.6.2016, la Corte d’Appello di Firenze, Sezione per i minorenni, ha confermato il provvedimento col quale è stata rigettata la domanda volta ad attribuire il cognome paterno al minore B.A.A., nato in (OMISSIS) dall’unione di M.E.N.G., cittadino italiano, con B.N.L.G.F., cittadina svizzera. Per la cassazione del decreto, che ha affermato la giurisdizione del giudice italiano e ritenuto applicabile la legge italiana, ha proposto ricorso il padre, sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dalla madre, che ha proposto ricorso incidentale, con tre motivi, a loro volta resistiti con controricorso dal padre, che ha, infine, depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il primo motivo, con cui il ricorrente principale deduce la violazione dell’art. 262 c.c., è inammissibile. 3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dallo stesso ricorrente, i criteri di individuazione del cognome del minore riconosciuto in tempi diversi dai genitori, si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, sicchè la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale, con esclusione di qualsiasi automaticità e non può essere condizionata nè dal favor per il patronimico nè per un prevalente rilievo della prima attribuzione (v. Cass. n. 12640 del 2015, n. 2644 del 2011, n. 12670 e 23635 del 2009) 4. Ed, infatti, il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali della persona, avente copertura costituzionale assoluta, quale strumento identificativo di ogni individuo, e, dunque, la ratio della norma non va individuata nell’esigenza di rendere la posizione del figlio nato fuori del matrimonio quanto più simile possibile a quella del figlio di coppia coniugata, ma in quella di garantire l’interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità. Nella scelta che deve compiere, il giudice deve, quindi, avere riguardo al modo più conveniente di individuare l’interesse del minore in relazione all’ambiente in cui è cresciuto sino al momento del riconoscimento da parte del padre, a prescindere da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome dell’uno o dell’altro genitore; in altri termini, il provvedimento, che è contrassegnato da ampio margine di discrezionalità e che è frutto di libero e prudente apprezzamento, deve essere orientato a garantire non tanto l’interesse dei genitori, quanto quello del minore ad essere identificato nel contesto delle relazioni sociali in cui si trova inserito, restando, a tale stregua, esclusa la pertinenza della dedotta violazione del principio di uguaglianza e di pari dignità morale e giuridica dei genitori, adombrata in seno alla memoria. 5. Nella specie, la Corte territoriale non ha applicato un principio diverso, in quanto si è dichiaratamente ispirata alla tutela dell’interesse del ragazzo ed all’intento di evitargli turbamento e sofferenza, laddove, all’esito del suo ascolto, ha ritenuto di assecondarne la volontà, che è nel senso “di non volere nè sostituire, nè aggiungere il cognome del padre al proprio” a ragione del fatto che “il cognome è personale e che accompagna per tutta la vita. Ho vissuto per 12 anni con questo cognome e non voglio averne altri”. La Corte ha evidenziato che, pur “se derivi da suggestioni e condizionamenti familiari”, “l’imposizione del cognome paterno, anche solo in aggiunta a quello materno, lo turberebbe fortemente e finirebbe per essere da lui considerato ancora più negativamente delle richieste del padre di vederlo costringendolo a sedute sofferenti e con l’acuire il sentimento di distacco e di astio verso il padre”. 6. Ciò che in realtà il ricorrente contesta, come plasticamente si desume dalla memoria (pag. 2 in fondo), dove si ribadisce che non è chiara la ragione per la quale l’aggiunta del cognome potrebbe nuocere al minore invece che recargli un beneficio, è, quindi, la scelta, sfavorevole alla sua tesi, che è stata operata in concreto dalla Corte, la cui valutazione, come si è detto, è, tuttavia, ampiamente discrezionale, attiene al giudizio di merito ed è insindacabile in questa sede di legittimità. 7. Sotto tale profilo deve rilevarsi che non risulta denunciato alcun vizio motivazionale, peraltro – avuto riguardo alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis – virtualmente soggetto alle limitazioni introdotte dalla nuova disciplina.

8. Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 61, 191, 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 262 c.c., per non avere la Corte fiorentina disposto una consulenza psicologica sul minore ed essersi limitata al suo ascolto, è del pari inammissibile, in quanto, come riconosce lo stesso ricorrente, la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr. Cass. n. 15219 del 2007; n. 9641 del 2010). 9. Il ricorrente non ha fornito alcun elemento per mutare orientamento, con conseguente inammissibilità del motivo ex art. 360 bis c.p.c., in base al principio, stabilito da Cass. S.U. 21/3/2017 n. 7155, che, rimeditando il precedente indirizzo (Cass. SU n. 19051 del 2010) attribuisce alla menzionata disposizione di cui all’art. 360 bis c.p.c., la funzione di “filtro d’ammissibilità”. 10. Non può sottacersi, peraltro, che le criticità del ragazzo non sono state ignorate dalla Corte (che ha, appunto, disposto trasmettersi gli atti all’autorità giudiziaria svizzera di residenza del figlio), sicchè, anche per tale verso, la censura si risolve in un inammissibile sindacato sulla scelta operata in seno al decreto.

11. Per le considerazioni esposte, l’istanza di trattazione del procedimento alla pubblica udienza, avanzata dal ricorrente in seno alla memoria, va disattesa, non ravvisandosene i presupposti.

12. I primi due motivi del ricorso incidentale, volti ad infirmare l’affermata giurisdizione del giudice italiano (violazione L. n. 218 del 1995, artt. 3, 24, 35 e 19) e la legge applicabile restano assorbiti, in applicazione del condivisibile principio secondo cui: “alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo, in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale” (Cass. SU n. 7381 del 2013; Cass. n. 4619 del 2015).

13. Il terzo motivo, col quale la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento alla statuizione di compensazione delle spese di lite è inammissibile, in quanto la Corte ha fatto uso del suo potere di disporre la compensazione delle spese del giudizio, che, in costanza dei relativi presupposti (qui non criticati), costituisce un criterio di regolamentazione delle spese di lite alternativo a quello, invocato, della soccombenza.

14. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno regolate in base al criterio della prevalente soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Trattandosi di processo esente non va applicato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbiti i primi due motivi del ricorso incidentale e rigetta il terzo. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 8.100,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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