Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17139 del 09/08/2011
Cassazione civile sez. II, 09/08/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 09/08/2011), n.17139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 248/06) proposto da:
M.A., rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. SUFFIA Roberto ed
elettivamente domiciliato in Roma, V. Giuseppe Sirtori, n. 56, presso
lo studio dell’Avv. Vittorio Mannelli;
– ricorrente –
contro
COMUNIONE “VIA PRIVATA EDELMIRA”, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di
procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti GALLI
Carlo e Roberto Macioce ed elettivamente domiciliata presso lo studio
del secondo in Roma, Via Castellini, n. 13;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 1O47/04,
depositata il 18 dicembre 2004;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14
luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per la
dichiarazione di estinzione del giudizio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso possessorio depositato nel dicembre 1994 presso la Sezione di distaccata di Finale Ligure della Pretura Circondariale di Savona, il Sig. B.G., amministratore della Comunione denominata “via privata Edelmira”, sul presupposto che detta comunione era nel possesso di una strada privata che attraversava la proprietà di vari condomini e che era dotato di un piccolo “ritano” avente la funzione di raccogliere le acque meteoriche per poi essere sversate nelle pubbliche condotte, i quale era stato chiuso mediante cementazione ad opera del Sig. C.A., chiedeva di essere reintegrato nel possesso della dedotta servitù ovvero la manutenzione del possesso stesso.
Emessa l’ordinanza di reintegrazione nel possesso da parte dell’adito Pretore, a seguito del giudizio di merito, il Tribunale di Savona (subentrato all’ufficio del Pretore), con sentenza n. 159 del 2001, confermava il provvedimento interdittale e rigettava la domanda risarcitoria ulteriormente formulata dalla suddetta Comunione.
Interposto appello dal C., nella costituzione dell’appellata Comunione, la Corte di appello di Genova, con sentenza n. 1047 del 2004 (depositata il 18 dicembre 2004), rigettava sia il gravame principale che quello incidentale proposto dalla menzionata Comunione, dichiarando compensate le spese del grado nella misura della metà e condannando l’appellante principale alla rifusione della residua metà.
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale rilevava che il libero interrogatorio del C., espletato nel corso della fase a cognizione sommaria del giudizio di primo grado, era stato del tutto rituale e che, in ogni caso, a prescindere dalle risultanze di tale interrogatorio, la condotta materiale dello spossessamento e la consapevolezza della funzione del “ritano” da parte del C. erano chiaramente desumibili dai riscontri istruttori acquisiti, ivi compresa la relazione del c.t.u., senza che, sul piano della legittimità processuale, avesse inciso la scissione della fase interdittale e del giudizio di merito in due distinti procedimenti.
Avverso la suddetta sentenza della Corte genovese ha proposto ricorso per cassazione il C.A., articolato in due motivi, in ordine al quale ha resistito con controricorso a Comunione “via privata Edelmira”.
Ritiene il collegio che sussistono le condizioni, nel caso di specie, per pervenire, in relazione al ricorso proposto, alla declaratoria di estinzione del presente giudizio.
Invero, risultano depositate in atti dichiarazione (del 17 giugno 2011) di rinuncia al ricorso da parte del difensore del ricorrente (dotato di apposito potere in virtù della procura speciale conferitagli) nonchè dichiarazione (del 20 giugno 2011) di accettazione dell’intervenuta rinuncia da parte del difensore della controricorrente (munito, in virtù della procura speciale apposta al controricorso, dei poteri di compiere tutte le attività necessarie in caso di rinuncia agli atti del procedimento).
Alla stregua di tale risultanza si deve, perciò, pervenire alla pronuncia dell’estinzione (in forma tipica) del giudizio intrapreso dinanzi a questa Corte in presenza delle condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., con riferimento alla formulazione di una rituale rinuncia al ricorso principale debitamente accettata, alla quale non consegue alcuna pronuncia sulle spese, non avendo le parti posto reciprocamente alcuna riserva o condizione per l’operatività dell’estinzione, neanche con riguardo alla disciplina delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2011