Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17138 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. III, 16/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 16/06/2021), n.17138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38237/2019 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIZZA DEI CONSOLI

62, presso lo studio dell’avvocato Enrica Inghilleri, e

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2740/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, O.A., cittadino di origine nigeriana, ha impugnato sentenza della Corte d’Appello di Bologna, resa pubblica il 3 ottobre 2019, la quale aveva rigettato il gravame avverso ordinanza del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale della protezione internazionale, nonchè di quella umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’Appello osservava che: a) il racconto del richiedente (esser fuggito, dopo la morte del padre, dal paese d’origine a causa degli atti persecutori perpetrati nei suoi confronti dagli zii, i quali pretendevano la comproprietà di alcuni terreni a titolo di corrispettivo delle spese mediche necessarie per curare il padre) non era ritenuto credibile dal Tribunale, il quale negava, inoltre, il riconoscimento delle ipotesi di protezione sussidiaria previste del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e c); b) l’appello era inammissibile in quanto “l’appellante non ha censurato nessuna delle corrette e specifiche motivazioni assunte dal Tribunale”, limitandosi a evocare guerre di religione caratterizzanti la Nigeria; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, 1 comma, lett. c), in quanto, in base a C.O.I. aggiornate (EASO Nigeria Country Focus del giugno 2017; EASO Security Situation del novembre 2018 ed EASO Actors of Protection del novembre 2018), non vi era, nella zona del Delta del Niger, di una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale; d) in merito alla protezione umanitaria, era da condividersi “la valutazione del primo giudice che ne ha escluso il riconoscimento sul presupposto della assenza di una situazione di vulnerabilità”; in particolare, non era rilevante la circostanza della permanenza in Libia, e neppure, all’integrazione intrapresa dal richiedente, avendo lo stesso dato dimostrazione “di avere capacità e risorse personali per accreditarsi dal punto di vista lavoarativo”, là dove, poi, “il fatto che sia divenuto padre di un bimbo potrà eventualmente essere dedotto e prospettato in altra sede”.

3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo motivo viene dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione apparente in punto di valutazione della credibilità del ricorrente, per aver la Corte di merito acriticamente richiamato le argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. n. 13248/2020).

Nella specie, la Corte di merito ha esplicitato, con motivazione affatto intelligibile e resa, dunque, al di sopra del minimo costituzione, le ragioni poste a fondamento della valutazione negativa di credibilità del richiedente, aderendo in modo argomentato alle considerazioni (rese palesi) svolte dal primo giudice.

2. – Con il secondo motivo viene denunciata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi da 1 a 5, per non aver la Corte d’Appello reso “autonomo esame dei parametri normativi di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per aver la Corte ottemperato al dovere di collaborazione istruttoria “sulla base di un’unica (e quindi parziale) fonte (EASO Country Focus 2017), tra l’altro riferita in modo parziale e frettoloso, senza il minimo approfondimento legato alla specifica zona di provenienza del ricorrente”, là dove il richiedente avrebbe allegato, nel giudizio di appello, “le risultanze delle fonti di informazione dalle quali si evinceva chiaramente la critica situazione della sicurezza e del rispetto dei diritti umani nell’intero paese”, alle quali aggiunge, con il ricorso, informazioni tratte dal sito “(OMISSIS)” e da report ECOI non datato, a conferma dell’auspicata prognosi favorevole di accoglimento della domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c).

Inoltre, secondo il ricorrente, non è giustificato l’approccio settoriale nella valutazione del pericolo presente nell’area di provenienza, seguito dalla Corte di merito, stante il mancato richiamo nel D.Lgs. n. 18 del 2014, della possibilità per gli Stati membri prevista dall’art. 8 della direttiva 2011/95/UE (corrispondente all’art. 8 della direttiva n. 83 del 2004) di escludere dalla protezione chi potesse recarsi in altra parte sicura del suo Paese per sottrarsi al pericolo esistente nella sua zona di provenienza.

Il ricorrente verrebbe a sostenere, in definitiva, che la valutazione di pericolosità non potrebbe essere neutralizzata sulla base della settorialità dell’approccio e dell’asserita presenza del rischio solo in certe zone del Paese.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, la Corte di merito, citando plurime fonti attendibili e aggiornate (cfr. sintesi nel “Rilevato che”), ha escluso la sussistenza, nella zona del Delta della Nigeria, di una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale, là dove il contenuto tratto dalle fonti citate dal ricorrente non è idoneo a contraddire il risultato dell’accertamento officioso compiuto dal giudice d’appello.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel dare attuazione alla direttiva 2004/83/Ce con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 25, il legislatore si è avvalso della facoltà, prevista dall’art. 8, di non escludere la protezione dello straniero, che ne abbia fatto domanda, per il solo fatto della ragionevole possibilità di trasferimento in altra parte del paese di origine, nella quale non abbia fondato motivo di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire gravi danni (Cass. n. 8230/2020).

Se è vero quindi che per la giurisprudenza della Corte la settorialità della situazione di rischio di danno grave nella regione o area di provenienza interna dello stato di origine del richiedente asilo non preclude l’accesso alla protezione per la sola possibilità di trasferirsi in altra area o regione del Paese, priva di rischi analoghi, non vale certamente il contrario: non è possibile, cioè, ottenere accesso alla protezione se si proviene da una regione o area interna sicura del Paese di origine, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre aree o regioni invece insicure (Cass. n. 18540/2019).

3. – Con il terzo motivo viene lamentata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per non aver la Corte territoriale riconosciuto la protezione umanitaria “senza verificare la situazione di grave instabilità politica e sociale attualmente presente in Nigeria e la conseguente necessità di applicare il principio di non refoulement”, oltre a non aver considerato la situazione di radicamento in Italia.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) non ha trascurato di esaminare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale attuale del richiedente sul territorio italiano e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, là dove le critiche svolte con il ricorso si palesano generiche e, in quanto investenti la quaestio facti, inidonee a scalfire l’accertamento del giudice di merito in punto di insussistenza di una situazione di vulnerabilità.

4. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

 

 

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