Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17138 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 14/08/2020), n.17138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

J.O., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec

avvmarcoromagnoli(at)puntopec.it dell’avv. Marco Romagnoli che lo

rappresenta e difende per procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1240/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/07/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

30/01/2020 dal Cons. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

La Corte d’Appello di Ancora ha respinto il gravame proposto da J.O., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro la sentenza della Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1 bis, perchè la Corte d’appello non ha ritenuto lesivo del diritto di difesa la censura contenuta nell’atto di appello riguardante l’omissione dell’informazione circa il fatto che l’appellante poteva essere audito dall’intera commissione; (ii) sotto un secondo profilo, per il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, perchè la Corte d’appello non aveva valutato le condizioni soggettive del richiedente asilo, ma si era limitata ad indicare un presunto miglioramento del contesto socio-politico gambiano.

Il primo motivo è infondato.

In tema di richiesta di protezione internazionale, l’omissione dell’avvertenza allo straniero in merito alla possibilità di essere sentito dall’organo collegiale, anzichè da un singolo componente della speciale commissione amministrativa territoriale, non dà luogo alla nullità dell’audizione, che è pienamente consentita anche in forma monocratica, a meno che il difetto dell’avvertenza di legge – di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1 bis, – abbia cagionato al richiedente asilo una specifica e sicura lesione dei suoi diritti fondamentali, circostanza che deve essere allegata in modo puntuale, e denunciata in sede di prima impugnazione giurisdizionale (Cass. 19040/2018).

Nella specie, il ricorrente si è limitato a dedurre del tutto genericamente la violazione del diritto di difesa, senza in alcun modo precisare in che modo l’audizione da parte del singolo componente si sia tradotta in un vulnus del suo diritto di difesa.

Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha motivato circa la cessazione del pericolo per gli omosessuali per effetto del cambio di regime politico, ed il motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddìtoria motivazione, non più corrispondente al nuovo vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, proponendo questioni di merito, peraltro generiche.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

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