Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17138 del 11/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/07/2017),  n. 17138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19800-2016 proposto da:

P.R., D.S.R., D.S.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ENRICO

RAGONE;

– ricorrenti –

contro

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA omettere le

generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52

CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA VALENTE;

– controricorrente –

nonchè contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 19315/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA

GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 19315 in data 29.9.2015, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da P.R. e da R. e D.S.M., eredi di D.S.T., nei confronti di Ciro Relli avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato che il defunto D.S. è il padre del R.. Per la revocazione della sentenza hanno proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c.. P.R. e consorti, sulla base di un articolato motivo, con cui denunciano la sussistenza di un errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4. R.C. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità della memoria dei ricorrenti, pervenuta a mezzo posta il 16/6/2017, oltre il termine di cinque giorni di cui all’art. 380 bis, c.p.c., comma 4, non potendo trovare applicazione l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, in quanto la memoria è diretta esclusivamente ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo -rispetto alla data della decisione – ritenuto necessario dal legislatore e che l’applicazione analogica del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti (Cass. n. 7704 del 2016).

3. I ricorrenti imputano alla decisione impugnata: a) di non aver tenuto conto della “collocazione spazio temporale dei presunti genitori”, l’assunto secondo cui la madre aveva vissuto a (OMISSIS) a distanza di 200-300 metri dalla casa del D.S. dalla nascita del figlio C. e fino al compimento di tre anni dello stesso, costituirebbe una,”svista” fondata sulla ricostruzione della Corte d’Appello, che era erronea,” come provato dai certificati di residenza e dalle testimonianze acquisite; b) di avere errato nella percezione della CTU, che aveva escluso la paternità.

4. Il ricorso è inammissibile. Le questioni dedotte non configurano, infatti, l’errore di fatto, che costituisce il presupposto per l’ammissibilità del ricorso per revocazione avverso le sentenze di questa Corte, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., qui in rilievo. Ed invero tale errore -per quanto interessa nell’ipotesi in esame, d’impugnazione di una sentenza che ha ritenuto infondati i motivi di ricorso – presuppone che la valutazione del giudice sia inficiata da una distorta percezione, risultante in modo incontrovertibile dalla realtà del processo, di un fatto, che, ove esattamente inteso, avrebbe determinato una diversa valutazione, sempre che dalla stessa decisione non risulti che quello stesso fatto – denunciato come erroneamente percepito – sia stato oggetto di giudizio. E’, poi, necessario precisare che la realtà del processo, cui va fatto riferimento, è quella propria del giudizio di cassazione: l’errore deve riguardare gli atti interni di tale giudizio, quelli cioè che la Corte esamina direttamente con una propria ed autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio (Cass. n. 17110/2010).

5. I ricorrenti non esplicano affatto quale sia l’oggetto dell’errore revocatorio nel senso, appena delineato, di contrasto fra le diverse rappresentazioni dello stesso fatto – l’una emergente dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali propri del giudizio di cassazione- ma formulano censure di merito, per di più, riferite all’apprezzamento della prova ed alla ricostruzione dei fatti compiuti dalla Corte d’appello, tenuto conto che la sentenza oggetto della presente impugnazione non ha fatto alcun cenno alle specifiche risultanze istruttorie cui alludono i ricorrenti, ma, nel rigettare il ricorso, ha solo evidenziato che le censure mosse alla valutazione delle prove testimoniali attenevano al giudizio di fatto, che il potere discrezionale del giudice del merito di disporre approfondimenti delle indagini peritali era incensurabile in sede di legittimità e che il vizio motivazionale dedotto era inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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