Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17137 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 401-2009 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERDINANDO

DI SAVOIA 3, presso lo studio dell’avvocato DI LORETO M. GLORIA, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO del 25.10.07, depositata l’8/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Gloria M. Di Loreto che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge: “il sig. R.G. ha impugnato un avviso di accertamento con il quale il competente ufficio finanziario gli irrogava sanzioni fiscali amministrative, ritenendolo amministratore di fatto della TECNO PaLLETS SRL. Soccombente nei due gradi di merito, il R. ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR e l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.p.c., comma 1, a conclusione dei primi due motivi di ricorso, vengono prospettati alla Corte i seguenti quesiti di diritto:

a) se sia conforme alla citata disposizione legislativa “una applicazione della stessa operata dal Giudice di merito senza comparare, in vista di una diversa ricostruzione della fattispecie, le contrarie argomentazioni (specie se supportate da produzioni) svolte dal ricorrente ai fini del giudizio di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni”;

b) se sia conforme alla citata disposizione legislativa “una applicazione della stessa operata dal Giudice di merito senza valutare, ai fini del giudizio di gravità precisione e concordanza delle presunzioni, l’incidenza di fatti definiti quali accessori dallo stesso Giudice”.

I quesiti sono generici, rappresentando una situazione teorica che non risulta ancorata alla concreta situazione di fatto della vicenda sub indice, con la conseguenza che l’eventuale risposta positiva o negativa non aiuta in alcun modo a comprendere quale dovrebbe essere la ricaduta concreta nella vicenda in esame. Inoltre, il ricorrente fa riferimento a fatti ed argomentazioni che non sarebbero stati valutati dai giudici di merito, senza però darvi specifico ed autosufficiente riferimento. A parte la considerazione che si tratterebbe allora di vizio di motivazione o di valutazione, che andavano denunciati nella forma propria.

Analoghe considerazioni valgono anche per il terzo motivo, con il quale viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. e si chiede di sapere se il mancato esame delle prove e produzioni documentali offerte dal contribuente, da parte della commissione tributaria regionale ai fini del giudizio sulla gravità precisione e concordanza delle presunzioni, comporti la violazione delle citate disposizioni. Il quesito si risolve in un interrogativo circolare: se la mancata valutazione delle prove costituisca violazione delle norme che impongono la valutazione delle prove stesse, è evidente che la risposta non può che essere positiva. Ma è altrettanto evidente che (la risposta) non aiuta a risolvere il caso sub indice, per mancanza di autosufficienza e di riferimenti del quesito alla concreta vicenda processuale”;

Considerato che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione e che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con aggravio di spese a carico del soccombente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.100,00 (cinquemilacento/00), di cui Euro cinquemila/00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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