Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17137 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 14/08/2020), n.17137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3047/2018 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC

marcougomelano(at)pec.ordineavvocatitorino.it dell’avv. M.U. Melano

che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Procuratore Generale Corte Di

Cassazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1693/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’Appello di Torino ha respinto il gravame proposto da

T.A., cittadino maliano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro la sentenza della Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e art. 14, lett. C), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente, la Corte d’appello riteneva che una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato esistesse solamente nel nord del paese e non nella regione di provenienza del ricorrente; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.P.R. n. 394 del 2004, art. 28, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato riconoscimento della protezione umanitaria, pur in presenza di seri motivi di salute; (iii) sotto un terzo profilo, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata valutazione della drammatica situazione del paese non solo nella parte nord ma anche nella regione di (OMISSIS) da dove proveniva il ricorrente.

Il primo motivo (violazione di legge in relazione alla protezione sussidiaria) è inammissibile.

Con riferimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), invero, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va, difatti, rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass., 12/12/2018, n. 32064). Nel caso concreto, la Corte d’appello ha accertato – mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate e con ampia e dettagliata motivazione – la insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione del Mali di provenienza del ricorrente, ed il mezzo ripropone anche questioni di merito.

Anche il terzo motivo (vizio di motivazione), è inammissibile, in quanto ha ad oggetto le “doglianze difensive”, laddove nel paradigma del nuovo vizio, di cui al novellato all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., 14/06/2017, n. 14802).

Il secondo motivo (protezione umanitaria) – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019) – è fondato.

Il diritto alla protezione umanitaria può essere riconosciuto, invero, per il fatto che lo straniero versi in non buone condizioni di salute, qualora tale condizione sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza (Cass., 21/12/2016, n. 26641). Inoltre l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, laddove venga evidenziata – in concreto – la connessione tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, può fondare la concessione della protezione internazionale (Cass., 06/02/2018, n. 2861).

Nel caso concreto, il ricorrente è affetto – come accertato dalla Corte d’appello – da “problematiche psicologiche di un certo rilievo, come è risultato dalla documentazione prodotta, e tale situazione di “sofferenza significativa” è tutt’ora esistente, come affermato dallo stesso giudice di appello. Dalla relazione della terapeuta, trascritta nel ricorso, si evince che l’immigrato presenta “fragilità significative” ed un significativo livello di malessere, “che può essere associato alle esperienze traumatiche intercorse nel Paese di origine, all’angoscia per le condizioni dei familiari rimasti in Mali”. Di più, dalla relazione resa alla Commissione territoriale, si desume che il medesimo aveva subito una condizione di detenzione in Libia molto rigorosa, “con privazioni varie e debilitanti”, e con trattamenti inumani e degradanti, fino ad essere “accoltellato da una guardia ad un piede”, come da documentazione allegata. D’altra parte, la narrazione dei fatti evidenzia una situazione di vulnerabilità del richiedente, che non può essere esclusa per il solo fatto che il medesimo abbia provvisoriamente, evidentemente in conseguenza dello stesso disagio di cui soffre, sospeso il trattamento terapeutico.

In accoglimento del secondo motivo, inammissibili il primo e terzo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, in riferimento al motivo accolto.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

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