Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17137 del 09/08/2011

Cassazione civile sez. II, 09/08/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 09/08/2011), n.17137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Larino, in persona del Sindaco A.N.,

rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso

dall’Avvocato GIUDA Antonio, elettivamente domiciliato presso lo

studio della Dott.ssa Ana Maria Fagetan in ROMA, via Paolo Zacchia n.

7;

– ricorrente –

contro

F.M., M.N. e R.L.,

rappresentati e difesi per procura in calce al controricorso

dall’Avvocato IANNUCCI Egidio, elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’Avvocato prof. Giorgio Recchia in Roma, corso Trieste n.

88;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Larino depositata

il 3 agosto 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udito l’Avvocato Aldo Pinto, per delega dell’Avvocato Antonio Giuda,

per il ricorrente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto disporsi

l’estinzione del giudizio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

letto il ricorso proposto dal Comune di Larino per la cassazione dell’ordinanza del Presidente del Tribunale di Larino del 3 agosto 2005, che aveva liquidato, ai sensi dell’art. 814 cod. proc. civ., il compenso spettante agli avvocati F.M., M. N. e R.L. quali componenti del collegio arbitrale che aveva deciso una controversia insorta tra l’attuale ricorrente e la società Baiengas;

visto il controricorso di F.M., M.N. e R.L.;

rilevato che il Comune ricorrente, con atto depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011, ha dichiarato di rinunziare al ricorso;

che tale atto, sottoscritto dal rappresentante legale del Comune e dal suo difensore, risulta altresì firmato per il visto dai controricorrenti e dal loro difensore;

ritenuto che, mancando ogni accordo delle parti sulle spese di giudizio, esse vanno poste a carico della parte rinunziante, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., comma 2.

P.T.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia e condanna il Comune di Larino alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2011

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