Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17136 del 17/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 17/08/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 17/08/2016), n.17136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Fallimento della SANNIO STRADE s.cons.ar.l., in persona del curatore

p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Astolfo Di Amato,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Nizza

59, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della I.G.M. s.a.s. di G.M. & c. s.a.s.,

in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avv.

Amedeo Bassi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Giuseppe Ambrosio in Roma, viale delle Belle Arti 7;

– controricorrente –

e contro

O.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli,

depositata il 23.12.2009, nel giudizio iscritto al n. 6240/2006

r.g.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 28 giugno 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

IL PROCESSO: Il fallimento della Sannio Strade s.cons.ar.l. impugna la sentenza della Corte d’Appello di Napoli 23.12.2009, che ebbe a respingere l’appello interposto dal medesimo avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V., dove non aveva trovato accoglimento la revocatoria del pagamento eseguito dalla stazione appaltante in favore dell’impresa di O.A., in forza di mandato speciale all’incasso conferito dalla Impregima s.a.s. – cui subentrò la I.G.M. s.a.s. di G.M. & c., successivamente dichiarata fallita -, nella veste di mandataria dell’associazione temporanea di imprese (A.T.I.) costituita dalla predetta società, unitamente ad altre imprese, per la realizzazione dei lavori appaltati dal comune di Cerreto Sannita. Secondo la corte d’appello, per quanto ancora rileva in questa sede, attesa la natura strumentale della società consortile, costituita dalle imprese raggruppate in A.T.I. esclusivamente per l’esecuzione dei lavori concessi in appalto, la titolarità dei rapporti nascenti dal contratto di appalto restava ferma in capo alle singole società facenti parte dell’associazione temporanea, dovendosi quindi escludere la legittimazione della consortile alla revocatoria dei pagamenti effettuati dalla stazione appaltante. Soggiunse la corte che non era necessario indagare sull’esistenza di una delegazione di pagamento tra la consortile e la mandataria dell’A.T.I., essendo i rapporti tra dette società esattamente regolate dalla legge e dallo statuto consortile. Il ricorso è affidato a due motivi. Il fallimento della I.G.M. s.a.s. di G.M. & c. s.a.s. ha notificato controricorso. In conseguenza del deposito di atto di rinuncia al ricorso, deve constatarsi che sono state rispettate le prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c., commi 2 e 3, poichè l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal ricorrente fallimento e dal suo legale (munito di mandato) e regolarmente accettato dal fallimento controricorrente in persona del legale (con autorizzazione degli organi della procedura), con ricezione in cancelleria in data anteriore all’udienza avanti a questa Corte, vale a dire entro il termine previsto dal primo comma della norma richiamata. La esplicita adesione del controricorrente accettante, in relazione a quanto evidenziato, giustifica la non doverosità di una pronuncia sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2016

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