Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17136 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 14/08/2020), n.17136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35955/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

I sezione civile della Suprema Corte di Cassazione è rappresentato

e difeso dall’Avvocato Lupi Vittoria;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 886/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata in data 13.06.2018, ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di M.A., cittadino del Gambia, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, di quella umanitaria.

Il giudice di merito ha ritenuto, in primo luogo, insussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato per l’inattendibilità del racconto del richiedente e comunque per il mutamento della situazione sociopolitica del Gambia a seguito della destituzione del dittatore J. (il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal Gambia per il timore di essere arrestato e di essere sottoposto a tortura e a trattamenti inumani e degradanti in quanto ritenuto dal regime come aderente al partito di opposizione).

Il giudice d’appello ha, inoltre, ritenuto inesistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione dell’insussistenza di una situazione di violenza diffusa e generalizzata nel paese di provenienza del ricorrente.

Il ricorrente non è stato, altresì, ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, difettando in capo allo stesso i presupposti per il riconoscimento di una sua condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione M.A. affidandolo a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè l’erronea applicazione di norme di diritto e l’eccesso di potere per l’assoluta carenza di motivazione.

Lamenta il ricorrente il giudizio di inattendibilità del suo racconto formulato dalla Corte territoriale ed evidenzia che la vittoria alle elezioni di B.A., sostenuto dai principali partiti di opposizione non ha determinato il superamento delle tensioni interne, trovandosi il paese in uno stato di bancarotta economica ed in un contesto sociale e politico ancora molto incerto e travagliato. Ne consegue che, ove il ricorrente tornasse in patria, lo aspetterebbe un giudizio persecutorio e discriminatorio a causa della sua identificazione tra gli opposizione del regime di J. e non essendosi il paese ancora stabilizzato.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge, l’eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16.

Lamenta il ricorrente che, in caso di ritorno in patria, sarebbe sottoposto ad un processo ingiusto per un crimine mai commesso e subirebbe un trattamento inumano e degradante.

Ne consegue che dovrebbe essergli riconosciuta almeno la protezione sussidiaria per il principio di non reufoulement.

In ordine al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Si duole il ricorrente, inoltre, che la Corte non ha considerato la situazione d’instabilità del suo paese e comunque il buon inserimento socio lavorativo in Italia.

3. I primi due motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono entrambi inammissibili.

Va osservato che, a prescindere dal rilievo che la Corte territoriale ha ritenuto non attendibile il richiedente, avendo rinvenuto diverse incongruenze logiche nel suo racconto, e la valutazione sulla credibilità del ricorrente è un accertamento in fatto rimesso al giudice di merito, censurabile solo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 334/2019), in ogni caso, il ricorrente – che si dichiara strenuo oppositore del dittatore destituito J. – pur dando atto egli stesso (come aveva già fatto la Corte territoriale con un percorso argomentativo immune da vizi logici) che il nuovo Presidente B. è stato eletto con il sostegno

dei principali partiti di opposizione, apoditticamente e

contraddittoriamente afferma di temere di subire un processo ingiusto e di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, in caso di rientro in Gambia, in quanto identificato come oppositore del regime ormai non più al potere.

Si tratta di una censura, oltre che apodittica e in contrasto con la realtà descritta dallo stesso ricorrente, anche generica, e come tale inammissibile, in quanto si fonderebbe sull’imprecisata situazione di instabilità del paese, il quale vive senz’altro un periodo travagliato, ma con un’unica certezza, ovvero che non è il più al potere il dittatore J., persecutore dei propri avversari politici.

La Corte territoriale ha quindi coerentemente argomentato l’insussistenza delle fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c).

Quanto alla protezione umanitaria, tale misura è stata esclusa in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenziano situazione alcuna di vulnerabilità. Del resto, l’accertata non credibilità della narrazione dei fatti operata dal medesimo, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa nella zona di provenienza, hanno correttamente indotto il giudice di merito a denegare la misura in esame (cfr. Cass. 23/02/2018 n. 4455).

Nè il ricorrente – al di là di generiche dissertazioni relative a principi giuridici in materia, ed alla riproposizione di temi d’indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato nel giudizio di primo e secondo grado – come era suo onere (Cass. 07/08/2019 n. 21123) ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità, neppure sotto il profilo dell’eventuale integrazione nella realtà sociale italiana, sì da consentire al giudice di merito di operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione – peraltro accertata come insussistente – raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. S.U. nn, 29459,29460, 29461/2019).

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la mancata traduzione del provvedimento di rigetto della Commissione in una lingua conosciuta dal ricorrente, con conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost..

5. Il motivo è infondato.

Va osservato che questa Corte ha più volte statuito, in tema di protezione internazionale, che l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove la censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa (Sez. 6 1, Ordinanza n. 11871 del 27/05/2014, Rv. 631323, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012, Rv. 621178).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha avuto cura di precisare se e in che misura la mancata traduzione del provvedimento di cui sopra in una lingua, a suo dire, sconosciuta abbia determinato una violazione del suo diritto di difesa, tenuto conto che lo stesso si è regolarmente difeso in tutti i gradi del giudizio.

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 184,345,359 e 738 c.p.c..

Lamenta il ricorrente che la corte di merito non ha proceduto all’assunzione della prova orale del ricorrente ed ha violato la Convenzione di Ginevra, essendo stata erroneamente applicata la normativa in materia di rifugiati.

7. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va osservato che questa Corte ha già statuito che nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, anche ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Cass. n. 5973/2019).

Dunque, non sussistendo anche nell’ipotesi in cui manchi la videoregistrazione del colloquio l’obbligo del giudice di rinnovare l’audizione del richiedente, a maggior ragione, un tale dovere non sorge in capo ai giudici di merito nei casi, come quello di specie, in cui neppure è stata dedotta la mancanza della videocassetta nel giudizio innanzi alla Commissione territoriale.

Infine, il ricorrente neppure ha allegato in ricorso di aver richiesto ai giudici di merito di essere nuovamente ascoltato e non ha nemmeno indicato gli elementi fattuali sui quali avrebbe eventualmente dovuto vertere la nuova audizione.

Tutte le altre censure sono palesemente inammissibili in quanto generiche, non contenendo alcun elemento identificativo della presente vicenda processuale.

8. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286/199, art. 5, comma 6, erronea valutazione dei fatti, ed eccesso di potere.

9. Il motivo, riproduttivo in gran parte di censure già svolte nella seconda parte del secondo motivo, è inammissibile per le considerazioni già svolte al punto 3.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero dell’interno.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

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