Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17136 del 09/08/2011

Cassazione civile sez. II, 09/08/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 09/08/2011), n.17136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31364/2005 proposto da:

S.S. C.F. (OMISSIS), B.S. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P. G.

MANCINI, presso lo studio dell’avvocato CESCHINI Roberta, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato DEL BUFALO

Maria Luisa, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1957/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato Gianluca De Micco Padula con delega depositata in

udienza dell’Avv. Ceschini Roberta difensore dei ricorrenti che ha

chiesto L’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Domenico Morabito con delega depositata in udienza

dell’Avv. Del Bufalo Maria Luisa difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.V., con atto di citazione notificato il 24.10.2000, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, sez. dist. di Ostia, B.S. e S.S. per sentire trasferire, in suo favore, ai sensi dell’art. 2932 c.c., la proprietà dell’appartamento, in (OMISSIS) (che i convenuti stessi gli avevano promesso in vendita, con contratto preliminare in data 28.7.2000, per il prezzo concordato di L. 340.000.000, di cui L. 50.000.000 versate contestualmente alla sottoscrizione di detto contratto e il residuo da corrispondersi alla stipula dell’atto notarile, da effettuarsi entro il 30.9.2000; chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danno dal 1 ottobre 2000 fino alla data dell’effettivo trasferimento dell’immobile.

Esponeva che, in data 29.9.2000,in occasione dell’incontro fissato presso lo studio del Notaio Cerini, per la stipula del rogito, aveva offerto alla S. assegni circolari a saldo di quanto dovuto per l’acquisto, ma quest’ultima aveva rifiutato, senza alcun giustificato motivo, di sottoscrivere l’atto di vendita, come risultava da quanto certificato, in pari data, dal Notaio rogante;

con telegramma del 29.9.2000 il legale della promittente venditrice, Avv. Roberto Jacopo Vannini, aveva dichiarato la disponibilità della stessa a stipulare il contratto di vendita de quo, comunicando,poi, in data 16.10.2000, la sua rinuncia al mandato, non avendo la cliente stessa confermato la sua presenza innanzi al notaio rogante per il giorno successivo.

Si costituiva in giudizio B.S. chiedendo l’accoglimento della domanda relativa al trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto del preliminare ed, in via riconvenzionale, la condanna del P. al risarcimento dei danni per la mancata stipula del contratto definitivo di vendita.

Con sentenza 9.5.2002 il Tribunale, dichiarava l’inadempimento della B. all’obbligo di stipulare il contratto di vendita, condannandola al risarcimento del danno in favore dell’attore, per la somma di Euro 10.320,00; dichiarava il trasferimento della la proprietà dell’immobile in favore del P., previo pagamento del residuo prezzo di Euro 139.452,50; condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello B.S., concludendo per la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare, con condanna del P. al risarcimento dei danni per la mancata stipula del contratto definitivo. Si costituiva in giudizio il S. chiedendo il rigetto delle domande del P..

Questi resisteva all’appello e chiedeva la condanna dell’appellante al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell’immobile, anche per il periodo successivo alla sentenza di primo grado e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell’appello la condanna dell’appellante alla restituzione della somme incassate per la vendita dell’immobile, con rivalutazione ed interessi.

Con sentenza 24.2.2005 la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello, dichiarava inammissibile, in quanto nuova, la domanda del P. relativa alla richiesta dei danni per il periodo successivo alla sentenza di primo grado; dichiarava compensate interamente tra le parti le spese del grado.

Osservava la Corte di merito che il Penna si era accordato sia in ordine al prezzo da indicare nell’atto di vendita e sia sulla descrizione nell’atto stesso degli assegni circolari per il pagamento, come risultava dalla copia dell’atto inviata dal notaio Cerini all’Avv. Vannini che assisteva la S., evidenziando, inoltre, il comportamento contraddittorio dell’appellante che aveva, prima, aderito alla domanda del P. ex art. 2932 c.c., chiedendo, poi, la risoluzione del contratto per colpa dell’acquirente.

Propongono ricorso per cassazione B.S. e S. S. sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso P.V., depositando anche memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti lamentano:

1) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

la Corte d’appello aveva ritenuto che la mancata stipula del contratto definitivo fosse dipesa originariamente dal fatto che le parti non avessero raggiunto l’accordo sul prezzo da indicare nel rogito notarile e non dalla diversa circostanza, emergente dal complesso dell’attività istruttoria e documentale, che il Penna volesse indicare un prezzo inferiore a quello fissato nel contratto preliminare, rifiutandosi, inoltre, di indicare nel contratto definitivo gli assegni circolari relativi al pagamento del prezzo;

peraltro, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, l’atto inviato dal notaio Cerini all’Avv. Vannini non conteneva l’indicazione del prezzo fissato nel preliminare nè di detti assegni circolari; 2) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione degli artt. 1351 e 1453 c.c., non avendo la Corte di Appello tenuto conto che costituiva grave inadempimento la volontà della controparte di modificare unilateralmente le pattuizioni assunte con il contratto preliminare;

3) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia,avendo l’organo giudicante omesso di individuare la fonte del proprio convincimento in ordine all’inadempimento posto in essere dalla B. senza tener conto, inoltre, della documentazione da cui emergeva che la stessa non era stata edotta della nuova convocazione, innanzi al Notaio, in data 17.10.2000, ai fini della stipula del contratto definitivo; 4) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, laddove i giudici di appello avevano ritenuto contraddittorio il comportamento della B., per aver modificato la domanda originaria di adempimento del contratto, aderendo alla domanda dell’attore, in quella di risoluzione del contratto, modificazione consentita dall’art. 1453 c.c.; 5) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza o del procedimento, stante la omessa pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado, in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati in quanto, a fronte di una corretta e logica motivazione sull’insussistenza di un grave inadempimento da parte del promissario acquirente, tende ad un riesame dei fatti e della prova, difforme da quello espresso dai giudici di merito cui solo spetta individuare le fonti del proprio convincimento e le prove poste a fondamento della decisione. (V. S.U. n. 5802/98; n. 23087/2006). In particolare, la sentenza impugnata è sufficientemente e logicamente argomentata sull’insussistenza di un grave inadempimento del P., tenuto conto, quanto all’interesse dei promettenti venditori, che gli stessi, in primo grado, avevano aderito alla domanda ex art. 2932 c.c. e, quanto all’elemento oggettivo, che pochi giorni dopo la scadenza del termine non essenziale per la stipula del contratto definitivo, il P. si era dichiarato disposto a stipulare il contratto al prezzo indicato nel preliminare e ad aderire alla pretesa delle controparti di indicare nell’atto i numeri degli assegni dati in pagamento. Quanto alla seconda censura i ricorrenti, nell’invocare il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno omesso la specifica indicazione delle ragioni contenute nella sentenza contrastanti con una corretta interpretazione del contratto che, integrando un accertamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, ove la motivazione sul punto sia immune da vizi logici-giuridici. La Corte territoriale ha, nella specie, evidenziato che dalla documentazione prodotta dalla stessa S. risultava che “nel giro di 15 giorni il P. era arrivato all’accordo sia in ordine al prezzo da indicare – quello effettivo del preliminare- sia alla descrizione nell’atto degli assegni circolari con cui provvedeva al pagamento” , come pure emergeva dalla copia dell’atto inviato dal notaio Cerini all’Avv. Vannini che assisteva la S. per la stipula dell’atto di vendita; sul punto il richiamo alla brevità del rinvio della stipulazione del contratto definitivo costituisce adeguata e logica motivazione.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in relazione al richiamo a documenti di cui non è riportato il contenuto ed è, inoltre, infondato quanto all’apprezzamento di fatto del giudice, sufficientemente e logicamente motivato con riferimento alla sottrazione dei ricorrenti all’obbligo di stipulare il contratto, nonostante che l’attore avesse comunicato, nel giro di quindici giorni, la sua adesione all’indicazione nel definitivo del prezzo pattuito e degli assegni.

La ricorrente, peraltro, non ha dimostrato in sede di merito di non essere stata messa a conoscenza delle informative inviate dalla parte acquirente.

Il quarto motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi e non è sorretto da un concreto interesse; il giudice di appello non ha censurato,infatti, la modificazione della domanda di adempimento in quella di risoluzione effettuata dai ricorrenti, ma ha solo dedotto da detto mutamento di domanda, ulteriori elementi sulla scarsa rilevanza dell’inadempimento; la questione sulla possibilità di domandare nel corso del giudizio la risoluzione del contratto, a fronte non di una originaria domanda di adempimento, ma di una mera adesione a quella di esecuzione in forma specifica del contratto proposta da controparte, è stata, invero, elusa dal giudice, che ha ritenuto ammissibile il mutamento e si è pronunciato sul merito della domanda.

Del tutto inammissibile per genericità è, infine, il quinto motivo di ricorso, non avendo i ricorrenti indicato le censure proposte avverso la pronuncia sulle spese del Tribunale; il rigetto dell’appello ha comportato, comunque, la conferma della sentenza di primo grado che, secondo il criterio della soccombenza, ha addebitato alla convenuta le spese processuali.

Il ricorso, alla stregua di quanto osservato, va rigettato.

Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2011

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