Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17135 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. III, 16/06/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 16/06/2021), n.17135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37302/2019 proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

X.K.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3498/2019 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,

depositata in data 06/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/1/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 6/9/2019, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso proposto da X.K., ha annullato il provvedimento con il quale il Consolato Generale d’Italia Canton aveva respinto la domanda di X.K. diretta al conseguimento del visto di ingresso in Italia dei propri genitori, X.X. e W.L., al fine di realizzare il ricongiungimento familiare previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato la correttezza della valutazione operata dal tribunale, nella parte in cui ha ritenuto adeguatamente comprovata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del rivendicato visto d’ingresso ai fini del ricongiungimento familiare in esame;

avverso la sentenza d’appello, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale propone ricorso per cassazione con ricorso fondato su un unico motivo d’impugnazione;

X.K. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

dev’essere preliminarmente rilevata l’improcedibilità del ricorso per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo la parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 21 ottobre 2019 (v. pag. 1 del ricorso), non risulta però depositata la copia autentica di detta sentenza con la relazione di notificazione, essendosi il Ministero ricorrente limitato al solo deposito della copia della sentenza di appello senza la corrispondente relazione di notificazione;

peraltro, nessuna copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione può rinvenirsi nella produzione della parte intimata (non avendo la stessa svolto difese in questa sede), con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non rivelandosi esistenti neppure i presupposti della c.d. “prova di resistenza” circa l’eventuale riscontro di tempestività del ricorso (notificato nel dicembre del 2019) rispetto alla data di deposito della sentenza (del 6/9/2019);

è appena il caso di rilevare l’applicabilità, al caso di specie, dell’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539 – 01);

al riguardo, neppure può ritenersi applicabile, al caso di specie (quanto alla correttezza del rilievo dell’improcedibilità del ricorso), quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8312/2019 (Sez. U., Sentenza n. 8312 del 25/03/2019). Tale decisione (riferita alla specifica ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo PEC) ha, infatti, avuto modo di precisare alla pag. 42, sub 2) che ai fini della procedibilità del ricorso si palesa comunque necessario (indipendentemente dalla mancata contestazione di controparte) il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute, ancorchè prive di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tal caso è dato al ricorrente provvedere al deposito sino all’udienza dell’attestazione di conformità del messaggi cartacei;

deve quindi reputarsi che il ricorso resti improcedibile là dove, pur essendosi depositata copia autentica della sentenza (che però si assume essere stata notificata), non siano stati tempestivamente depositati nel termine di cui art. 369 c.p.c., comma 1, anche i detti messaggi PEC con annesse ricevute;

tale conclusione, del resto, risulta conforme all’orientamento già fatto proprio da questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019, Rv. 654987 – 01);

nel caso in esame, come rilevato, risulta prodotta solo la copia della sentenza d’appello, non rinvenendosi, nella produzione di parte ricorrente, alcuna relazione di notificazione, nè alcuna copia cartacea dei messaggi di spedizione e di ricezione a mezzo PEC della stessa sentenza;

alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso non segue l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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