Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17135 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/07/2017),  n. 17135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14363-2016 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE

D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA MANNIAS, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI ROMA, QUESTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il

16/12/2015, emesso sul procedimento iscritto al n. 37775/2015 R.G;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA

GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Roma ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione in data 2/6/2015 del cittadino tunisino A.I., che ricorre per cassazione, deducendo, con quattro motivi, la violazione di legge (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 7 e 5 e 5.1, comma 2, lett. b e comma 2 bis; Direttiva 2008/115/CE art. 7, p. 1) e l’omessa pronuncia. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il primo ed il quarto motivo sono fondati. In seno al ricorso al giudice di Pace, il ricorrente aveva lamentato, col quinto motivo, l’omessa traduzione in lingua araba del provvedimento di espulsione. E su tale doglianza il Giudice di pace tace.

3. Verificata l’omissione dedotta, ritiene la Corte di dover far ricorso al principio, secondo cui, una volta accertata l’omessa pronuncia, questa Corte, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, quando, proprio come nella specie, vengano in rilievo questioni di diritto che non richiedano ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2313 del 01/02/2010. Ord. n. 5729 dell’11/04/2012; 21257 del 2014 n. 21968 del 2015).

4. Come dedotto nella ricostruzione in fatto (che ne trascrive in parte qua il testo) il provvedimento è stato redatto in lingua italiana e tradotto in francese. E’ ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. ord. n. 18268 del 2016; 22607 del 2015) il principio secondo cui la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa sia motivata, come nel caso in esame, con l’impossibilità di reperire un interprete di lingua madre. Ed infatti, ai fini in esame, è da ritenersi “impossibile” la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall’espellendo, e consentito l’uso della lingua “veicolare”, quando l’Amministrazione abbia affermata ed il giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell’immediato un traduttore (Cass. Sez. 6-1 n. 3678/2012). Talchè, la mera attestazione d’indisponibilità di traduttore non risulta conforme al citato principio di diritto, dovendo l’Amministrazione addurre e il giudice ritenere verosimili le ragioni a sostegno della indisponibilità di un testo predisposto in lingua araba da sottoporre all’espellendo ovvero dell’inidoneità nel concreto di tal testo. Il decreto di espulsione è da ritenersi nullo.

5. Gli altri motivi restano assorbiti, e le spese vanno regolate in base al criterio legale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e, decidendo nel merito la causa, annulla il provvedimento di espulsione emesso a carico del ricorrente in data 2/6/2015 dal Prefetto di Roma. Condanna il Prefetto di Roma al pagamento delle spese, dell’intero giudizio che si liquidano; per il procedimento di merito in Euro 500,00, di cui Euro 100,00, per spese, e per il presente giudizio, in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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