Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17135 del 10/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17135 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

Data pubblicazione: 10/07/2013

ORDINANZA

sul ricorso 21388-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA
E BASILICATA – UFFICIO PROVINCIALE 8041611585 in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende, ope legis;
– ricorrente contro

2013
2971

CIFARIELLO WANDA;
– intimata

avverso la sentenza n. 270/1/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di NAPOLI del 7.6.2010,
depositata il 21/06/2010;

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udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/04/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

l’estinzione o per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza 270 /01/2010 depositata il 21
giugno 2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato
l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La
pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di
accertamento con cui l’ Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto
a variare il classamento di unità immobiliare di pertinenza della contribuente.
La contribuente non

si è costituita in giudizio.

Il ricorso deve essere rigettato in continuità con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex
pluriuso la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13 novembre
2012, n. 19968 del 14 novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) secondo cui la
motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve
esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso,
l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai
sensi del comma 335 dell’articolo 11. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali
della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto
tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme
delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del
relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma
58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente
classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche
analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e
delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di
riclassamento.
Mentre l’atto di ri- classamento di cui si discute contiene una motivazione meramente apparente ed
apodittica, in cui non si specifica neppure in quale delle tre ipotesi indicate si collochi la pretesa
tributaria.
Pqm
La Corte rigetta il *orso.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 10 aprile 2013
Il pre ente e relatore

Oggetto: classamento catastale- modifica- motivazione
Reg. Gen. 21388/2011
RICORRENTE: Agenzia del Territorio
INTIMATO: Wanda Cifariello

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