Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17134 del 17/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 17/08/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 17/08/2016), n.17134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7305/2011 proposto da:

D.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

AVERNI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ALTAMURA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SILLA 91, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CARICATO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 410/2009 della CORTE D’APPELLO SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 23/03/2010, R.G. N. 40/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato DONATO SENA per delega ANTONIO ALTAMURA;

udito l’Avvocato FRANCESCO CARICATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, D.G. adiva il Tribunale di Taranto per la declaratoria di condanna della ASL (OMISSIS) al pagamento delle spese sostenute a titolo di assistenza sanitaria indiretta. Esponeva di aver subito un intervento chirurgico di urgenza presso la clinica neurologica di (OMISSIS) dal (OMISSIS) nonchè un periodo di riabilitazione dal (OMISSIS) al (OMISSIS); che in data (OMISSIS) presentava richiesta alla ASL di (OMISSIS) per l’autorizzazione all’intervento all’estero, nonchè successive domande il (OMISSIS) e il (OMISSIS), tutte con esito negativo motivate dalla presenza, in ambito regionale, di strutture sanitarie preposte alle cure richieste dal caso.

Il Tribunale respingeva la domanda per tardività della domanda, D.M. 3 novembre 1989, ex art. 7, comma 2. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale per tardività della presentazione delle istanze di rimborso, rilevando, oltre alla tardività delle istanze di rimborso, che l’eventuale profilo di illegittimità del termine (in quanto eccessivamente ristretto) poteva essere rilevato in ipotesi di urgenza ed indifferibilità delle cure, profili che nel caso di specie non emergevano dalla documentazione prodotta posto che il ricorrente era stato ricoverato a (OMISSIS) il (OMISSIS) ed operato il (OMISSIS) di un intervento (per valvola di derivazione liquorale) effettuabile presso strutture ospedaliere del territorio italiano.

Avverso tale sentenza D.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; la ASL convenuta ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.M. 3 novembre 1989, art. 7, comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo, la Corte, erroneamente valutato il referto neurologico redatto il 28.1.2003 dal prof. S.E. della clinica universitaria di neurologia di Innsbruck (ove è indicata la “immediata necessità di intervenire chirurgicamente”) e trascurato che il ricorrente ha presentato le istanze di rimborso (il 10 aprile e il 24 luglio 2003) non appena era in grado di espletare la relativa pratica, considerati i ricoveri, uno successivo all’altro, subiti (presso diverse strutture sanitarie nel territorio nazionale e all’estero sino al 3.4.2003) e con conseguente illegittimità del termine previsto dalla normativa di rango secondario.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce falsa applicazione del D.M. 3 novembre 1989, art. 7, comma 2, nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), avendo, la Corte territoriale, basato la propria valutazione – di assenza di profili di urgenza dell’intervento effettuato a (OMISSIS) – sui pareri forniti dai prof.ri T. e P. alla ASL (OMISSIS) nel corso dell’istruttoria della richiesta di rimborso delle spese affrotate all’estero.

3. I motivi, che per stretta connessione possono essere trattati unitariamente, non meritano accoglimento.

La L. 23 ottobre 1985, n. 595 (intitolata “Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88) prevede all’art. 3, comma 5: “Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Con lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci delle singole unità sanitarie locali. Non può far carico al fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario”.

Il D.M. 3 novembre 1989, adottato in esecuzione della delega, fissa (art. 2) le tipologie di prestazioni erogabili, fornendo altresì (art. 5) la definizione di “centro di altissima specializzazione”; tale decreto dispone anche, all’art. 7 (modificato dal D.M. 13 maggio 1993, art. 2), che si può prescindere dalla preventiva autorizzazione – ai fini del rimborso – in presenza di prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che già si trovino all’estero. In particolare, l’art. 7, comma 2, prevede altresì che: “Le relative domande di rimborso devono essere presentate all’unità sanitaria locale competente entro tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso”.

Ebbene, il ricorrente ha incentrato i motivi del ricorso sul profilo dell’urgenza dell’intervento subito in data 28.10.2002 nonchè sulle gravi condizioni soggettive che avrebbero impedito di ottemperare al termine trimestrale di decadenza previsto dal D.M. 13 novembre 1989, art. 7, comma 2, per la presentazione del rimborso, ma nessuna censura specifica mutuale ha mosso relativamente all’accertamento (effettuato dalla Corte territoriale) della possibilità di ricorrere a centri neurochirurgici posti sul territorio italiano per l’esecuzione dell’intervento effettuato all’estero Tale requisito è specificamente previsto dalla L. n. 595 del 1985, art. 3, comma 5, ai fini del rimborso delle spese sanitarie affrontate all’estero e – come già esaminato dalla Corte Costituzionale – deve ritenersi conforme alle previsioni legislative che regolano il Servizio Sanitario Nazionale (in particolare, la L. n. 833 del 1978, artt. 19 e 25, secondo cui le prestazioni vengono erogate ai cittadini direttamente mediante strutture pubbliche organizzate nel territorio oppure da soggetti con i quali le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni), disposizione che realizzano un ragionevole bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti, ossia il diritto alla salute, da una parte, e le esigenze dello Stato di natura finanziaria e, più in generale, organizzativa, dall’altra (cfr. sentenza n. 354/2008).

L’assenza di censure pertinenti, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, concernenti il requisito della sussistenza di strutture ospedaliere sul territorio nazionale idonee ad effettuare l’intervento chirurgico subito all’estero determina il rigetto del ricorso, trattandosi di ragione che autonomamente sorregge la decisione dei giudici di merito. Invero, come più volte affermato da questa Corte, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass., SS.UU. n. 16602/2005; in senso conforme, ex plurimis, Cass. n. 10374/2007, Cass. n. 21350/2013, Cass. 4293 del 04/03/2016).

4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare le spese del giudizio al controricorrente, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed interessi di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2016

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