Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17134 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 14/08/2020), n.17134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32986/2018 proposto da:

Z.Y., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino 7 presso

lo studio dell’avvocato Barberio Laura, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Vitale Gianluca;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1239/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata il 5.7.2018, ha confermato il provvedimento di primo grado di rigetto della domanda di Z.Y., cittadino del Bangladesh, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente delle fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), non essendo il suo racconto stato ritenuto credibile e comunque si trattava di vicenda inquadrata in atti di criminalità comune per i quali il richiedente avrebbe potuto chiedere la protezione alle autorità pakistane (il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal Pakistan a causa delle minacce ricevute dai familiari della moglie – morta per malattia – che gli rimproveravano le condizioni di salute della stessa).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione Z.Y. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, e art. 27 comma 1 bis, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, e art. 16 direttiva 2013/32/UE e la violazione dei criteri legali per la valutazione della credibilità del richiedente.

Lamenta il ricorrente che la Corte ha formulato un giudizio di non credibilità del suo racconto senza tenere conto delle informazioni relative al contesto di provenienza, senza nessun approfondimento istruttorio, così risolvendosi in una mera opinione soggettivistica del giudice di merito.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 5, e art. 14, comma 1, lett. b), e dell’art. 15 direttiva 2011/95/UE.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha escluso la protezione sussidiaria sul rilievo che lo stesso non aveva richiesto protezione alle autorità pakistane senza verificare in concreto l’accessibilità ed effettività dell’azione delle autorità di pubblica sicurezza del paese d’origine.

3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili.

Va osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano ha valutato le dichiarazioni del ricorrente tenendo ben presenti i parametri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, essendo state specificamente indicate le ragioni della ritenuta non plausibilità e coerenza del suo racconto.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non credibile che i familiari della moglie lo avessero accusato di essere responsabile delle precarie condizioni di salute della medesima tenuto conto che, in base allo stesso racconto del richiedente, tale malattia era insorta quando la moglie aveva già lasciato la casa coniugale nonchè in relazione alla natura della patologia contratta dalla medesima (alle ossa, come riferito in sede di audizione), circostanze che evidenziano una situazione oggettivamente non imputabile al ricorrente e che inducono a ritenere inverosimile la versione dei fatti dallo stesso resa.

Il ricorrente ha genericamente contestato la valutazione di credibilità effettuata dal giudice di merito, non confrontandosi minimamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato e non allegando eventuali gravi anomalie motivazionali del provvedimento impugnato (nei termini sopra illustrati dalla giurisprudenza di questa Corte), che sono le uniche attualmente denunciabili nei ristretti limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Inoltre, il ricorrente, con l’apparente censura della violazione da parte del Tribunale di norme di legge, ovvero il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ha, in realtà, svolto delle censure di merito, in quanto finalizzate a prospettare una diversa lettura delle sue dichiarazioni.

La Corte di Appello, in ogni caso, ha coerentemente ritenuto insussistente il pericolo di danno grave a norma del D.L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), evidenziando che, anche ammettendo la veridicità del racconto, comunque la vicenda narrata era inquadrabile in atti di criminalità comune per la repressione dei quali il ricorrente avrebbe potuto richiedere la protezione alle autorità pakistane, alle quali, peraltro, il ricorrente si era già rivolto per la quantificazione dell’importo dovuto ai genitori della moglie dopo il contrasto che era insorto con riferimento alla dote.

Anche con tale precisa argomentazione il ricorrente non si è minimamente confrontato, limitandosi a dedurre genericamente che la Corte di merito non avesse assunto informazioni sulla effettività dell’azione dell’autorità di pubblica sicurezza e non spiegando quindi per quale motivo egli stesso si era rivolto alla pubblica autorità per dirimere la controversia civile.

Va, peraltro, osservato che nonostante che il ricorrente, nei motivi d’appello, non avesse dedotto – come non lo ha fatto, del resto, neppure nel ricorso per cassazione – la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte d’Appello ad abundantiam, alla luce di fonti internazionali qualificate (EASO), ha comunque accertato l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19.

Lamenta il ricorrente che la Corte di merito non ha effettuato il giudizio comparativo tra la situazione personale che il ricorrente ha vissuto prima della partenza e quello in cui si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, svalutando il percorso di integrazione professionale e sociale dallo stesso intrapreso in Italia.

5. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che il ricorrente non ha dedotto nel ricorso per cassazione, e neppure ha allegato di aver rappresentato alla Corte di merito, l’eventuale violazione dei diritti fondamentali nel paese d’origine (indicando quali), essendosi limitato a citare alcune massime della Suprema Corte e a ricordare la sua vicenda personale, in relazione alla quale l’accertata non credibilità del medesimo, così come il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa nella zona di provenienza, hanno correttamente indotto il giudice di merito a denegare la misura in esame (cfr. Cass. 23/02/2018 n. 4455).

Pertanto, il ricorrente non ha dedotto di avere allegato nel giudizio di primo e secondo grado – come era suo onere (Cass. 07/08/2019 n. 21123) – ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità, neppure sotto il profilo dell’eventuale integrazione nella realtà sociale italiana, sì da consentire al giudice di merito di operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione – peraltro accertata come insussistente – raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. S.U. nn, 29459,29460, 29461/2019).

La declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero costituito in giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

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