Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17134 del 11/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/07/2017),  n. 17134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29271-2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE N

10, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO VISCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI PARIS;

– ricorrente –

nonchè contro

V.E., V.N., PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 19/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA

GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 17.9.2015, la Corte d’Appello dell’Aquila, Sezione per i Minorenni ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha dichiarato che V.N. (nato a (OMISSIS)) è figlio di B.A., e lo ha condannato a corrispondere ad V.E., madre del ragazzo, l’assegno mensile di mantenimento di Euro 500,00. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il B., sulla base di due motivi con cui denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia”, nonchè violazione degli artt. 269 e 116 c.p.c.. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il primo motivo è inammissibile. Esso non solo tende in modo diretto ad una ricostruzione della natura della relazione tra il ricorrente e la madre del ragazzo diversa da quella operata dal giudice del merito, id est ad un diverso apprezzamento del fatto, inammissibile in sede di legittimità, ma è dichiaratamente riferito al testo non più vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove lo scrutinio in base alla disposizione applicabile ratione temporis avrebbe imposto l’individuazione di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che la sentenza avrebbe omesso di esaminare, e su tale fatto il ricorso è muto.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.: la decisione impugnata si è attenuta, richiamandola, alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 24/7/2012 n. 12971; 25/3/2015 n. 6025), secondo cui il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter da, solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. La statuizione d’inammissibilità del motivo consegue al principio, stabilito da Cass. S.U. 21/3/2017 n. 7155, che, rimeditando il precedente indirizzo (Cass. SU n. 19051 del 2010) attribuisce alla menzionata disposizione di cui all’art. 360 bis c.p.c., la funzione di “filtro d’ammissibilità” ed il ricorrente non ha fornito alcun elemento per mutare orientamento.

4. Il riferimento alla necessità di rinnovare l’indagine peritale è in sè criptico in quanto la stessa non ha appunto avuto luogo per il rifiuto dello stesso ricorrente, il cui contegno ondivago al riguardo è stato apprezzato come un espediente volto a procrastinare l’accertamento del rapporto di filiazione.

5. Non va provveduto sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata. Trattandosi di processo esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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