Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17134 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 17134 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 15420-2012 proposto da:
GRILLI CICILIONI LUCIANA GRLLCN52B42F268U, DELLAPIANA
TIZIANA DLLTZN60S53A124X, FREULI ELISABETTA, PITZALIS
ALESSANDRA

PTZLSN63C47L463C,

CHIAPPINO

RENATA

CHPRNT65M49L483N, FREULI PAOLO FRLPLA64B01E506A,
MARCHESIN ARTURO MRCRTR59C24A703U, DI MATTEO AGOSTINO
2013
1938

DMTGTN56B18H425G, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio degli
avvocati MIRENGHI MICHELE e VITI STEFANO, – che li
rappresentano e difendono giusta delega in atti,
(nonchè limitatamente a FREULI ELISABETTA, GRILLI

Data pubblicazione: 10/07/2013

CICILIONI

LUCIANA,

MARCHESIN

ARTURO,

PITZALIS

ALESSANDRA, giusta procure consolari alle liti in
atti);
– ricorrenti contro

RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente nonchè contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – DIREZIONE
GENERALE UFFICIO IX, S.N.A.L.S. – SINDACATO NAZIONALE
AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA, MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI 80213330584, A.R.A.N. AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (di VIA DEL CORSO), A.R.A.N. – AGENZIA
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (dell’AVVOCATURA), TRIBUNALE ORDINARIO
CIVILE DI ROMA CANCELLERIA SEZIONE LAVORO II;
– intimati –

avverso la sentenza

7349/2012 del TRIBUNALE di

ROMA, depositata il 19/04/2012 R.G.N. 21012/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/06/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA

NAPOLETANO;
udito l’Avvocato VITI STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

RG 15420-12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma decideva,

ex art. 64, comma 3 0 , del D.Lgs del 30

marzo 2001 n. 165, la questione pregiudiziale dell’interpretazione delle

2002-2005 del comparto scuola, nel senso che la ritenuta relativa
all’indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi prevista, per il
personale in servizio all’estero doveva ritenersi applicabile anche in
epoca successiva in assenza di disciplina specifica al riguardo nel
successivo CCNL.
Il predetto giudice, per quello che interessa in questa sede, poneva a
base del decisum il rilievo fondante secondo il quale stante, nell’art.
76 del CCNL 2002-2005 il disposto conglobamento dell’indennità
integrativa speciale nella voce stipendiale tabellare ed il chiarimento
nella relativa nota a verbale per effetto della quale al personale in
servizio all’estero veniva trattenuta sullo stipendio metropolitano una
somma corrispondente all’indennità integrativa speciale, la circostanza
che nel successivo contratto 2006-2009 non veniva reiterata la specifica
clausola prevedente il previsto conglobamento e neppure la richiamata
nota a verbale induceva a ritenere che le parti sociali non avevano
inteso modificare la precedente disciplina, con la conseguenza che la
trattenuta di cui trattasi andava operata anche sotto il vigore del nuovo
CCNL.
Avverso questa decisione i lavoratori in epigrafe ricorrono in cassazione
sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

clausola contrattuale, di cui alla nota a verbale dell’art. 76 del CCNL

Resiste con controricorso il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca.
L’altra parte intimata – SNALS – non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima critica i ricorrenti, denunciando violazione e falsa

3- nota a verbale dell’art. 76 CCNL Scuola 2002/2005, l, 77, 78, 146
CCNL Scuola 2006/2009, 1362, 1364 cc, nonché motivazione insufficiente e
contraddittoria, allegano che poiché per effetto del nuovo CCNL tutte le
disposizioni del precedente CCNL che non risultano confermate devono
intendersi abrogate ne consegue che, non essendo stata riproposta la nota
a verbale del precedente CCNL che disponeva la trattenuta dell’IIS,
siffatta previsione deve intendersi caducata.
Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa
applicazione degli artt.40,45,69, 658 del D.Lgs n. 165 del 2001, l, 76 comma 3 – nota a verbale dell’art. 76 CCNL Scuola 2002/2005, l, 77, 78,
146 CCNL Scuola 2006/2009, 1362, 1364 cc, nonché motivazione
insufficiente e contraddittoria,sostengono che, avendo l’iis acquisto
natura retributiva, la disposizione, di cui alla nota a verbale
dell’art. 72 del richiamato CCNL 2002/2005, era di natura eccezionale
non potendo il trattamento economico, in ragione della prestazione resa,
subire decurtazioni in relazione alla fruizione di emolumenti aventi
funzione indennitaria quale l’assegno di sede.

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applicazione degli artt.40,69 del D.Lgs n. 165 del 2001, 1, 76 – comma

Né, aggiungono i ricorrenti, la corretta applicazione dei canoni di
ermeneutica contrattuale – tra i quali quello del senso letterale avalla la interpretazione fornita dal giudice del merito.
Con la terza censura i ricorrenti, asserendo contrasto della sentenza
impugnata con i precedenti del Tribunale lavoro di Roma e gli artt. 45
D.Lgs

n.

165

del

2001,

75,76

CCNL

2002/2005,

77,78

CCNL

2006/2009,prospettano che la sentenza impugnata non tenendo conto di
specifici precedenti dello stesso Tribunale di Roma non considera che per
prevedere una ritenuta sul trattamento stipendiale metropolitano
conglobato in ragione della contestuale erogazione dell’assegno di sede è
necessaria una espressa previsione in tal senso.
Occorre prendere le mosse dalle disposizione contrattuali di cui
trattasi.
Il CCNL 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all’art. 76 rubricato
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE dispone che:

“1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell’inflazione
programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003,
del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio
precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione
reale e programmata determinatosi nell’anno 2002.

2. Ai sensi del comma l, gli stipendi tabellari previsti dall’art. 5,
comma 2, del CCNL 15.03.01 sono incrementati delle misure mensili lorde,
per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella l, alle scadenze ivi
previste.

3

del

3. A decorrere dal 1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella
misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola
voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto
conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico
complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in

4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento
di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle
misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2.

5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i
docenti di scuola dell’infanzia ed elementare.

6. Al personale ATA transitato dal comparto Regioni – Enti locali viene
erogata l’indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al
corrispondente personale ATA del comparto Scuola. Eventuali differenze già
percepite sono conservate a titolo di assegno

ad personam

non

riassorbibile.

Nota a verbale per l’art. 76:

Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che
al personale in servizio all’estero cui non spetta l’indennità integrativa
speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una
ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura
dell’indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il

4

servizio all’estero.

calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo
le normative vigenti.”

Il successivo CCNL 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all’art.
78, anch’esso intitolato AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE,

stabilisce che:

sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità,
indicate nell’allegata Tabella l, alle scadenze ivi previste.

Per effetto degli incrementi indicati al comma l, i valori degli stipendi
annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella
Tabella 2.

“Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005

Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i /t(
docenti di scuola dell’infanzia e primaria”.

L’art. 2 del CCNL del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78
del predetto CCNL del 29 novembre 2007 rubricato sempre

AUMENTI DELLA

RETRIBUZIONE BASE sancisce che:

“l. Gli stipendi tabellari previsti , come individuati dalla tabella 2
allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il
predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure
mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella A,
alle scadenze ivi previste.

2. Per effetto degli incrementi indicati al comma l, i valori degli
stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite
nella Tabella B.
5

3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i
docenti di scuola materna ed elementare”.

L’art. 658
ultimo –

del D.Lgs 16 aprile 1994 n.. 297, integrato e modificato da
ratione temporis

dal D.Lgs 27 febbraio 1998 n. 62, che

servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, oltre allo stipendio
e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il
territorio nazionale,

tranne che per tali

assegni sia diversamente

disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione
dalle funzioni in sede, uno speciale
carattere retributivo,

per

assegno di sede, non avente

sopperire agli

oneri derivanti

dal

servizio all’estero. Tale assegno e’ costituito omissis.

Quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di
riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal
rilievo che il conglobamento dell’indennità integrativa speciale – iis nello stipendio tabellare stabilito dal CCNL del 24 luglio 2003 all’art.
76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio
operato dall’art. 78 agli stipendi tabellari previsti dall’art. 2, comma
2, del CCNL 7 dicembre 2005 che, a sua volta, richiama gli stipendi
tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto
collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il
24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d.
conglobamento dell’IIS nello stipendio tabellare.

6

disciplina l’assegno di sede, al primo comma dispone che: “Al personale in

Le parti, quindi, con il CCNL del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente
previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole
contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto
facendo riferimento agli stipendi tabellari del CCNL del 24 luglio 2003
che ricomprende, ex art.76 3 0 comma, nello stipendio tabellare la voce

Una esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a
precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel CCNL del 29
novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla
misura dell’IIS,stabilita nella nota a verbale dell’art. 76 del CCNL del
24 luglio 2003, per il personale in servizio all’estero.

Conseguentemente una interpretazione che tiene conto del senso letterale e
complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti
sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d.
conglobamento dell’IIS nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui
alla predetta nota a verbale non hanno voluto mantenere ferma la
pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all’estero,
dell’iis.

Conforta questa interpretazione l’ulteriore rilievo che art. 146 del CCNL
del 29 novembre 2007, nel disporre che tutte le norme generali e speciali
del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate
divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con
l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del
presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto

7

prima distinta dell’IIS.

scuola, non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata
nota a verbale, sicché la stessa non essendo richiamata neanche nel testo
dello stesso CCNL del 29 novembre 2007 deve ritenersi,

ratione temporis,

non applicabile.

considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto
conglobamento della misura della iis nello stipendio tabellare e la natura
non retributiva legislativamente qualificata – ex art. 658 del D.Lgs
16 aprile 1994 n.297 e successive modificazioni – dell’assegno di sede con
conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della
iis quale componente dello stipendio tabellare e 1″assegno stesso.

In conclusione, accogliendosi il ricorso, e cassando la sentenza impugnata
va affermato che la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale
dell’art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata
nel senso che la ritenuta relativa all’indennità integrativa speciale
sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all’estero
deve ritenersi

non applicabile con riferimento al successivo CCNL

comparto scuola

del 29 novembre 2007 non essendo in tale contratto

reiterata la relativa previsione.
La causa di conseguenza va rinviata allo stesso giudice che ha
pronunciato la sentenza cassata il quale provvederà anche alle spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche

8

Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la

per le spese di questo giudizio,allo stesso giudice che ha pronunciato la
sentenza cassata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2013

Il Presidente

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