Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17134 del 09/08/2011

Cassazione civile sez. II, 09/08/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 09/08/2011), n.17134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18442/05) proposto da:

M.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to DE ROSSI Guido del foro

di Bari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to

Gigliola Mazza in Roma, via di Pietralata, n. 320/D;

– ricorrente –

contro

A.A.M., M.E. e A.,

rappresentati e difesi dall’Avv.to JANNARELLI Pasquale del foro di

Bari, in virtù di procura speciale apposta a margine del

controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio

dell’Avv.to Michele Ricci, in Roma, via di Pietralata, n. 320/d/4;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1146/2004

depositata 22/12/2004.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che in assenza delle parti costituite,

ha concluso per la dichiarazione di estinzione del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 20, 22 e 24 febbraio 1992 M.G. evocava, dinanzi alla Pretura di Rodi Garganico, P.F.A., P.A., P.P.P., P.I., M. E., M.A., A.A.M.V., M.M.R. e M.M.M. esponendo di avere posseduto uti dominus per oltre venti anni il fondo rustico sito in agro di (OMISSIS), censito in catasto alla partita 2938, foglio 14, particella 322 e pertanto chiedeva venisse dichiarato l’avvenuto acquisto dell’immobile per intervenuta usucapione, Instauratosi il contraddittorio, costituitisi i soli convenuti A.A.M., E. ed M.A., i quali eccepivano l’incompetenza per valore del giudice adito, mentre nel merito contestavano la fondatezza della pretesa avversaria, il Pretore adito dichiarava la propria incompetenza per valore concedendo il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Lucera.

Riassunto dall’attore il giudizio innanzi al Tribunale dichiarato competente, questi proponeva con l’atto in riassunzione, in via principale, domanda di accertamento del suo diritto di proprietà dell’immobile in questione in forza di atto di donazione dell’11.3.1973 a ministero del notaio Di Maria, con correzione dei dati catastali che assumeva erroneamente riportati come partita 2937, foglio 14, particella 284, insistendo, in via subordinata, per quella di intervenuta usucapione. Si costituivano i soli convenuti A.A.M.V., E. ed M.A., che eccepivano l’inammissibilità della nuova domanda formulata in via principale, mentre richiamavano tutte le difese della precedente fase per quella subordinata, spiegando, altresì, riconvenzionale di divisione della comunione ereditaria del bene controverse con attribuzione in natura delle rispettive quote.

Espletata attività istruttoria, il Tribunale adito rigettava entrambe le domande attoree e rimetteva la causa sul ruolo in ordine alla riconvenzionale.

In virtù di rituale appello interposto da M.G., con il quale lamentava che il giudice di prime cure aveva fatto mal governo delle risultanze dell’espletata c.t.u., la Corte di appello di Bari, nella resistenza dei soli appellati A.A.M. V., E. ed M.A., respingeva il gravame.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione M.G., che risulta articolato su due motivi, al quale hanno resistito con controricorso A.A.M.V., M.E. ed A..

Alla pubblica udienza del 3.2.2011 la causa – sull’accordo delle parti – veniva rinviata a nuovo ruolo.

Il 4 maggio 2011 P.L., M.P. e M.C.L., tutti nella qualità di eredi di M.G., depositavano atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto in calce, per accettazione della rinuncia, dalle controparti, M.E., A.A.M. e M.A.. All’atto di rinuncia gli eredi del ricorrente hanno allegato certificato anagrafico di decesso del loro dante causa e la dichiarazione di successione.

La rinuncia denota il venire meno dell’interesse a coltivare il ricorso da parte del ricorrente, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comportando, altresì, il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione della controparte (Cass., Sez. Un., 9 marzo 1990, n. 1923; Cass., 7 luglio 1986, n. 4446).

Per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo di cassazione, stante l’accettazione delle controparti, nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione dei processo di cassazione per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2011

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