Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17133 del 17/08/2016
Cassazione civile sez. lav., 17/08/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 17/08/2016), n.17133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21997/2010 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ALESSANDRO RICCIO, ANTONELLA PATTERI, MAURO RICCI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
E.P.L. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA
PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO CALCAGNO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 406/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 17/06/2010 R.G.N. 413/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale Avvocato PATTERI
ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza depositata il 17.6.2010, la Corte d’appello di Genova rigettava l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di L.E.P. a percepire i ratei di pensione di reversibilità fin dalla data della morte presunta del coniuge.
La Corte, per quanto qui rileva, riteneva l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione reiterata dall’INPS nel gravame, sul rilievo che, essendo la sentenza dichiarativa della morte presunta intervenuta solo nel 2005 e non essendovi stata prima alcuna sentenza dichiarativa dell’assenza, il dies a quo del termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere che da tale data, non potendo l’assistita, in mancanza della sentenza giudiziale, reputarsi provvista di alcun diritto alla pensione di reversibilità.
Contro tali statuizioni ricorre l’INPS, con un unico motivo di censura. Resiste L.E.P. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2941 e 2942 c.c., per avere la Corte di merito disatteso l’eccezione di prescrizione sul rilievo che, anteriormente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della morte presunta, non vi potesse essere maturazione di alcun diritto alla pensione di reversibilità: ad avviso dell’Istituto, infatti, la sentenza dichiarativa della morte presunta avrebbe piuttosto rimosso un ostacolo di fatto all’esercizio del diritto alla pensione, derivante dall’ignoranza dell’esistenza in vita del coniuge.
Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di fissare il principio secondo cui è solo con la dichiarazione di morte presunta che si determina la successione mortis causa dei presunti eredi del dichiarato morto, precisando che, se è vero che successione si apre, ai sensi degli artt. 58 e 61 c.c., al momento a cui è fatta risalire la morte presunta (al quale, in base al successivo art. 459 c.c., retroagiscono gli effetti dell’accettazione dell’eredità), nondimeno la delazione ereditaria ha luogo soltanto quando diviene eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta (Cass. n. 536 del 1981).
In quest’ottica, va senz’altro condivisa l’argomentazione della Corte territoriale secondo cui, sino alla pronuncia del Tribunale di Como con cui è stata dichiarata la morte presunta del coniuge, l’odierna controricorrente non poteva far valere nei confronti dell’INPS alcun diritto alla pensione di reversibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2935 c.c.; nè contrari argomenti possono desumersi dal principio (statuito da Cass. n. 5988 del 1988) secondo cui anche il coniuge dell’assente ha diritto di percepire i ratei di pensione di reversibilità, in quanto indipendentemente dal fatto che, nel caso di specie, non risulta che vi sia stata alcuna dichiarazione di assenza anteriormente a quella di morte presunta – si tratta, in questo secondo caso, di mero esercizio temporaneo dei diritti che discenderebbero dalla morte dell’assente, ex art. 50 c.c., che non dà luogo a vicenda successoria propriamente detta (tant’è che colui che vi è ammesso non subentra nei debiti dell’assente), ma costituisce un aspetto della più ampia potestà di amministrazione e di rappresentanza in giudizio dell’assente che consegue all’immissione nel possesso temporaneo dei suoi beni: prova ne sia che l’istituto previdenziale, in caso di ritorno dell’assente, è tenuto a corrispondergli solo la differenza fra l’importo della pensione a lui spettante e le somme nel frattempo corrisposte al coniuge (così Cass. n. 5988 del 1988, cit.), con ciò confermandosi che quest’ultimo altro non esercita (e sia pure pro parte) che un diritto che spetta all’assente medesimo.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, disponendosene la distrazione in favore dell’Avv. Marcello Calcagno, dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, distratte.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2016