Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17133 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 14/08/2020), n.17133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30408/2018 proposto da:

K.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Fraternale,

giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione e presso

lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1515/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata in data 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal consigliere Lunella Caradonna.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.E., cittadino nato il 21 febbraio 1996 in Gambia, ha formulato domanda per il riconoscimento dello stato di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, che veniva rigettata con provvedimento notificato a mani del richiedente.

2. Il richiedente aveva raccontato che il Governo voleva espropriare un terreno di proprietà del padre e che persone del Governo avevano picchiato lui e il padre in quanto si rifiutavano di consegnarlo; che era stato portato in ospedale dove era fuggito perchè non vi erano poliziotti; che era ricercato in tutto il Paese dalla Polizia e che lo zio lo aveva aiutato ad uscire dal Paese.

3. Il Tribunale di Ancona, adito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., rigettava tutte le domande proposte con ordinanza notificata il 16 giugno 2017, confermava il provvedimento di diniego della Commissione, compensando le spese fra le parti.

4. Avverso tale provvedimento K.E. proponeva gravame e la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 1515 pubblicata il 20 luglio 2018, rigettava l’appello, nulla disponendo in ordine alle spese processuali.

5. K.E. ricorre in cassazione con due motivi.

6. L’Amministrazione resistente non si è costituita.

7. Con ordinanza interlocutoria del 18 novembre 2019, la causa era rinviata a nuovo ruolo perchè alcune questioni di diritto rilevanti nel giudizio, concernenti l’applicabilità immediata del D.L. n. 113 del 2018, e l’individuazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, erano stati rimesse all’esame del Primo Presidente della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, ai fini della eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione sia del contrasto rilevato fra la giurisprudenza di legittimità, sia della sua particolare importanza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo K.E. lamenta la violazione de falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 14, nella parte in cui viene dedotta la statuizione di sostanziale non credibilità del ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con conseguente omesso esame della situazione d’instabilità politico/democratica e delle condizioni in cui versano le carceri del luogo di provenienza del richiedente con rischio di un serio pericolo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.1 Il motivo è inammissibile.

Come si evince dalla lettura della sentenza, la Corte di appello di Ancona ha affermato che la Commissione territoriale, alle cui argomentazioni si era riportato il primo Giudice, senza che sul punto l’appellante avesse mosso specifiche censure, aveva evidenziato l’esistenza di plurimi elementi di contraddittorietà interna nel racconto del richiedente e il contrasto con quanto narrato nella memoria allegata al mod. C/3, nella quale veniva riferito di contrasti con il padre basati sulle sue idee religiose.

La Corte territoriale ha, poi, precisato che la non credibilità del racconto escludeva la possibilità di configurare un danno grave, rendendo irrilevante quanto dedotto dall’appellante in merito alle condizioni del sistema carcerario in Gambia e alla mancata stabilizzazione della situazione, pur dopo il cambio di Presidenza, a seguito del quale, come evidenziato dal primo Giudice, era comunque in atto un processo di normalizzazione istituzionale, come risultante dal sito del Ministero degli Esteri e dai reports Easo del 6 febbraio e 21 marzo 2017.

I giudici di secondo grado hanno, quindi, compiuto un accertamento in fatto, non più censurabile in sede di legittimità, in esito al quale hanno ritenuto inattendibile la narrazione del richiedente, elemento questo di fondamentale importanza, poichè secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”, (Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Con la conseguenza che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, con l’ulteriore corollario che il giudice deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.

Ciò nel rispetto dei principi affermati da questa stessa Corte sull’onere della prova in materia di protezione internazionale, materia che non si sottrae al principio dispositivo, pur nei limiti esposti in relazione al principio della cooperazione istruttoria del giudice, principio quest’ultimo che concerne il versante dell’allegazione e non quello della prova (Cass., 29 ottobre 2018, n. 27336).

Ne deriva che il giudicante non può supplire attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle deficienze probatorie del ricorrente su cui grava, invece, l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza.

Inoltre “Una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente. Infatti è evidente che, mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal già citato art. 3, comma 5” (Cass., 14 novembre 2018, n. 29358).

Non sussiste, quindi, alcun omesso esame della situazione esistente in Gambia, avendo la Corte espressamente valutato la situazione del paese di provenienza, ritenendo in corso un processo di stabilizzazione, con il richiamo di specifiche fonti.

In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività, non avendo il ricorrente (per come affermato anche dalla Corte territoriale) contrapposto fonti più recenti a quelle richiamate dal Tribunale.

Alla luce degli enunciati principi, la censura del ricorrente si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che richiede che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass., 13 agosto 2018, n. 20721).

2. Con il secondo motivo K.E. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, laddove non viene compiuta una valutazione comparativa sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1 Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello di Ancona, con una motivazione sintetica, ma non apodittica, ha precisato che l’istante non aveva provato di rientrare in categorie soggettive tali da giustificare la concessione della protezione umanitaria e tra queste quella dei cittadini affetti da patologie gravi, madri con figli minori, persone impossibilitate ad autodeterminarsi nelle scelte più elementari nel proprio paese.

Nè, assumono i giudici di secondo grado, poteva essere valorizzato il fatto che il richiedente si fosse impegnato nell’apprendimento della lingua italiana e svolgesse attività lavorativa di volontariato, poichè non rilevavano le buone prospettive di integrazione in Italia in mancanza del diritto di soggiornarvi.

Ed invero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).

Inoltre “la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore”” (Cass., 7 agosto 2019, n. 21123).

Con particolare riferimento al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, questo, tuttavia, può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Ed infatti, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza e, tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., 28 giugno 2018, n. 17072; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

Così facendo, infatti, si prenderebbe altrimenti in considerazione, piuttosto che la situazione particolare del singolo soggetto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali e astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass., 3 aprile 2019, n. 9304; Cass., Sez. un., 13 novembre 2019, n. 29459). Il ricorrente, peraltro, anche in questa sede si è limitato ad una critica sterile indirizzata alla motivazione della sentenza, senza nulla aggiungere, in concreto, con riferimento alla posizione personale e ad una qualche situazione di vulnerabilità in grado di giustificare le ragioni umanitarie richieste per il permesso di soggiorno, con ciò non censurando la ragione del decidere dell’impugnata sentenza.

In proposito, questa Corte ha più volte affermato che nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia basata su plurime e distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sussiste l’onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass., 18 aprile 2019, n. 10815).

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese processuali, stante che non è stata svolta attività difensiva da parte dell’Amministrazione intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, del 2002, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

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