Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17133 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 17133 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: STILE PAOLO

SENTENZA
sl

ei(7nr,Rn -14413-2010 propo.sto

GIOVANETTI RENATO GVNRNT62A1lAb95Q, doffliniato In
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato COSSEDDU ANTONIO MARIA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
1835

contro

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE,

in perAnnn del Ministro

pro tempor€, rappronentJln e Ùlf – Pso dall’AVVOCRTURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in

Data pubblicazione: 10/07/2013

ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 603/2009 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 15/01/2010 r.g.n. 632/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

STILE;
udito l’Avvocato COSSEDDU ANTONIO MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 21/05/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2007, Renato Giovanetti conveniva in
giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e la professoressa
Margherita Cavalcante esponendo di operare fin dal 1° settembre 2000 alle
dipendenze del predetto Ministero, in qualità di docente di ruolo per la classe di

concorso A049, di matematica e fisica, con sede di servizio presso il Centro
Scolastico Amministrativo -C.S.A.- di Sassari, e di aver presentato, con domanda
del 30 luglio 2001, al Provveditore agli Studi di Oristano (oggi C.S.A.) richiesta
di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2001/2002 (in applicazione di
quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del Contratto Collettivo Decentrato
Nazionale -C.C.D.N.- in tema di mobilità del personale docente e dell’articolo 10,
comma 3, del contratto sulle assegnazioni provvisorie) al fine di ottenere
l’assegnazione della cattedra di matematica e fisica disponibile presso il liceo
scientifico di Ghilarza.
Il ricorrente lamentava, quindi, che il Provveditore agli Studi di Oristano aveva
disposto con effetto immediato le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
assegnando la cattedra richiesta ad altro docente neo immessa in ruolo senza
neppure prendere in considerazione la sua domanda.
Il Giovanetti soggiungeva che, sebbene fosse in possesso dei requisiti richiesti,
anche la domanda di assegnazione provvisoria da lui proposta per l’anno
scolastico 2002/2003 non era stata accolta, al pari di quella di trasferimento
presentata nell’anno scolastico 2003/2004 e reiterata negli anni successivi.
In sede di tentativo di conciliazione — precisava il ricorrente — egli aveva
appreso che la cattedra di matematica e fisica disponibile presso il liceo scientifico
di Ghilarza, da lui richiesta per l’anno scolastico 2001/2002, era stata utilizzata
dal Provveditorato per le operazioni di immissione in ruolo ed assegnata alla
dottoressa Margherita Cavalcante, in qualità di docente neo immessa in ruolo con
decorrenza giuridica dal lk settembre 2001, in contrasto con il disposto
I

dell’articolo 10, comma 2, del C.C.N.D., che, nel richiamare la previsione di cui
all’articolo 475 del decreto legislativo n. 297/1994, non consente le assegnazioni
provvisorie di sede nei confronti del personale di prima nomina.
Dalla mancata assegnazione della cattedra disponibile presso il liceo scientifico di
Ghilarza nell’anno scolastico 2001/2002 erano poi derivate una serie di
conseguenze pregiudizievoli, quali le mancate assegnazioni provvisorie negli anni

scolastici successivi nonché il mancato trasferimento degli anni successivi, fonte
di consistenti danni patrimoniali e non patrimoniali dei quali l’amministrazione
era comunque tenuta a rispondere.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato il proprio diritto,
,—.Aelp 2s;
fin dall’anno
dall’anno scolastico 2001/2002 alla corretta applicazione deRev?égo ano il
C.C.N.L. e, pertanto, all’assegnazione cattedra disponibile presso il liceo
scientifico di Ghilarza, e fin dall’anno 2002/2203 all’assegnazione provvisoria
delle cattedre di matematica/fisica disponibili nei licei scientifici e classici della
provincia di Oristano e di matematica e fisica disponibili negli istituti
professionali della stessa provincia, nonché ad ottenere il trasferimento presso il
liceo scientifico di Ghilarza con decorrenza dall’anno scolastico 2003/2204, oltre
al risarcimento di tutti i conseguenti danni
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca contestava la
fondatezza delle avverse domande di cui chiese il rigetto.
Con sentenza 9 novembre 2007, l’adito Giudice rigettava la domanda.
Avverso tale decisione proponeva appello il Giovanetti, cui resisteva il Ministero
della Pubblica Istruzione, succeduto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
Con sentenza del 18 novembre 2009-15 gennaio 2010, la Corte d’appello di
Cagliari rigettava l’impugnazione.
A sostegno del decisum osservava che, nella specie, trovava applicazione l’art. 12
del CCN Decentrato del 2000 da cui si evinceva che la fase di assegnazione della
sede provvisoria ai docenti neo immessi in ruolo menzionata al comma 6 lett. e)
2

(come nel caso della Cavalcante) precede la fase delle assegnazioni provvisorie
interprovinciali su posti di tipo comune di cui alla lett. g), ossia della fattispecie
cui era pacificamente riconducibile la domanda del Giovanetti, all’epoca
incardinato presso il Centro Scolastico di Sassari.
Né il Giovanetti —aggiunge la Corte d’appello- poteva dolersi della mancata
assegnazione delle cattedre relative alle classi di concorso A038 e A047, risultate

disponibili, avendo fatta domanda per le cattedre relative alla sola classe di
concorso A048.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il Giovanetti con tre motivi,
ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.
Il Ministero della Pubblica Istruzione, resiste con controricorso con cui dichiara di
riservarsi di prendere specifica posizione sui motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Giovanetti denuncia violazione e falsa
applicazione art. 111 , 6° Cost.

4. 360, n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione in ordine alla mancata applicazione delle disposizioni
previste dal CCDN e delle disposizioni previste dagli artt. 1325- 1418c.c.
Più in dettaglio il ricorrente sostiene che, erroneamente la Corte di Appello, nella
motivazione della sentenza, da un lato ritiene corretto e conforme ai criteri stabiliti
dall’art. 12 comma 6 del CCDN deI 2000 (valido per la parte normativa anche per
l’anno scolastico 2001/2002) l’assegnazione alla prof.ssa Calvacante Margherita
della cattedra di matematica e fisica disponibile presso il Liceo di Ghilarza con
contratto a tempo indeterminato, avente decorrenza dal 1° settembre 2001 e
decorrenza economica dalla stessa (benché l’atto di individuazione fosse risalente
al 27.08.2001), ma dall’altro omette di considerare che il provvedimento di
applicazione del CCDN del 11.07.2000 di cui al prot. 14258 del 23.08.2001 aveva
decorrenza immediata . Pertanto, a tale data , mentre il ricorrente, pur essendo in
possesso di tutti i requisiti previsti dallo stesso CCDN veniva ingiustamente ed
illegittimamente escluso dall’elenco di coloro aventi diritto alla nomina

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immediata, la Corte d’appello, in violazione peraltro delle disposizioni di cui alla
C.M. 119 del 6.07.2001 confermata dalla C.M. 122/2001 (allegati al ricorso di
primo grado) operando una arbitraria discriminazione nei confronti del ricorrente
aveva attribuito diritto di precedenza, all’atto dell’assegnazione della cattedra, a
docente non in possesso alla data del 23.08.2001 del requisito di Docente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il motivo non può trovare accoglimento.
Sul punto la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato che il ricorrente,
nell’indicare le ragioni di fondatezza della propria domanda rispetto a quella della
collega Cavalcante, aveva finito con l’operare un’indebita confusione tra l’istituto
dell’assegnazione provvisoria in senso proprio, quale forma di mobilità del
personale specificamente disciplinata dal C.C.D.N. 2000 all’art. 10, con quello
dell’assegnazione della sede provvisoria in favore del personale neo assunto
immesso in ruolo.
L’art. 10 del C.C.N.D. 2000, infatti, nel disciplinare l’istituto dell’assegnazione
provvisoria, come forma di mobilità del personale docente, dopo aver stabilito, al
primo comma, che la stessa possa essere richiesta per una sola provincia a fronte
di specifiche motivazioni (ricongiungimento al coniuge; ricongiungimento alla

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famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili o genitori anziani
ovvero portatori di handicap; gravi esigenze salute del richiedente), dispone
testualmente che ai sensi dell’articolo 475 del D.L. vo n. 297/94 non sono
consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti del personale di prima
nomina (comma 2).
La descritta disciplina dell’assegnazione provvisoria non è in alcun modo
applicabile al diverso istituto della assegnazione di sede al personale neo immesso
in ruolo, come desumibile dalla specifica e diversa regolamentazione fornita dalla
medesima fonte contrattuale all’art. 12 del C.C.N.D. 2000, ancora vigente
nell’anno scolastico 2001/2002.
Dall’esame del testo contrattuale, contenente la disciplina della sequenza
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operativa da seguire per lo svolgimento delle operazioni di mobilità del personale
docente si evince, invero, che la fase di assegnazione della sede provvisoria ai
docenti neo immessi in ruolo menzionata all’art. 12 comma 6 lettera e), ( come nel
caso della Cavalcante) precede la fase delle assegnazioni provvisorie
interprovinciali su posti di tipo comune di cui alla lettera g), ossia della fattispecie
cui pacificamente nponducibile la domanda proposta dal Giovanetti, all’epoca

incardinato presso il C.S.A. di Sassari.
E ciò in perfetta aderenza con la ratio della scelta operata dalle parti di evitare che
attraverso le assegnazioni provvisorie in favore di personale proveniente da altre
province e, dunque, non facente parte dell’organico della provincia di
destinazione, si possano impedire le immissioni in ruolo preventivate per l’anno
scolastico di riferimento, così frustrando le esigenze obiettive
dell’amministrazione di copertura stabile di personale all’interno dell’organico di
una provincia tramite l’immissione in ruolo a fronte della realizzazione delle
aspirazioni personali, finanche meramente temporanee, di singoli docenti
assegnati ad altre province.
In modo del tutto corretto, perciò, l’amministrazione, in conformità ai criteri di
precedenza previsti dall’art. 12, comma 6 deI C.C.D.N. 2000, ha disposto
l’assegnazione della cattedra di matematica e fisica disponibile presso il liceo
scientifico di Ghilarza in favore della docente Cavalcante Margherita neo
immessa in ruolo ( rientrante nella fattispecie di cui alla lettera e) escludendo, per
difetto di disponibilità di ulteriori cattedre, la domanda di assegnazione
provvisoria del Giovanetti (rientrante, invece, nella fattispecie postergata di cui
alla lettera g).
Coerentemente, pertanto, la Corte d’appello ha precisato che la circostanza,
incontroversa in causa, che la Cavalcante fosse in possesso dei requisiti per
l’immissione in ruolo toglie rilievo alla doglianza secondo cui il provvedimento di
individuazione della predetta docente, quale soggetto cui destinare la cattedra in
parola, risalga a data antecedente (27 agosto 2001) a quella della sua effettiva
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immissione in ruolo (1° settembre 2001), correttamente fatta coincidere
dall’amministrazione con la data di inizio dell’anno scolastico 2001/2002.
In tale contesto —ha ancora osservato la Corte di merito- del tutto inconferente era
da ritenersi il richiamo operato dall’appellante alla previsione dell’articolo 2 deI
D.M. n. 162/2001, giacché la norma in parola non concerne gli organici delle
scuole della provincia, bensì i contingenti delle immissioni in ruolo specificati

nelle tabelle allegate al riferito decreto.
Va poi soggiunto, quanto al significato da attribuire al provvedimento di
applicazione del CCDN del 11.07.2000 di cui al prot. 14258 del 23.08.2001,
nonché alle circolari ministeriali n. 119/2001 e 122/2001, che il ricorrente ne ha
omesso la riproduzione violando in tal modo il principio di di autosufficienza del
ricorso per cassazione.
Dal che consegue il rigetto del primo motivo.
Del pari infondata, sotto altro profilo, deve essere ritenuta la doglianza formulata
con il secondo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione delle disposizioni previste dal D.M. 39 del 30.01.1998, “in quanto la
mancata assegnazione della cattedra di Matematica e Fisica disponibili presso il
C.S.A. di Oristano, in particolare presso gli Istituti professionali della provincia, è
stata determinata dalla mancata considerazione dell’equipollenza delle classi di
concorso A049( matematica e fisica) con A047 e A038 ( fisica) sancite dallo
stesso D.M. 39/1998 tab. A2 pag. 160 integrato dal D.M. 354 10.08.1998 art. 4
comma 7”.
Tale censura —come precisato nella impugnata decisione- concerne
esclusivamente la mancata assegnazione provvisoria delle cattedre di matematica
(classe di concorso A047) e fisica (classe di concorso A038) risultate disponibili,
per l’anno scolastico 2002/2003, presso gli Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore della provincia di Oristano e non anche quelle per la classe di concorso
A049 concernente l’insegnamento di matematica e fisica.
Quanto ai profili, specificamente impugnati, il motivo non coglie nel segno poiché
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la Corte territoriale ha disatteso la deduzione del Giovanetti, osservando che la
mancata assegnazione delle cattedre relative alle classi di concorso A038 e A047,
era dipesa unicamente dal fatto che il Giovanetti non avesse indicato nella
proposta domanda la propria disponibilità all’assegnazione provvisoria anche con
riguardo ai posti relativi a tali ulteriori classi di concorso.
Le assegnazioni provvisorie, infatti, -afferma correttamente il Giudice

a quo-

di un’indicazione specifica da parte del richiedente per le cattedre relative alla
sola classe di concorso A048, l’amministrazione non avrebbe potuto assegnare il
ricorrente alle cattedre relative alle diverse classi di concorso A038 (fisica) e
A047 (matematica), essendo del tutto irrilevante il fatto che le predette classi di
concorso appartengano al medesimo ambito disciplinare di quello richiesto.
In assenza di una specifica manifestazione di volontà di disponibilità da parte del
Giovanetti all’assegnazione provvisoria anche con riferimento ai posti relativi a
tali ulteriori classi di concorso la sua domanda è stata, perciò, legittimamente
presa in considerazione dall’amministrazione con riferimento alla sola classe di
concorso (A049) indicata nella domanda.
Del tutto generico è, infine, il terzo motivo con cui si denuncia, senza alcuna
argomentazione delucidativa e di sostegno, la violazione art 111, 6 comma Cost.,
art. 360 c.p.c. 5 comma per omessa insufficiente e contradditoria motivazione in
ordine alla violazione delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. e dello stesso
C.C.D.N. e in particolare dell’art.68 comma I del D.lgs n° 29 del 1993 come
modificato dall’art. 18 del D.lgs n° 80 del 1998 che ha sancito la cosiddetta
privatizzazione del lavoro pubblico
Per quanto precede il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Roma, 21 maggio 2013.
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Il Presidente
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sono governate in via esclusiva dal principio della domanda di talché, in presenza

—— – —- –

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