Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17133 del 09/08/2011

Cassazione civile sez. II, 09/08/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 09/08/2011), n.17133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28740/05) proposto da:

IMPRESA OTTAVIANI s.r.l. (già Impresa Ottaviani S.p.A), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to SANITA’

Rainaldo del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo

studio in Roma, viale delle Milizie n. 22;

– ricorrente –

contro

D.V., rappresentato e difeso dall’Avv.to NASELLI

Stefano del foro di Roma, in virtù di procura speciale a margine del

controricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Roma, viale G. Mazzini n. 119;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2766/2005

depositata il 16 giugno 2005 e notificata in data 29 luglio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Rainaldo Sanità, per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12 novembre 1997 D. V. evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, la s.r.l. IMPRESA OTTAVIANI, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 53.014.000, ridotta, con memoria ex art. 183 c.p.c., a L. 39.208.500, quale residuo corrispettivo per la realizzazione del sottofondo e della copertura in cemento di un marciapiedi di circa 12.000 ml. nel cantiere del Consorzio Area Industriale di (OMISSIS), lavori commissionati in subappalto dalla società convenuta.

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza della società convenuta, la quale spiegava domanda riconvenzionale per la corresponsione di L. 13.996.607 che assumeva avere anticipato per il pagamento di materiali contrattualmente spettanti all’impresa subappaltatrice, il Tribunale adito, espletata istruttoria, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la convenuta alla corresponsione in favore del D. di L. 21.770.000, oltre ad interessi legali dalla domanda e alle spese processuali;

respingeva la riconvenzionale spiegata.

In virtù di rituale appello interposto dalla IMPRESA OTTAVIANI, con il quale lamentava l’acritico recepimento da parte del giudice di prime cure delle conclusioni del c.t.u., rilevando – quanto al rigetto della riconvenzionale – che risultava provato il pagamento del calcestruzzo da parte della subcommittente, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellato, respingeva l’appello.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale evidenziava che nessuna delle censure rivolte all’operato del c.t.u. poteva essere condivisa, non spettando all’ausiliario del giudice tenere conto nè valutare l’esito delle prove orali espletate, per cui lo stesso correttamente aveva formulato due distinte ipotesi di calcolo del credito complessivo della subappaltatrice sulla scorta delle rispettive tesi in ordine alla quantità dei lavori eseguiti.

Aggiungeva che i calcoli erano stati effettuati a seguito di ispezione dei luoghi, in cui il c.t.u. era stato assistito dai rispettivi c.t.p., occasione nella quale attore e convenuta si erano dati reciprocamente atto dell’avvenuta esecuzione di gran parte dei lavori e delle parti oggetto di contestazione, secondo misurazioni analiticamente registrate dal c.t.u. e da questo riportate nella planimetria allegata alla relazione.

Aggiungeva che quanto alla riconvenzionale spiegata per il costo del calcestruzzo fornito al D. dalla Ponte Galeria s.r.l. e dalla Colabeton s.r.l., pagato dalla IMPRESA OTTAVIANI, risultava smentito da computo estimativo effettuato dal c.t.u. per determinare le quantità di cemento necessarie per realizzare il marciapiedi con le caratteristiche riscontrate, computo in esito al quale il c.t.u.

stesso aveva potuto affermare che i quantitativi forniti dalla sola Ponte Galena s.r.l. erano sufficienti non solo a realizzare la quantità di 10.025 ml riconosciuta dalla IMPRESA OTTAVIANI, ma anche quella ulteriore da questa contestata.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione la IMPRESA OTTAVIANI s.r.l., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito con controricorso il D..

Il difensore della società ricorrente, nel corso della pubblica udienza, ha dichiarato che la sua assistita è fallita nel 2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che nessuna efficacia interruttiva va attribuita nel giudizio di cassazione al fallimento di una delle parti e pertanto non ha alcun rilievo la dichiarazione fatta dal difensore della società OTTAVIANI in pubblica udienza.

Ciò precisato, con il primo motivo la società ricorrente deduce la omessa od insufficiente motivazione relativamente alla riconvenzionale spiegata, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la corte di merito, dopo una indicazione definita “lacunosa” dalla subappaltatrice, avrebbe preso “in considerazione elementi di fatto che esulano da una giusta e consona motivazione di quel rigetto della domanda riconvenzionale più volte lamentato”.

Dalle risultanze istruttorie almeno una conclusione sarebbe stata raggiunta: il calcestruzzo è stato pagato dall’Impresa Ottaviani, con il pacifico accordo tra le parti, prezzo questo che sarebbe poi stato detratto dai vari pagamenti. Di converso dai conteggi indicati proprio dalla controparte non vi sarebbe alcuna menzione di detti pagamenti: circostanza questa affatto omessa nella pronuncia.

Occorre osservare che la decisione della corte territoriale sul punto in questione si basa non su ipotesi astratte attribuibili, come sembra voler prospettare la ricorrente, ad una molto personale ed incontrollabile interpretazione dei fatti da parte del giudice, ma su dati obiettivi desunti dalle consulenza tecnica, come dimostra il complesso della motivazione, quale si evince all’esame della parte motiva integrato con quello della parte espositiva, laddove i fatti storici processuali riferiti ai fini della ricostruzione della vicenda rappresentano anche l’antecedente logico-giuridico delle ragioni della decisione successivamente sviluppate e che quei fatti storici implicitamente presuppongono.

Orbene, questa Corte, nel delineare i termini generali della questione, ha ripetutamele evidenziato come il ricorso per Cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, debba contenere, in ottemperanza al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4, la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi; come non possa, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente risolvendosi – com’è appunto nel caso in esame – il motivo di ricorso per Cassazione in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito.

Esaminando il motivo di ricorso alla luce di tali principi, ne appare evidente il difetto del requisito della specificità, in quanto, avendo la corte territoriale deciso su dì uno specifico motivo di appello e basato il proprio convincimento in ordine ad esso oltre che sull’accertamento tecnico eseguito in primo grado, anche sulla base delle stesse ammissioni delle parti (v. memoria ex art. 183 c.p.c.) e dei testi dalle stesse parti indotti (v. pag. 6 della decisione impugnata), nel ricorso dovevano, da un lato, essere richiamate le difese svolte al riguardo e disattese dal giudice, dall’altro, essere assoggettata a puntuale analisi tale fonte del detto convincimento onde dimostrare l’assunta erroneità dell’interpretazione datane dal giudice, mentre alla lettura delle argomentazioni nei motivo stesso sviluppate non è dato affatto desumere nè se difese fossero state svolte nè l’esatto contenuto della risultanza istruttoria, diversamente interpretata, invocata a sostegno della tesi esposta.

Allorchè, in vero, l’impugnata sentenza si basi su molteplicità di risultanze istruttorie, il motivo di ricorso non può essere limitato a censure apodittiche d’erroneità e/o d’inadeguatezza della motivazione od anche d’omesso approfondimento di determinati temi d’indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice a quo, è, per contro, necessario che il ricorrente riporti per esteso le pertinenti parti della consulenza ritenute insufficientemente od erroneamente valutate, ovvero delle prove testimoniali, svolgendo concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione. Ciò in quanto, per il principio d’autosufficienza del ricorso per Cassazione, è condizione di ammissibilità del motivo il consentire al giudice di legittimità, cui non è dato l’esame diretto degli atti processuali se non ove siano denunziati errores in procedendo, di effettuare, preliminarmente, una valutazione della decisività, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo, delle risultanze assunte erroneamente od insufficientemente valutate e, quindi, un’adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente si limita a generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio ed a trame le proprie personali conclusioni per dimostrare l’assunta erroneità delle diverse conclusioni alle quali è pervenuta la corte territoriale, così traducendosi il motivo non in una specifica censura ma in una semplice prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice a quo del tutto irrilevante in questa sede, attenendo all’ambito della discrezionalità del giudice stesso nella valutazione dei fatti e nella formazione del proprio convincimento, dei quali finisce per chiedere una revisione non consentita, non ai vizi del convincimento stesso rilevanti ex art. 360 c.p.c.; per il che l’esaminato motivo risulta non solo infondato, in quanto la corte territoriale ha fornito una motivazione adeguata ed immune da vizi logici del raggiunto convincimento, puntuale nell’indicazione delle fonti di esso proprio in relazione agli argomenti assoggettati a critica dalla ricorrente, ma, anzitutto, inammissibile, in quanto privo della dovuta specificità.

Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente alla valutazione della c.t.u. e ad altri mezzi istruttori, nonchè violazione e falsa applicazione di norma di diritto in quanto sia il giudice di prime cure sia il giudice del gravame si sarebbero limitate a “salvaguardare” e “giustificare” l’operato del consulente tecnico.

Anche detto motivo si appalesa infondato.

Premesso che la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poichè ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (v. Cass. 6 giugno 2003 n. 9060) e, più specificamente, non è una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito, a conferma dell’infondatezza delle censure formulate sul punto dal ricorrente, occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, assolve al proprio obbligo di motivazione limitandosi ad indicare le fonti del suo convincimento, senza dover esaminare specificatamente le contrarie deduzioni di parte, che debbono così intendersi per implicitamente disattese (v. Cass. 3 maggio 2003 n. 6733). In altri termini, il giudice che abbia disposto consulenza tecnica, qualora ne condivida i risultati non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame dei detti rilievi, mentre l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (v. Cass. 20 agosto 2004 n. 16392). In questo quadro, le osservazioni del tutto generiche formulate dalla ricorrente in merito alla “salvaguardia” della consulenza di ufficio appaiono del tutto irrilevanti, in quanto non specificano, sulla base della consulenza tecnica effettuata, quale diversa conclusione sarebbe stata possibile (v. Cass. 5 maggio 2003 n. 6753).

Nè vengono illustrate le norme di cui si assume il vizio di violazione di legge. Per tale aspetto il motivo è inammissibile.

Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2011

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