Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17132 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. III, 16/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 16/06/2021), n.17132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30531/2019 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in Rimini, via Soardi, n. 6,

presso l’avv. MONICA CASTIGLIONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

14/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

2.- Il ricorrente, A.J., è cittadino del Bangladesh, da cui racconta di essere fuggito per evitare le conseguenze di una ingiusta accusa mossa nei suoi confronti dal proprietario del negozio vicino al suo. Costui lo aveva accusato di aver organizzato una rapina all’interno del negozio, e per tale fatto il ricorrente, posto prima in custodia cautelare, ed uscitone dopo aver pagato la cauzione, è fuggito prima in Libia e poi in Italia, per evitare le minacce che il vicino gli aveva rivolto, dopo la scarcerazione.

Va evidenziato comunque che, a pagina 21 del ricorso, il ricorrente precisa di essere fuggito per le gravi condizioni di indigenza in cui versava insieme alla famiglia.

In Italia ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria.

2.- Egli propone ricorso, con un solo motivo, avverso la decisione del Tribunale di Bologna, che non credendo al suo racconto, ha rigettato le sue domande di protezione. Il Ministero si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3.- La ratio della decisione impugnata è la seguente, almeno per quanto riguarda gli ambiti posti dal motivo di ricorso. Il Tribunale intanto ritiene inverosimile la versione fornita dal ricorrente, in quanto oltre che generica, altresì contraddittoria: in un primo momento il ricorrente aveva parlato di accusa di omicidio e poi invece di rapina; egli risulta avere intestata una licenza di commercio in Bangladesh, pur essendo in Italia da diversi anni; infine, il documento, che avrebbe dovuto attestare la condanna subita, invece è relativo alla contestazione di fatti senza alcuna rilevanza penale (doc. 7).

Ciò premesso ritiene il collegio che, unico ed insufficiente elemento di valutazione ai fini della protezione umanitaria è costituito dal lavoro a tempo determinato, che però non è sufficiente in mancanza di elementi che, quanto al paese di origine, facciano presumere una violazione di diritti in caso di rimpatrio.

4.- Il ricorrente contesta questa ratio con un solo motivo con cui denuncia violazione dell’art. 10 Cost., L. n. 286 del 1998, art. 5, oltre che omessa valutazione di fatti rilevanti ed insufficiente motivazione.

Il motivo mira esclusivamente a censurare il rifiuto della protezione umanitaria, e tendenzialmente è basato su due ordini di argomenti, fatta a parte la lunga ed irrilevante digressione sulla non applicabilità, neanche in via retroattiva, della riforma del 2018, e fatta a parte l’altrettanto lunga ed irrilevante descrizione degli istituti coinvolti nella questione.

Al dunque gli argomenti sarebbero due: in primo luogo si contesta il giudizio di inverosimiglianza del racconto; in secondo luogo, si contesta il giudizio di vulnerabilità e si sostiene che il ricorrente ha un lavoro in Italia e che in Bangladesh le condizioni di estrema indigenza costituiscono ostacolo al rimpatrio.

Il motivo è infondato.

La contestazione circa la credibilità del racconto generica, non offre elementi per smentire la motivazione. Va ricordato che il giudizio sulla credibilità del racconto fatto dallo straniero è un giudizio di fatto censurabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, e, nella fattispecie, il giudice di merito ha dato sufficiente e argomentata ragione della sua decisione.

Quanto alla contestazione della ratio di decisione sulla protezione umanitaria, intanto, il ricorrente adduce due argomenti diversi tra loro, perchè corrispondenti a due versioni dei fatti: in un primo momento asserisce di essere fuggito per l’ingiusta accusa di rapina, in un secondo momento per le condizioni di indigenza in cui versava, con la conseguenza che, attenendosi alla prima versione, pericoli del rimpatrio andrebbero valutati diversamente che attenendosi alla seconda.

Questo già rende il motivo di ricorso insufficiente a contestare la ratio.

Ad ogni modo, la corte di merito ha compiuto una valutazione comparata tra il livello di integrazione raggiunto in Italia (un lavoro a tempo determinato) e la situazione del Bangladesh, ritenuta non ostativa al rimpatrio anche a cagione della rete di relazioni familiari e personali del ricorrente ancora esistenti nel paese di origine.

Questo accertamento non è adeguatamente smentito.

Quanto al pericolo di piombare in uno stato di indigenza, la sua rilevanza può essere ragione di protezione umanitaria solo quando nel paese di origine v’è una situazione di povertà inemendabile, ossia una situazione nella quale il ricorrente non potrebbe certamente procurarsi alcun mezzo di sostentamento (Cass. 16119/ 2020), situazione però esclusa dalla stessa prospettazione del ricorrente di avere avuto un lavoro e comunque di avere ancora una licenza intestata.

Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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