Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17132 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 14/08/2020), n.17132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FINDAZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30400/2018 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Fraternale,

giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione e presso

lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1111/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

pubblicata in data 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal consigliere Lunella Caradonna.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.M., cittadino nato in data (OMISSIS), ha formulato domanda per il riconoscimento dello stato di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, che veniva rigettata con provvedimento notificato il 5 febbraio 2016.

2. Il richiedente aveva raccontato di esercitare la professione di giornalista free lance e di essere stato arrestato a causa degli articoli scritti per il giornale del partito di opposizione; di essersi presentato in caserma e dopo avere dato la conferma di avere scritto un articolo avevano cominciato a chiedere il motivo e a picchiarlo, prendendolo a pugni e calci; di essere rimasto lì per due settimane, di essere picchiato tutte le mattine prima di colazione e di essere tenuto in un posto isolato con un bidone, dove doveva fare tutti i bisogni.

3. Il Tribunale di Ancona, adito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., rigettava tutte le domande proposte con ordinanza notificata il 22 giugno 2016.

4. Avverso tale provvedimento D.M. proponeva appello affermando la credibilità del racconto e la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 1111 pubblicata il 28 giugno 2018, rigettava l’appello, compensando le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

5. D.M. ricorre in cassazione con due motivi.

6. L’Amministrazione resistente non si è costituita.

7. Con ordinanza interlocutoria del 18 novembre 2019, la causa era rinviata a nuovo ruolo perchè alcune questioni di diritto rilevanti nel giudizio, concernenti l’applicabilità immediata del D.L. n. 113 del 2018, e l’individuazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, erano stati rimesse all’esame del Primo Presidente della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, ai fini della eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione sia del contrasto rilevato fra la giurisprudenza di legittimità, sia della sua particolare importanza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo D.M. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,7,8, e 14, nella parte in cui viene dedotta la statuizione di sostanziale non credibilità del ricorrente ai fini del riconoscimento delle protezioni maggiori ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con conseguente omesso esame della vicenda narrata in rapporto alla situazione generale di discriminazione nei confronti della minoranza politica da parte degli organi di polizia e dell’autorità giudiziaria, nonchè delle condizioni degradanti delle carceri del luogo di provenienza del richiedente con rischio di un serio pericolo alla propria incolumità personale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1 Il motivo è inammissibile.

Come si evince dalla lettura della sentenza, la Corte territoriale ha affermato di non ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente, richiamando le considerazioni svolte dal primo giudice sul nome usato che era quello di un famoso cineasta molto più anziano del richiedente; sull’assenza della firma del D. tra quello dell’organo socialista gambiano, editore di riferimento del giornale per cui il ricorrente afferma di avere lavorato; sulla sussistenza di errori circa le date degli arresti degli oppositori politici nominati dal richiedente; sulla mancata conoscenza della sigla del partito di riferimento del giornale; sulla non credibilità della trasmissione a mano degli articoli a fronte del fatto che il giornale aveva un sito on line e un-archivio storico dove erano consultabili tutte le firme dei collaboratori.

La Corte di appello di Ancona rilevava, inoltre, che il D. (che nulla aveva detto sulle modalità di fuga), non aveva prodotto nessuno degli articoli che assumeva di avere scritto e che avrebbe potuto reperire sul sito on line del giornale; che anche il diploma di giornalismo e la tessera di giornalista free lance prodotti, se certi quanto ad autenticità e provenienza, non erano sufficienti a dimostrare l’arresto per gli articoli scritti, nè il pericolo di essere sottoposto a processo e condannato e che non era verosimile essere stato rilasciato per motivi di salute senza controlli e di essere riuscito a fuggire anche se malato.

I giudici di secondo grado hanno, quindi, compiuto un accertamento in fatto, non più censurabile in sede di legittimità, in esito al quale hanno ritenuto inattendibile la narrazione del richiedente, elemento questo di fondamentale importanza, poichè secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Con la conseguenza che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, con l’ulteriore corollario che il giudice deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.

Ciò nel rispetto dei principi affermati da questa stessa Corte sull’onere della prova in materia di protezione internazionale, materia che non si sottrae al principio dispositivo, pur nei limiti esposti in relazione al principio della cooperazione istruttoria del giudice, principio quest’ultimo che concerne il versante dell’allegazione e non quello della prova (Cass., 29 ottobre 2018, n. 27336).

Ne deriva che il giudicante non può supplire attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle deficienze probatorie del ricorrente su cui grava, invece, l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza.

Inoltre “Una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente. Infatti è evidente che, mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 del già citato art. 3” (Cass., 14 novembre 2018, n. 29358).

In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività, poichè il ricorrente non indica quali siano le attività istruttorie che se svolte, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso.

2. Con il secondo motivo D.M. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, laddove non è stata compiuta una valutazione comparativa sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1 Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello di Ancona, con una motivazione sintetica, ma non apodittica, ha precisato che non erano state allegate, nè potevano ritenersi dimostrate specifiche situazioni soggettive tali da giustificare la concessione della protezione umanitaria, quali una situazione di pericolo per la vita o l’integrità fisica; la compressione della libertà individuale o la violazione del divieto di tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento. e che dette situazioni non ricorrevano nel caso del D..

Inoltre, i giudici precisavano che l’avvenuto inserimento nel tessuto sociale dello stato italiano non costituiva un presupposto per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dove risultavano carenti, come nel caso in esame, i presupposti a monte per la concessione.

Ed invero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).

Inoltre “la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. maggiore” (Cass., 7 agosto 2019, n. 21123).

Con particolare riferimento al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, questo, tuttavia, può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Ed infatti, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza e, tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., 28 giugno 2018, n. 17072; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

Così facendo, infatti, si prenderebbe altrimenti in considerazione, piuttosto che la situazione particolare del singolo soggetto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali e astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass., 3 aprile 2019, n. 9304; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459). In proposito, questa Corte, dopo avere precisato che” la protezione umanitaria, nel regime vigente “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente” ha evidenziato che “non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di ” estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass., 7 febbraio 2019, n. 3681).

D.M., peraltro, anche in questa sede si è limitato ad una critica sterile indirizzata alla motivazione della sentenza, richiamando peraltro le circostanze già evidenziate per la protezione sussidiaria.

Il ricorrente, infatti, pur lamentandosi della mancata considerazione del livello di integrazione sociale, personale e lavorativa raggiunta

non ha fornito alcun elemento concreto che potesse sorreggere tale tipo di valutazione, con ciò non censurando la ragione del decidere dell’impugnata sentenza.

In proposito, questa Corte ha più volte affermato che nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia basata su plurime e distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sussiste l’onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass., 18 aprile 2019, n. 10815). 5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese processuali, stante che l’Amministrazione intimata non si è costituita.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, del 2002, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA