Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17131 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3415/2009 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avv. PANARITI BENITO PIERO, rappresentato e

difeso dall’avv. MANTOVANI Fabrizio, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio Locale di Vigevano) in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 27.9.07, depositata il 19/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Assorbita ogni altra censura, il primo motivo è manifestamente fondato non essendo stata rilevata l’ipotesi di litisconsorzio necessario originario esistente rispetto alla fattispecie in lite secondo l’orientamento consolidato a seguito di Cass. S.U. 14815/08, dovendosi accertare nel simultaneus processus il reddito della società di persone e quello di partecipazione di tutti i soci della stessa.

Si propone la trattazione in Camera di consiglio e l’annullamento con rinvio alla C.T.P. di Pavia”.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto l’impugnata decisione va cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della medesima Commissione tributaria provinciale, che procederà all’integrazione del contraddittorio sulla scorta del principio espresso nella richiamata decisione delle SS.UU, secondo cui “La unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/07); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza: – che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); – che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”. Ricorrono giusti motivi, dato il recente consolidamento dell’indicato principio, per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia ad altra Sezione della Commissione tributaria provinciale di Pavia.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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