Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17131 del 09/08/2011

Cassazione civile sez. II, 09/08/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 09/08/2011), n.17131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14494/2005 proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato ST SEMINARA

&

ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato SEMINARA Dario;

– ricorrenti –

contro

T.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

FIORENTINO GUIDO, rappresentata e difesa dall’avvocato SCIACCA

Giuseppe, giusta procura speciale notarile Rep. n. 42888 del

29.12.2010 per Dott. LOMBARDO GIUSEPPE notaio in Catania in

sostituzione dell’Avvocato TROMBETTA FEDERICO deceduto;

– controricorrenti –

e contro

CA.GI.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 458/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ca.Gi., proprietaria di un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania C.F., proprietario di un fondo limitrofo con soprastante fabbricato che, sosteneva l’attrice, aveva occupato circa 20 mq. della sua proprietà. Domandava, pertanto, la condanna del convenuto a rilasciare la porzione occupata, previa demolizione delle opere ivi eseguite.

Il convenuto nel resistere in giudizio sosteneva che prima di costruire il proprio edificio aveva concordato la linea di confine con il dante causa dell’attrice e che, anzi, da ciò era derivata l’erronea assegnazione a quest’ultimo di una striscia di terreno di cui, in via riconvenzionale, domandava il rilascio.

Con sentenza 25.3.1993 il Tribunale, accertato il confine tra i due fondi, condannava il convenuto a rilasciare all’attrice mq. 17 di terreno, previa demolizione del fabbricato, mentre condannava la Ca. a rilasciare a sua volta mq. 1,03 del suo terreno al convenuto, compensando parzialmente le spese.

Sull’appello principale del C. e incidentale della Ca., la Corte d’appello di Catania con sentenza n. 458 del 26.5.2004, riduceva, previa ulteriore indagine tecnica, l’area oggetto dell’obbligazione di rilascio a carico del C., escludeva la condanna della Ca. a restituire alcuna porzione di terreno e condannava il C. all’integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Osservava la Corte etnea, in accordo con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che la domanda principale dovesse essere qualificata come azione di regolamento di confini, non essendovi tra le parti alcuna contestazione in ordine ai titoli di provenienza dei rispettivi beni, e non essendo, per contro, incompatibile con l’actio finium regundorum l’effetto recuperatorio perseguito. Nè tale qualificazione mutava in considerazione del fatto che il C. aveva allegato l’esistenza di un accordo verbale con il dante causa della Ca., accordo che dovendo essere necessariamente documentale non poteva ritenersi esistente, con la consequenziale irrilevanza della prova testimoniale assunta.

Nel merito, condivideva le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.

nominato in grado d’appello in ordine alla ricostruzione del confine catastale, osservando che queste non erano state neppure contestate dalla parte appellante, che non aveva nè presentato le osservazioni critiche per cui le erano stati concessi ripetuti rinvii d’udienza, nè depositato gli scritti difensivi conclusionali.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre C.F., formulando quattro motivi d’impugnazione, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso T.C., quale unica erede di Ca.Gi..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 950, 1325 e 1350 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene, al riguardo, che doveva essere indagato non il confine catastale, bensì quello derivante dall’accordo amichevole tra C.F. e il dante causa della convenuta; che il regolamento amichevole non deve necessariamente consacrarsi in un documento; e che nello specifico, la sua esistenza è desumibile dalla semplice constatazione che il C. non avrebbe eretto il proprio edificio se non dopo aver concordato con il vicino la linea di confine; sicchè, in definitiva, non sarebbe esatta l’affermazione del giudice d’appello per cui, non esistendo il titolo, necessariamente documentale, fondante la pretesa sull’area controversa parzialmente occupata dal fabbricato del convenuto, sarebbe da escludere qualsiasi peso probatorio alle risultanze dell’espletata prova testimoniale in ordine al ridetto accordo verbale sui confini.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ossia la supposta impossibilità di un regolamento amichevole verbale della linea di confine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La sentenza d’appello, corretta nel qualificare l’azione come actio finium regundorum, non è, invece, esatta lì dove, negando la possibilità di un’intesa verbale circa la linea di confine, non ha valutato la deposizione del teste L.T., sentito proprio in ordine all’esistenza e al contenuto di tale accordo.

3. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 112 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la Corte territoriale riformato la sentenza di primo grado in punto di condanna della Ca. al rilascio di un metro quadro di terreno pur senza essere stato proposto appello a tal fine.

4. – Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’omessa e contraddittoria motivazione in ordine al regolamento delle spese, che non ha tenuto in conto l’accoglimento in primo grado della domanda riconvenzionale.

5. – I primi due motivi d’impugnazione – che vanno esaminati congiuntamente, per la loro complementarietà – sono fondati.

5.1. – La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi realizza un negozio d’accertamento libero da forme, indiscutibile, nel senso che prevale sui dati catastali eventualmente diversi, e che non richiede la forma scritta ad substantiam (Cass. nn. 1548/73, 13212/91, 6189/01, 24022/04).

5.1.1. – Nello specifico, il giudice d’appello ha operato esattamente la qualificazione giuridica dell’azione proposta, ma sulla base di un percorso logico contorto che, alla fine, ha deviato la decisione dal suo corretto iter giuridico.

La Corte etnea, infatti, ha escluso che nella fattispecie esistesse un conflitto tra titoli di proprietà non già perchè nessuna delle due parti aveva affermato la prevalenza del proprio su quello, recessivo, dell’altra, ma perchè ha considerato l’accertamento convenzionale del confine dedotto dal C. a stregua del titolo di proprietà che quest’ultimo vantava sulla porzione di terreno contesa, e osservando che un siffatto titolo doveva ritenersi inesistente per difetto di forma scritta, ha tratto l’errata conclusione che era irrilevante valutare la prova testimoniale assunta in merito all’esistenza e al contenuto di tale accordo verbale sul confine.

Al contrario, l’accordo sulla fissazione della linea di demarcazione delle rispettive proprietà non riguarda i titoli di provenienza vantati da ciascuna parte, ma costituisce, com’è proprio di ogni negozio d’accertamento, un’alternativa alla determinazione giudiziale, che presuppone titoli predefiniti su cui le parti nutrono un dubbio soggettivo. Tale regolamento convenzionale del confine non contraddice la qualificazione dell’azione proposta ai sensi dell’art. 950 c.c., ma costituisce null’altro che un’eccezione la cui fondatezza il giudice di merito deve valutare sulla base delle prove raccolte e di ogni altro elemento di giudizio, non essendo dirimente, per il principio di diritto anzi detto, la circostanza che tale accordo sul confine sia stato posto in essere con manifestazione verbale della volontà.

Di qui, l’erronea esclusione della rilevanza della prova testimoniale raccolta al riguardo.

6. – Il terzo motivo è, invece, infondato.

Questa Corte ha avuto modo di osservare che nell’azione di regolamento di confini l’attore (a differenza del convenuto) è dispensato dal proporre un’espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte essendo essa implicita nella proposizione di detta azione (cfr. Cass. n. 858/07).

6.1. – Nella specie, l’esclusione, da parte della Corte territoriale, della condanna della Ca. a restituire il metro quadro circa di terreno che il giudice di prime cure aveva ritenuto occupato in eccedenza rispetto al confine, è una conseguenza necessitata della diversa soluzione raggiunta in ordine all’esatta determinazione del confine, atteso che l’azione di regolamento ex art. 950 c.c., come è svincolata dall’applicazione del principio actore non probante reus, absolvitur, dato il suo carattere di vindicatio duplex incertae partis (cfr. Cass. nn. 2204/97 e 7873/90), così non richiede che la parte attrice, ove proponga appello sulla determinazione del confine, debba chiedere espressamente anche la riforma della pronuncia accessoria di retrocessione del terreno occupato in eccedenza.

7. – L’accoglimento dei primi due motivi d’annullamento assorbe l’esame del quarto motivo, inerente alle spese di giudizio, che dovranno essere nuovamente regolate in esito al giudizio di rinvio.

8. – Sulla base delle considerazioni svolte, vanno accolti i primi due motivi del ricorso, respinto il terzo e assorbito il quarto, e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento di cassazione.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, rigettato il terzo e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA